IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si e' provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/84; Considerato che la citata legge n. 720/84 e' stata emanata al fine di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza nonche' per potenziare le disponibilita' della tesoreria statale, in modo da ridurre il ricorso da parte del Tesoro al mercato finanziario con l'emissione dei titoli del debito pubblico; Ritenuta la necessita' di includere nella tabella A i comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attesa la rilevanza che hanno assunto nell'ambito dei flussi finanziari pubblici i fondi gestiti dai predetti enti; Ritenuta la necessita' di modificare l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni", attesa la rilevante incidenza sul fabbisogno pubblico che hanno assunto i flussi finanziari delle istituzioni associative fre tutti gli enti territoriali; Ritenuta l'opportunita' di adeguare il riferimento alla popolazione per le categorie di "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" e di "Comunita' montane", tenuto conto del notevole incremento dei fondi pubblici che gestiscono le suddette istituzioni, anche quando sono costituite tra enti territoriali aventi popolazione non inferiore a 10.000 abitanti; Ritenuta l'opportunita' di inserire nella tabella A tutte le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate nonche' aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici, sia per la loro connotazione giuridica sia perche' i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica; Decreta: Art. 1. L'indicazione "Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti" compresa nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' modificata come segue: "Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".