IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista  l'ordinanza  n.  483/FPC/ZA  del 6 febbraio 1985, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985, con la quale  fu
disposto  che  il personale - proveniente dalle varie amministrazioni
dello Stato, comandato o collocato fuori ruolo presso  la  Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della protezione civile -
conservasse  il  trattamento  economico  goduto   nell'ambito   delle
amministrazioni  di  provenienza comprese le indennita' corrisposte a
qualsiasi titolo, in relazione alle funzioni ivi svolte;
  Considerato che - con l'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985,
n. 455 - e' stata istituita un'indennita' mensile, non  pensionabile,
in favore del personale civile e militare comunque in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerato,  inoltre, che l'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n.
400, ha esteso  la  predetta  indennita'  a  tutto  il  personale  in
servizio  presso  gli  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Ritenuto, pertanto, che non sussiste ormai il presupposto giuridico
che aveva giustificato l'emanazione della citata ordinanza, in quanto
il   trattamento   economico  complessivo  corrisposto  al  personale
interessato non e' attualmente meno conveniente di  quello  percepito
presso le amministrazioni di provenienza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Con effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le
disposizioni di cui all'ordinanza n. 483/FPC/ZA del 6  febbraio  1985
sono revocate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO