PREMESSA. La legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 23 marzo 1990, ha operato un rafforzamento ed un aggiornamento degli strumenti gia' previsti dalla precedente normativa antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche), in relazione alla mutate strategie delle organizzazioni criminali. Lo scopo principale della legge e' di reprimere e prevenire le infiltrazioni mafiose nell'esercizio di attivita' economiche e, in particolare, imprenditoriali. All'uopo uno degli elementi portanti del quadro normativo e' costituito dalle disposizioni volte ad assicurare la trasparenza delle scelte operate dalle pubbliche amministrazioni e incidenti sulle attivita' sopra indicate. Orbene, in sede applicativa sono stati prospettati vari problemi, in particolare in ordine all'art. 7, primo comma, il quale prevede che la pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i sub-contratti di cui al medesimo articolo, deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi del tribunale che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze dall'esercizio delle summenzionate attivita'. Al riguardo, acquisiti gli avvisi delle amministrazioni piu' direttamente interessate, si forniscono i seguenti chiarimenti. A ) Soggetti attivi. In ordine alla individuazione dei soggetti tenuti ad acquisire il c.d. certificato antimafia nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7, si e' posto il problema dell'ambito dell'espressione "pubblica amministrazione". Al riguardo un ausilio ermeneutico puo' ricavarsi dalle norme sostanziali contenute nel precedente art. 3. Peraltro, con riferimento alle lettere da a ) ad e), del comma 1 dell'art. 3, non si pongono particolari problemi. Le fattispecie elencate infatti concretano tutte tipici atti amministrativi sottoposti al principio di legalita' e quindi previsti dalla legge: alla stessa legge occorre far capo per individuare i soggetti competenti ad emanarli. Puo' essere utile precisare - con riferimento a quesiti pervenuti in proposito - che l'espressione "concessioni di costruzioni", contenuta nella lettera c), riguarda solo opere da realizzare in favore delle pubbliche amministrazioni e non va confusa con la "concessione edilizia" disciplinata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. La natura delle attivita' individuate nella lettera f) dello stesso comma e nel successivo comma 2 richiede invece una precisa delimitazione dell'area soggettiva. La norma, nel precisare che i benefici economici debbono essere "concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita europee", fa chiaro riferimento all'area tradizionale delle persone giuridiche pubbliche, cioe' alle figure soggettive istituite dalla legge o da provvedimenti amministrativi adottati sulla base della legge. In tale ampia dizione devono ricomprendersi anche gli enti pubblici economici, giacche', rispetto alle finalita' perseguite dalla norma, e' ininfluente la forma (pubblica o privata) attraverso la quale si manifesta l'attivita' dell'ente pubblico. Restano, invece, esclusi gli organismi con struttura tipicamente privatistica (si pensi alle societa' a partecipazione statale), in quanto la connotazione privatista attiene non gia' ai modi di gestione ma alla natura stessa dell'ente. Un'esplicita equiparazione di soggetti privati a soggetti pubblici, peraltro, e' stabilita dalla norma (art. 7, comma 3) che ha ricompreso nell'ambito delle attivita' assoggettate all'onere certificatorio anche i "contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici", ovviamente allorche' questi sono funzionalmente collegati all'esecuzione della concessione. Anche gli intermediari creditizi ed in particolare gli istituti di credito speciale rientrano fra i soggetti suindicati quando, sulla base di apposita disposizione di legge, accordano direttamente finanziamenti agevolati con fondi anticipati dallo Stato o da altro ente pubblico (e' il caso dei diversi fondi di rotazione gestiti dagli intermediari creditizi). Tali soggetti devono condizionare la concessione alla preventiva acquisizione dei certificati, che potranno anche essere forniti dagli stessi destinatari in virtu' dell'art. 7, comma 6. Di contro gli intermediari creditizi non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 7 se l'agevolazione viene accordata da altra pubblica amministrazione - che in tale fase avra' gia' acquisito la necessaria documentazione - e non rileva la circostanza che al destinatario finale (operatore economico) il beneficio giunga per il tramite dell'istituto finanziatore. Nulla impedisce, poi, sotto il profilo operativo, che le aziende e gli istituti interessati, anche allo scopo di evitare che l'applicazione della legge abbia a risolversi in un appesantimento delle procedure e, in definitiva, in un intralcio al sollecito finanziamento delle iniziative, collaborino con le amministrazioni competenti ai fini della acquisizione della documentazione. B ) Soggetti passivi. I soggetti, nei cui confronti sussiste l'obbligo della certificazione, sono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, "le persone alle quali sia stata applicata... una misura di prevenzione" e, ai sensi del comma 4, i conviventi con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonche' le imprese, associazioni, societa' ed i consorzi di cui la persona sottoposta a misure di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Anche per quest'ultima ipotesi e' necessario un provvedimento del tribunale che ne disponga i divieti e le decadenze. Tali disposizioni riguardano in sostanza tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, con le uniche eccezioni per quelle persone giuridiche che per la loro connotazione pubblicistica rientrano nella categoria sub. A, quali soggetti attivi. Giova chiarire che, nel caso delle societa', l'art. 7, comma 4, richiede sia la certificazione relativa alla persona giuridica (primo inciso) che quella relativa alle persone fisiche che operano con potere di amministratore o di rappresentante legale, ovvero rivestono le cariche specificamente indicate dalla restante parte del comma 4. Si richiama in particolare l'attenzione sulla prima fattispecie che costituisce una rilevante novita' della legge (art. 3, comma 4). Quando alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che anche nei confronti dei cittadini stranieri, pur se residenti all'estero, deve essere acquisita la certificazione prefettizia. Tale onere sussiste inoltre nei confronti delle imprese la cui abilitazione a stipulare contratti pubblici discenda dall'iscrizione in albi tenuti dell'amministrazione; e cio' secondo la prassi gia' consolidata nel regime normativo pregresso, il quale sul punto non e' stato modificato. Nell'ambito delle provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il soggetto nei confronti del quale deve essere acquisita la certificazione va individuato caso per caso, avuto riguardo alle modalita' tecniche dello sconto cambiali. In concreto, la certificazione deve essere acquisita nei confronti sia del venditore che dell'acquirente se lo smobilizzo avviene a tasso agevolato, del solo acquirente quando avviene al tasso di riferimento. C) Attivita' assoggettate. Gli atti assoggettati all'obbligo dell'acquisizione della certificazione sono - come si e' gia' detto - espressamente indicati nell'art. 3, commi 1 e 2. Nei casi di cui alle lettere b ), e ) ed f) del comma 1, gli atti sono ulteriormente qualificati dalla finalizzazione diretta ed immediata all'esercizio o allo svolgimento "di attivita' imprenditoriali". Pertanto, restano escluse quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attivita' imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e simili aventi contenuto tecnico (si pensi alle licenze di esercizio per la mietitrebbiatura). Parimenti si ritiene che - a parte il caso del cottimo fiduciario espressamente richiamato dall'art. 3, comma 2 - siano sottratti all'applicazione della norma i contratti destinati alla fornitura dei "servizi in economia", in quanto gli stessi, nell'ambito della contabilita' generale dello Stato - che costituisce, come e' noto, un sistema di principi validi per tutta l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici - sono una categoria di contratti dotati di spiccata autonomia e specialita' formale. Tali contratti, infatti, sono sottratti nel loro complesso alle regole della evidenza pubblica e sono destinati a procurare opere, beni e servizi di limitato valore occorrenti a soddisfare i bisogni minuti di ciascun apparato o tramite rapporti di particolare fiducia, che presuppongono a loro volta controlli costanti e approfonditi di affidabilita' e di correttezza, ovvero attraverso acquisti di beni di uso e produzione comune. Quanto alla nozione di "credito agevolato", giova ricordare che la prassi bancaria ricomprende in essa le operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di provvedimenti legislativi che dispongono sia la concessione del concorso agli interessi sia l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito centrale, dell'Artigiancassa e dell'Agenzia per il Mezzogiorno. Nel caso di mutuo agevolato, la determinazione del valore al disotto del quale la certificazione non e' richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 7 va riferita, ai sensi del successivo comma 9, lettera d), all'effettivo ammontare dell'agevolazione (totale dei contributi in conto capitale o in conto interessi o canoni, ancorche' ripartiti in piu' rate; per l'ipotesi di finanziamenti a valere su fondi pubblici andra' calcolata la differenza complessiva tra il tasso di mercato e quello praticato per detti finanziamenti). Per quel che concerne la cessione a terzi del credito - sia quale oggetto principale sia quale accessorio del bene o dell'attivita' derivanti dall'intervento finanziario pubblico - la presentazione della certificazione antimafia si impone in tutti quei casi nei quali le norme prevedono una manifestazione di volonta' dell'amministrazione,nelle forme sia del consenso che del controllo. D ) Modalita' procedimentali. L'art. 7, comma 1, stabilisce che "la pubblica amministrazione prima di rilasciare o consentire........ e prima di stipulare, approvare o autorizzare......... deve acquisire apposita certificazione......" L'obbligo, quindi, si colloca nella fase immediatamente precedente l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento ovvero del contratto. Cosi' e' anche per quel che concerne le "erogazioni", espressione con la quale il legislatore, alla lettera f) dell'art. 3, ha inteso individuare tutte quelle ipotesi in cui il pagamento delle somme di denaro acquisti una valenza autonoma, in quanto non preceduto da un atto formale ed esternamente rilevante di verifica delle condizioni o di costituzione del rapporto. In particolare, consegue che: non occorre richiedere la certificazione fin dall'atto di iniziativa del procedimento (domanda del privato di concessione o di erogazione; domanda di partecipazione alla gara); la certificazione deve avere validita' temporale all'epoca dell'adozione dell'atto da parte dell'amministrazione; tale momento deve intendersi coincidente con quello della conclusione del procedimento amministrativo ovvero della stipula del contratto, non assumendo rilevanza a questi effetti le successive fasi integrative di efficacia (approvazioni, controlli, pubblicazioni, ecc.); nel caso di procedimenti articolati su piu' atti produttivi di effetti economici autonomi (concessione provvisoria di contributo con erogazione di anticipazione e concessione definitiva) la certificazione va chiesta prima della conclusione di ciascun atto; non occorre richiedere una nuova certificazione nella fase di esecuzione dell'atto concessivo (pagamento di varie rate); le amministrazioni competenti saranno solo tenute a verificare le comunicazioni prefettizie di cui al comma 3 dell'art. 4, adottando i conseguenti provvedimenti. Da quanto fin qui detto discende che non e' necessario acquisire la documentazione in questione se sia gia' intervenuta, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'adozione del provvedimento, la conclusione del negozio, ovvero l'erogazione, anche se si debba ancora procedere alla esecuzione, in tutto o in parte. Con riferimento a specifici quesiti pervenuti, si precisa che: per quanto riguarda le operazioni di credito all'esportazione - riferite ad un settore particolare non riconducibile alla normativa di carattere generale sugli incentivi - la certificazione deve essere acquisita dall'esportatore solo al momento dell'inserimento del contratto in una linea di credito "aperta" o all'atto dell'accoglimento dell'agevolazione nel caso di linea di credito "legata". Infatti, il rapporto di credito tra istituto finanziatore e controparte estera dispiega i suoi effetti in via autonoma al momento in cui l'esportatore viene regolato per contanti. Le stesse modalita' vanno osservate anche nelle ipotesi di credito al fornitore, ove l'impresa esca dal rapporto con l'acquirente mediante ricorso, per esempio, ad operazioni di sconto pro-soluto. Nel caso di applicazione dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la certificazione va richiesta al momento dell'approvazione da parte del mediocredito centrale della conclusione dell'istruttoria di sua competenza relativa all'impresa italiana che intenda costituire una societa' mista all'estero. Analogamente dicasi, ricorrendo le stesse fattispecie, per gli accordi internazionalli di cooperazione con l'estero. E) Certificato "antimafia" e dichiarazioni sostitutive. La certificazione e' rilasciata dalle prefetture su richiesta delle amministrazioni e del privato interessato ed e' valida per tre mesi dalla data del rilascio, indipendentemente dal soggetto che ne ha effettuato la richiesta. A parte l'ipotesi dell'esecuzione di contratti in via d'urgenza, disciplinata dall'art. 7, comma 7, la certificazione puo' essere sostituita dalla dichiarazione con cui l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori, solo nei casi tassativamente indicati dal comma 9 del medesimo articolo. Quanto al contenuto della certificazione, giova chiarire che l'art. 7, comma 6, circoscrive l'onere di specificare gli atti e le amministrazioni cui e' destinata la certificazione alla domanda di rilascio del certificato presentato dal privato. Cio' ovviamente in relazione all'obbligo di trasmettere a dette amministrazioni la certificazione in parola, come stabilito dall'ultimo inciso del comma medesimo. Tant'e' che analogo onere non e' previsto nel caso in cui la certificazione sia richiesta dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di opere o servizi pubblici (comma 2 e 3). Ne consegue che tali specificazioni non attengono al contenuto della certificazione, giacche', sotto tale profilo, la lettera della legge non consente di individuare una diversa tipologia dei certificati a seconda del soggetto richiedente. Pertanto, con riferimento ai quesiti pervenuti, si puo' affermare che l'obbligo della previa certificazione puo' ritenersi assolto allorche' la pubblica amministrazione sia gia' in possesso della certificazione prefettizia (purche' in corso di validita'), anche se rilasciata per altro provvedimento o contratto, ad iniziativa d'ufficio o su domanda del privato. Infine, il certificato antimafia puo' anche essere acquisito attraverso intermediari privati, quali ad esempio gli istituti di credito, allorche' essi siano affidatari di compiti istruttori, sulla base delle norme di legge o regolamentari disciplinanti il procedimento, purche' il beneficiario sia comunque individuato dalla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI