LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 18/1989 del 12 settembre 1989 recante
"adeguamento del coefficiente di cui al provvedimento CIP n.  28/1987
ed  istituzione  di  un  Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione carburanti";
  Considerata l'opportunita' di integrare i minori ricavi dei gestori
dei P.V. ubicati entro una fascia di  venti  chilometri  dal  confine
originati dal differenziale di prezzo con i Paesi confinanti;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina
le Casse conguaglio;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Il  punto  2b  del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e'
cosi' integrato dal seguente terzo capoverso:
   "alla  corresponsione  degli  indennizzi ai gestori di impianti di
distribuzione carburanti ubicati non oltre  i  venti  chilometri  dal
confine  di Stato, il cui criterio applicativo e' rimesso al comitato
tecnico di cui al successivo capoverso".
    Roma, 3 luglio 1990
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                     BATTAGLIA