PREMESSA.
  La  legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  60  del  23  marzo  1990,  ha  operato  un  rafforzamento  ed  un
aggiornamento   degli   strumenti   gia'  previsti  dalla  precedente
normativa antimafia (legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modifiche),  in  relazione alla mutate strategie delle organizzazioni
criminali.
  Lo  scopo  principale  della  legge  e' di reprimere e prevenire le
infiltrazioni mafiose nell'esercizio di attivita'  economiche  e,  in
particolare,  imprenditoriali.  All'uopo  uno degli elementi portanti
del quadro  normativo  e'  costituito  dalle  disposizioni  volte  ad
assicurare  la  trasparenza  delle  scelte  operate  dalle  pubbliche
amministrazioni e incidenti sulle attivita' sopra indicate.
  Orbene,  in  sede applicativa sono stati prospettati vari problemi,
in particolare in ordine all'art. 7, primo comma,  il  quale  prevede
che  la pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le
licenze,  le  autorizzazioni,  le  concessioni,  le  erogazioni,   le
abilitazioni  e  le  iscrizioni  previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e prima di stipulare, approvare o  autorizzare  i
contratti  e  i  sub-contratti  di  cui  al  medesimo  articolo, deve
acquisire apposita certificazione relativa all'interessato  circa  la
sussistenza  di  provvedimenti definitivi del tribunale che applicano
una  misura  di  prevenzione  o  dispongono   divieti   o   decadenze
dall'esercizio delle summenzionate attivita'.
  Al  riguardo,  acquisiti  gli  avvisi  delle  amministrazioni  piu'
direttamente interessate, si forniscono i seguenti chiarimenti.
 A ) Soggetti attivi.
  In  ordine  alla individuazione dei soggetti tenuti ad acquisire il
c.d. certificato antimafia nello svolgimento delle attivita'  di  cui
all'art.  7,  si  e'  posto  il problema dell'ambito dell'espressione
"pubblica amministrazione". Al riguardo un ausilio  ermeneutico  puo'
ricavarsi dalle norme sostanziali contenute nel precedente art. 3.
  Peraltro,  con  riferimento  alle lettere da a ) ad e), del comma 1
dell'art. 3, non si  pongono  particolari  problemi.  Le  fattispecie
elencate   infatti   concretano   tutte  tipici  atti  amministrativi
sottoposti al principio di legalita' e quindi previsti  dalla  legge:
alla  stessa  legge  occorre  far  capo  per  individuare  i soggetti
competenti ad emanarli. Puo' essere utile precisare - con riferimento
a  quesiti pervenuti in proposito - che l'espressione "concessioni di
costruzioni", contenuta nella lettera  c),  riguarda  solo  opere  da
realizzare in favore delle pubbliche amministrazioni e non va confusa
con la "concessione edilizia" disciplinata  dalla  legge  28  gennaio
1977, n. 10.
  La natura delle attivita' individuate nella lettera f) dello stesso
comma  e  nel  successivo  comma  2  richiede  invece   una   precisa
delimitazione dell'area soggettiva.
  La  norma,  nel  precisare  che i benefici economici debbono essere
"concessi o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
delle  Comunita europee", fa chiaro riferimento all'area tradizionale
delle persone giuridiche  pubbliche,  cioe'  alle  figure  soggettive
istituite  dalla  legge  o  da  provvedimenti amministrativi adottati
sulla base della legge.
  In tale ampia dizione devono ricomprendersi anche gli enti pubblici
economici, giacche', rispetto alle finalita' perseguite dalla  norma,
e'  ininfluente  la forma (pubblica o privata) attraverso la quale si
manifesta l'attivita' dell'ente pubblico.
  Restano,  invece,  esclusi  gli organismi con struttura tipicamente
privatistica (si pensi alle societa' a  partecipazione  statale),  in
quanto  la  connotazione  privatista  attiene  non  gia'  ai  modi di
gestione ma alla natura stessa dell'ente.
  Un'esplicita equiparazione di soggetti privati a soggetti pubblici,
peraltro,  e'  stabilita  dalla  norma  (art.  7,  comma  3)  che  ha
ricompreso   nell'ambito   delle   attivita'  assoggettate  all'onere
certificatorio anche i "contratti stipulati da un  concessionario  di
opere   o   servizi   pubblici",  ovviamente  allorche'  questi  sono
funzionalmente collegati all'esecuzione della concessione.
  Anche  gli intermediari creditizi ed in particolare gli istituti di
credito speciale rientrano fra i soggetti  suindicati  quando,  sulla
base  di  apposita  disposizione  di  legge,  accordano  direttamente
finanziamenti agevolati con fondi anticipati dallo Stato o  da  altro
ente  pubblico  (e'  il  caso  dei diversi fondi di rotazione gestiti
dagli intermediari creditizi). Tali soggetti devono  condizionare  la
concessione   alla   preventiva  acquisizione  dei  certificati,  che
potranno anche essere forniti  dagli  stessi  destinatari  in  virtu'
dell'art. 7, comma 6.
  Di   contro   gli  intermediari  creditizi  non  sono  tenuti  agli
adempimenti di cui all'art. 7 se l'agevolazione  viene  accordata  da
altra  pubblica  amministrazione  -  che  in  tale  fase  avra'  gia'
acquisito la necessaria documentazione - e non rileva la  circostanza
che  al destinatario finale (operatore economico) il beneficio giunga
per il tramite dell'istituto finanziatore.
  Nulla  impedisce, poi, sotto il profilo operativo, che le aziende e
gli  istituti  interessati,  anche  allo   scopo   di   evitare   che
l'applicazione  della  legge  abbia a risolversi in un appesantimento
delle procedure e,  in  definitiva,  in  un  intralcio  al  sollecito
finanziamento  delle  iniziative,  collaborino con le amministrazioni
competenti ai fini della acquisizione della documentazione.
 B ) Soggetti passivi.
  I   soggetti,   nei   cui   confronti   sussiste   l'obbligo  della
certificazione, sono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, "le persone alle
quali  sia  stata applicata... una misura di prevenzione" e, ai sensi
del comma 4, i conviventi con la persona sottoposta  alla  misura  di
prevenzione, nonche' le imprese, associazioni, societa' ed i consorzi
di  cui  la  persona  sottoposta  a   misure   di   prevenzione   sia
amministratore  o  determini  in  qualsiasi  modo scelte e indirizzi.
Anche per quest'ultima ipotesi e'  necessario  un  provvedimento  del
tribunale che ne disponga i divieti e le decadenze.
  Tali  disposizioni riguardano in sostanza tutti i soggetti, persone
fisiche e persone giuridiche, con  le  uniche  eccezioni  per  quelle
persone   giuridiche  che  per  la  loro  connotazione  pubblicistica
rientrano nella categoria sub. A, quali soggetti attivi.
  Giova  chiarire  che,  nel  caso delle societa', l'art. 7, comma 4,
richiede sia la certificazione relativa alla persona giuridica (primo
inciso)  che  quella  relativa  alle  persone fisiche che operano con
potere di amministratore o di rappresentante legale, ovvero rivestono
le  cariche specificamente indicate dalla restante parte del comma 4.
  Si richiama in particolare l'attenzione sulla prima fattispecie che
costituisce una rilevante novita' della legge (art. 3, comma 4).
  Quando  alle  persone fisiche, si ritiene utile precisare che anche
nei confronti dei cittadini stranieri, pur se  residenti  all'estero,
deve essere acquisita la certificazione prefettizia.
  Tale  onere  sussiste  inoltre  nei  confronti delle imprese la cui
abilitazione a stipulare contratti pubblici discenda  dall'iscrizione
in  albi  tenuti  dell'amministrazione; e cio' secondo la prassi gia'
consolidata nel regime normativo pregresso, il quale sul punto non e'
stato modificato.
  Nell'ambito  delle  provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965,
n. 1329, il soggetto nei confronti del quale deve essere acquisita la
certificazione  va  individuato  caso  per  caso, avuto riguardo alle
modalita'  tecniche  dello   sconto   cambiali.   In   concreto,   la
certificazione  deve essere acquisita nei confronti sia del venditore
che dell'acquirente se lo smobilizzo avviene a tasso  agevolato,  del
solo acquirente quando avviene al tasso di riferimento.
C) Attivita' assoggettate.
  Gli   atti   assoggettati   all'obbligo   dell'acquisizione   della
certificazione sono - come si e' gia' detto - espressamente  indicati
nell'art. 3, commi 1 e 2.
  Nei  casi  di cui alle lettere b ), e ) ed f) del comma 1, gli atti
sono  ulteriormente  qualificati  dalla  finalizzazione  diretta   ed
immediata    all'esercizio   o   allo   svolgimento   "di   attivita'
imprenditoriali". Pertanto,  restano  escluse  quelle  determinazioni
amministrative  che solo indirettamente sono suscettibili di produrre
effetti sull'attivita' imprenditoriale,  quali  ad  esempio  i  nulla
osta,  le  licenze  e  simili aventi contenuto tecnico (si pensi alle
licenze di esercizio per la mietitrebbiatura).
  Parimenti  si  ritiene che - a parte il caso del cottimo fiduciario
espressamente richiamato dall'art.  3,  comma  2  -  siano  sottratti
all'applicazione della norma i contratti destinati alla fornitura dei
"servizi in  economia",  in  quanto  gli  stessi,  nell'ambito  della
contabilita' generale dello Stato - che costituisce, come e' noto, un
sistema di principi validi per tutta l'attivita'  contrattuale  della
pubblica  amministrazione  e degli enti pubblici - sono una categoria
di contratti dotati di spiccata autonomia e specialita' formale. Tali
contratti,  infatti,  sono  sottratti  nel loro complesso alle regole
della evidenza pubblica e sono destinati a procurare  opere,  beni  e
servizi  di  limitato valore occorrenti a soddisfare i bisogni minuti
di ciascun apparato o tramite rapporti di  particolare  fiducia,  che
presuppongono  a  loro  volta  controlli  costanti  e approfonditi di
affidabilita' e di correttezza, ovvero attraverso acquisti di beni di
uso e produzione comune.
  Quanto  alla nozione di "credito agevolato", giova ricordare che la
prassi bancaria ricomprende in essa le operazioni  eseguite  a  tasso
inferiore  a quello di mercato in virtu' di provvedimenti legislativi
che dispongono sia la concessione del  concorso  agli  interessi  sia
l'impiego  di  fondi di provenienza statale o regionale, ivi comprese
le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito
centrale, dell'Artigiancassa e dell'Agenzia per il Mezzogiorno.
  Nel  caso  di  mutuo  agevolato,  la  determinazione  del valore al
disotto del quale la certificazione non e' richiesta ed e' sostituita
dalla  dichiarazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 7 va riferita, ai
sensi del successivo comma 9,  lettera  d),  all'effettivo  ammontare
dell'agevolazione (totale dei contributi in conto capitale o in conto
interessi o canoni, ancorche' ripartiti in piu' rate;  per  l'ipotesi
di  finanziamenti  a  valere  su  fondi  pubblici andra' calcolata la
differenza complessiva tra il tasso di mercato e quello praticato per
detti finanziamenti).
  Per  quel  che concerne la cessione a terzi del credito - sia quale
oggetto principale sia quale accessorio  del  bene  o  dell'attivita'
derivanti  dall'intervento  finanziario  pubblico  - la presentazione
della certificazione antimafia si impone in tutti quei casi nei quali
le     norme     prevedono    una    manifestazione    di    volonta'
dell'amministrazione,nelle forme sia del consenso che del  controllo.
 D ) Modalita' procedimentali.
  L'art.  7,  comma  1,  stabilisce  che "la pubblica amministrazione
prima di  rilasciare  o  consentire........  e  prima  di  stipulare,
approvare    o    autorizzare.........    deve   acquisire   apposita
certificazione......"  L'obbligo,  quindi,  si  colloca  nella   fase
immediatamente   precedente   l'adozione   dell'atto  conclusivo  del
procedimento ovvero del contratto.
  Cosi'  e'  anche per quel che concerne le "erogazioni", espressione
con la quale il legislatore, alla lettera f) dell'art. 3,  ha  inteso
individuare  tutte  quelle ipotesi in cui il pagamento delle somme di
denaro acquisti una valenza autonoma, in quanto non preceduto  da  un
atto formale ed esternamente rilevante di verifica delle condizioni o
di costituzione del rapporto.
  In particolare, consegue che:
   non   occorre   richiedere  la  certificazione  fin  dall'atto  di
iniziativa del procedimento (domanda del privato di concessione o  di
erogazione; domanda di partecipazione alla gara);
   la   certificazione   deve  avere  validita'  temporale  all'epoca
dell'adozione dell'atto da parte dell'amministrazione;  tale  momento
deve   intendersi   coincidente  con  quello  della  conclusione  del
procedimento amministrativo ovvero della stipula del  contratto,  non
assumendo  rilevanza  a questi effetti le successive fasi integrative
di efficacia (approvazioni, controlli, pubblicazioni, ecc.);
   nel  caso  di  procedimenti  articolati su piu' atti produttivi di
effetti economici autonomi (concessione provvisoria di contributo con
erogazione    di   anticipazione   e   concessione   definitiva)   la
certificazione va chiesta prima della conclusione di ciascun atto;
   non  occorre  richiedere  una  nuova  certificazione nella fase di
esecuzione  dell'atto  concessivo  (pagamento  di  varie  rate);   le
amministrazioni  competenti  saranno  solo  tenute  a  verificare  le
comunicazioni prefettizie di cui al comma 3 dell'art. 4, adottando  i
conseguenti provvedimenti.
  Da quanto fin qui detto discende che non e' necessario acquisire la
documentazione in questione se sia  gia'  intervenuta,  anteriormente
alla   data   di  entrata  in  vigore  della  legge,  l'adozione  del
provvedimento, la conclusione del negozio, ovvero l'erogazione, anche
se si debba ancora procedere alla esecuzione, in tutto o in parte.
  Con  riferimento a specifici quesiti pervenuti, si precisa che: per
quanto riguarda le operazioni di credito all'esportazione -  riferite
ad  un  settore  particolare  non  riconducibile  alla  normativa  di
carattere generale sugli incentivi - la  certificazione  deve  essere
acquisita  dall'esportatore  solo  al  momento  dell'inserimento  del
contratto   in   una   linea   di   credito   "aperta"   o   all'atto
dell'accoglimento  dell'agevolazione  nel  caso  di  linea di credito
"legata". Infatti, il rapporto di credito tra istituto finanziatore e
controparte estera dispiega i suoi effetti in via autonoma al momento
in cui l'esportatore viene regolato per contanti.
  Le  stesse modalita' vanno osservate anche nelle ipotesi di credito
al fornitore,  ove  l'impresa  esca  dal  rapporto  con  l'acquirente
mediante ricorso, per esempio, ad operazioni di sconto pro-soluto.
  Nel  caso di applicazione dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, la certificazione va richiesta al momento dell'approvazione da
parte del mediocredito centrale della conclusione dell'istruttoria di
sua competenza relativa all'impresa italiana che  intenda  costituire
una societa' mista all'estero.
  Analogamente  dicasi,  ricorrendo  le  stesse  fattispecie, per gli
accordi internazionalli di cooperazione con l'estero.
E) Certificato "antimafia" e dichiarazioni sostitutive.
  La certificazione e' rilasciata dalle prefetture su richiesta delle
amministrazioni e del privato interessato ed e' valida per  tre  mesi
dalla  data  del  rilascio,  indipendentemente dal soggetto che ne ha
effettuato la richiesta.
  A  parte  l'ipotesi  dell'esecuzione di contratti in via d'urgenza,
disciplinata dall'art. 7, comma  7,  la  certificazione  puo'  essere
sostituita  dalla  dichiarazione con cui l'interessato attesti di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione e  di  non  essere  a
conoscenza  della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per
l'applicazione delle misure di  prevenzione  o  di  una  delle  cause
ostative   all'iscrizione  negli  albi  di  appaltatori  o  fornitori
pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori, solo  nei  casi
tassativamente indicati dal comma 9 del medesimo articolo.
  Quanto al contenuto della certificazione, giova chiarire che l'art.
7, comma  6,  circoscrive  l'onere  di  specificare  gli  atti  e  le
amministrazioni  cui  e'  destinata la certificazione alla domanda di
rilascio del certificato presentato dal privato. Cio'  ovviamente  in
relazione  all'obbligo  di  trasmettere  a  dette  amministrazioni la
certificazione in parola, come stabilito dall'ultimo inciso del comma
medesimo.  Tant'e'  che analogo onere non e' previsto nel caso in cui
la certificazione sia richiesta dall'amministrazione pubblica  o  dal
concessionario di opere o servizi pubblici (comma 2 e 3).
  Ne  consegue  che  tali  specificazioni  non attengono al contenuto
della certificazione, giacche', sotto tale profilo, la lettera  della
legge   non   consente  di  individuare  una  diversa  tipologia  dei
certificati a seconda del soggetto richiedente.
  Pertanto,  con  riferimento ai quesiti pervenuti, si puo' affermare
che l'obbligo della  previa  certificazione  puo'  ritenersi  assolto
allorche'  la  pubblica  amministrazione  sia  gia' in possesso della
certificazione prefettizia (purche' in corso di validita'), anche  se
rilasciata   per  altro  provvedimento  o  contratto,  ad  iniziativa
d'ufficio o su domanda del privato.
  Infine,  il  certificato  antimafia  puo'  anche  essere  acquisito
attraverso intermediari privati, quali ad  esempio  gli  istituti  di
credito, allorche' essi siano affidatari di compiti istruttori, sulla
base  delle  norme  di  legge  o   regolamentari   disciplinanti   il
procedimento,  purche' il beneficiario sia comunque individuato dalla
pubblica amministrazione.
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI