Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 3161 del 9 aprile 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Reali Flaminio e Figli S.p.a. con sede legale e stabilimento di produzione in Calci - Via delle Sorgenti, 36, provincia di Pisa e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Corona", oltre che nei contenitori di vetro della capacita' di centilitri 45 - 90 - 190, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 5101 del 30 maggio 1988, anche in contenitori di: materiale PET (polietilentereftalato), della capacita' di centilitri 33 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200: "Milinar B 90" prodotto dalla ICI Italia S.p.a. - Milano; "Lighter" prodotto dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera); "VIVYPAK" prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano; per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica; cartone politenato "Tetra Pak Brik", della capacita' di millilitri 500 e 1000, prodotto dalla Cartotecnica Pontina S.a.s. - Latina, o dalla Tetra Pak Carta S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia), aziende facenti parte del CONSAC (Consorzio approvvigionamento carta) - Modena, per il tipo come sgorga dalla sorgente; vetro a perdere, della capacita' di centilitri 33 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' stato consentito l'uso del materiale PET "Lighter" prodotto dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), del PET "Melinar B 90" della ICI Italia S.p.a. - Milano, e del PET "VIVYPAK" prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano. La stessa Societa' e' stata autorizata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale "Corona", nei tipi di come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie: a) prodotte partendo dal materiale PET "Lighter" dalla INCA International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), che le contrassegnera' con specifici simboli; b) prodotte partendo dal materiale PET "Melinar B 90" dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnera' con specifici simboli; c) prodotte partendo dal materiale PET "VIVYPAK" dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnera' con specifici simboli. La Societa' richiedente e' stata anche autorizzata a riportare il codice a barre sulle etichette autorizzate a contrassegnare i contenitori dell'acqua minerale naturale "Corona". I contenitori di vetro dovranno essere chiusi con capsula a vite e/o tappo a corona, quelli di PET con capsula a vite e quelli di cartone politenato mediante termosaldatura; tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopraindicata delibera n. 3161 del 9 aprile 1990 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la Reali Flaminio e Figli S.p.a. dovra' riportare gli estremi del suddetto provvedimento. Le iscrizione ed i marchi di cui all'art. 9-quater, commi 10, 11, 12 della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono stati assoggettati alla precitata autorizzazione n. 3161 del 9 aprile 1990. L'autorizzazione a confezionare l'acqua minerale "Corona" nei contenitori di PET di cui alla predetta delibera n. 3161 del 9 aprile 1990 e' stata concessa alla Reali Flaminio e Figli S.p.a. per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della presente delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. La Reali Flaminio e Figli S.p.a. dovra' presentare entro venti giorni dalla data dell'inizio del confezionamento dell'acqua minerale "Corona": nei contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "VIVYPAK", di cui alla sopracitata delibera n. 3161 del 9 aprile 1990 e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, i certificati di analisi di cui ai punti 10) e 11) della delibera stessa; nei contenitori di cartone politenato "Tetrapak brik" di cui alla medesima delibera, e successivamente con frequenza all'incirca bimestrale, certificati di analisi, effettuate per la determinazione dei parametri di legge, su contenitori di cartone politenato vuoti, su contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi e dopo sei mesi dal confezionamento. Nel caso che le predette analisi eseguite su campioni di cartone politenato prelevati per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformita' dei contenitori alle norme vigenti, i rilevamenti analitici precitati potranno essere eseguiti con frequenza all'incirca semestrale, anziche' bimestrale, previa comunicazione del componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Tale provvedimento autorizzativo potra' essere revocato o sospeso, oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute; b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti autorizzati di PET e di cartone politenato alle diposizioni di legge in materia; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 12, Pisa, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.