IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto  il  quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84,
con il quale  si  stabilisce  che  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  si  provvede  alle  occorrenti modifiche ed
integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  1989,  con  il  quale  si e' provveduto alla modifica delle
tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/84;
  Considerato  che la citata legge n. 720/84 e' stata emanata al fine
di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico  una  maggiore
chiarezza  e  trasparenza  nonche'  per  potenziare le disponibilita'
della tesoreria statale, in modo da ridurre il ricorso da  parte  del
Tesoro  al  mercato finanziario con l'emissione dei titoli del debito
pubblico;
  Ritenuta  la  necessita'  di includere nella tabella A i comuni con
popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attesa la  rilevanza  che
hanno  assunto  nell'ambito  dei  flussi  finanziari pubblici i fondi
gestiti dai predetti enti;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  l'indicazione "Consorzi e
associazioni di comuni e province" in "Consorzi  e  associazioni  fra
regioni,  province  e  comuni",  attesa  la  rilevante  incidenza sul
fabbisogno pubblico che  hanno  assunto  i  flussi  finanziari  delle
istituzioni associative fre tutti gli enti territoriali;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare il riferimento alla popolazione
per le categorie di "Consorzi e associazioni fra regioni, province  e
comuni"   e   di  "Comunita'  montane",  tenuto  conto  del  notevole
incremento dei fondi pubblici che gestiscono le suddette istituzioni,
anche quando sono costituite tra enti territoriali aventi popolazione
non inferiore a 10.000 abitanti;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  inserire  nella  tabella  A  tutte le
aziende regionalizzate, provincializzate  e  municipalizzate  nonche'
aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di
servizi pubblici, sia per la loro connotazione giuridica sia  perche'
i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la
finanza pubblica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'indicazione  "Comuni,  con  esclusione  di quelli con popolazione
inferiore a 8.000 abitanti" compresa nella  tabella  A  annessa  alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' modificata come segue: "Comuni, con
esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".