LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  recante disposizioni
relative   all'amministrazione   accentrata   di   valori   mobiliari
attraverso la Monte Titoli S.p.a.;
  Visto  il  regolamento  di attuazione della citata legge, approvato
con  delibera  n.  2723  del  18  febbraio  1987  e   successivamente
modificato ed integrato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;
  Visto  il  regolamento  dei servizi e delle condizioni contrattuali
della Monte Titoli S.p.a. approvato  con  delibera  n.  2724  del  18
febbraio 1987, e successive modificazioni;
  Vista  la delibera n. 4476 del 6 febbraio 1990 apportante modifiche
e integrazioni al citato regolamento dei servizi e  delle  condizioni
contrattuali;
  Considerata,  in  relazione  alle numerose modifiche e integrazioni
apportate  al  testo  originario,  l'opportunita'  di  procedere   al
riordino   del   testo  del  regolamento  in  questione  al  fine  di
consentirne idonea diffusione in una versione completa e coordinata;
  Vista  la lettera in data 7 giugno 1990, prot. numero 00132883, con
la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso in ordine
alla  opportunita'  che  del  summenzionato regolamento dei servizi e
delle condizioni contrattuali venga pubblicata una versione  completa
e coordinata;
                              Delibera:
  E'   approvato  il  regolamento  dei  servizi  e  delle  condizioni
contrattuali della Monte Titoli S.p.a., nella sua stesura completa  e
coordinata   risultante   dall'unito   testo  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera.
  La  presente  delibera  con  l'unito  testo del regolamento saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della Consob.
   Roma, 27 giugno 1990
                                              p. Il presidente: PAZZI
                         Monte Titoli S.p.a.
                       REGOLAMENTO DEI SERVIZI
                   E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
                    (Legge 19 giugno 1986, n. 289)
aggiornato con le modifiche via via apportate al testo iniziale,
   ultima delle quali quella oggetto della delibera Consob n. 4476 in
   data 6 febbraio 1990, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  42
   del 20 stesso mese.
                             DEFINIZIONI
  Nel   presente   regolamento   saranno  usati  i  seguenti  termini
convenzionali:
A.G.:                       Autorita' giudiziaria.
Circolari applicative:      Le comunicazioni del Monte contenenti
                             disposizioni di generale applicazione
                             che integrano la disciplina stabilita
                             dal presente regolamento.
Consob:                     La Commissione nazionale per le societa'
                             e la borsa.
Contratto di deposito:      Il "Contratto di deposito e
                             amministrazione" che regola i rapporti
                             fra depositari e Monte (mod. MT600,
                             allegato 1).
Convenzione con gli
emittenti:                  L'accordo contrattuale che regola i
                             rapporti tra Monte ed emittenti
                             (mod. MT700, allegato 2).
Depositante:                Il titolare dei valori mobiliari che
                             stipula il contratto di deposito con il
                             depositario.
Depositario:                L'istituto, l'azienda di credito,
                             l'agente di cambio o altro soggetto
                             appartenente alle categorie individuate
                             ai sensi della legge M.T., articoli 2 e
                             10, che ha la facolta' di
                             sub-depositare titoli presso il Monte.
Disposizioni di servizio:   Le comunicazioni del Monte con le quali
                             vengono impartite disposizioni
                             particolari per specifiche operazioni.
Emittente:                  La societa' o l'ente che emette i
                             titoli, nominativi o al portatore,
                             ammessi al sistema di custodia e
                             amministrazione accentrata.
Legge M.T.:                 La legge 19 giugno 1986, n. 289, recante
                             "Disposizioni relative
                             all'amministrazione accentrata di
                             valori mobiliari attraverso la Monte
                             Titoli S.p.a.".
Minindustria:               Ministero dell'industria, del commercio
                             e dell'artigianato.
Mod.:                       Modello.
Monte:                      La Monte Titoli S.p.a. sub-depositaria
                             dei titoli e gerente il sistema di
                             custodia e amministrazione accentrata.
Regolamento Consob:         Il regolamento emesso dalla Commissione
                             nazionale per le societa' e la borsa,
                             d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi
                             dell'art. 10.1 della legge M.T.
Regolamento dei servizi:    Il presente regolamento dei servizi e
                             delle condizioni contrattuali.
Tab.:                       Tabulato.
Titoli ammessi al Monte
o nel sistema:              I titoli determinati nel regolamento
                             Consob idonei ad essere oggetto di
                             sub-deposito presso il Monte, ai sensi
                             degli articoli 2 e 10della legge M.T.
                               PREMESSA
  Il presente regolamento dei servizi:
  -  puo' essere integrato o modificato con delibera del consiglio di
amministrazione del Monte, approvata dalla  Consob  d'intesa  con  la
Banca d'Italia;
  -  costituisce  parte  integrante delle pattuizioni che regolano la
partecipazione dei depositari al Monte;
  -  costituisce  parte  integrante  delle pattuizioni che regolano i
rapporti con gli emittenti.
  In  caso  di integrazione o modifica del regolamento dei servizi, i
depositari possono recedere  mediante  apposita  comunicazione  fatta
pervenire  al  Monte  entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione
dell'integrazione o modifica.
  Il  recesso  ha efficacia decorsi tre mesi dal ricevimento da parte
del Monte della comunicazione, fatto salvo il  perfezionamento  delle
operazioni in corso.
  Il   Monte   ha   facolta'   di  emanare  circolari  applicative  o
disposizioni di servizio in ordine ai punti specificati dal  presente
regolamento.
  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia, puo' approvare, su
richiesta del Monte, disposizioni particolari per  la  disciplina  di
fattispecie  non  previste  dal  regolamento.  La richiesta del Monte
viene formulata dal presidente su delibera del comitato esecutivo.
                    ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'
                          STRUTTURA E POTERI
                                Art. I
                          Direzione generale
  La  direzione  della  societa'  e'  affidata  al direttore generale
nominato dal consiglio di amministrazione della societa'.
  Le  attribuzioni e i poteri del direttore generale sono determinati
dallo statuto e dal consiglio di amministrazione.
  Il  direttore generale assiste il presidente nella esecuzione delle
deliberazioni degli organi della societa'  e  partecipa,  con  poteri
propositivi,  alle  riunioni  del comitato esecutivo. E' responsabile
degli atti compiuti sulla base delle deleghe conferitegli e del  buon
andamento  della gestione sociale in relazione agli indirizzi fissati
dai competenti organi amministrativi; in tale  contesto  assicura  il
coordinamento  delle  attivita'  che fanno capo alle diverse aree che
costituiscono la struttura organizzativa della societa'.
  Il  direttore  generale  e'  coadiuvato  da  un  dirigente,  che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere
attribuiti poteri di firma anche individuali. Analoghi poteri possono
essere attribuiti, congiuntamente o disgiuntamente,  ai  responsabili
di cui all'art. II, limitatamente alle materie di propria competenza.