LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.; Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successivamente modificato ed integrato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989; Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni; Vista la delibera n. 4476 del 6 febbraio 1990 apportante modifiche e integrazioni al citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali; Considerata, in relazione alle numerose modifiche e integrazioni apportate al testo originario, l'opportunita' di procedere al riordino del testo del regolamento in questione al fine di consentirne idonea diffusione in una versione completa e coordinata; Vista la lettera in data 7 giugno 1990, prot. numero 00132883, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso in ordine alla opportunita' che del summenzionato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali venga pubblicata una versione completa e coordinata; Delibera: E' approvato il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a., nella sua stesura completa e coordinata risultante dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera. La presente delibera con l'unito testo del regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 27 giugno 1990 p. Il presidente: PAZZI Monte Titoli S.p.a. REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (Legge 19 giugno 1986, n. 289) aggiornato con le modifiche via via apportate al testo iniziale, ultima delle quali quella oggetto della delibera Consob n. 4476 in data 6 febbraio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 stesso mese. DEFINIZIONI Nel presente regolamento saranno usati i seguenti termini convenzionali: A.G.: Autorita' giudiziaria. Circolari applicative: Le comunicazioni del Monte contenenti disposizioni di generale applicazione che integrano la disciplina stabilita dal presente regolamento. Consob: La Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Contratto di deposito: Il "Contratto di deposito e amministrazione" che regola i rapporti fra depositari e Monte (mod. MT600, allegato 1). Convenzione con gli emittenti: L'accordo contrattuale che regola i rapporti tra Monte ed emittenti (mod. MT700, allegato 2). Depositante: Il titolare dei valori mobiliari che stipula il contratto di deposito con il depositario. Depositario: L'istituto, l'azienda di credito, l'agente di cambio o altro soggetto appartenente alle categorie individuate ai sensi della legge M.T., articoli 2 e 10, che ha la facolta' di sub-depositare titoli presso il Monte. Disposizioni di servizio: Le comunicazioni del Monte con le quali vengono impartite disposizioni particolari per specifiche operazioni. Emittente: La societa' o l'ente che emette i titoli, nominativi o al portatore, ammessi al sistema di custodia e amministrazione accentrata. Legge M.T.: La legge 19 giugno 1986, n. 289, recante "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.". Minindustria: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Mod.: Modello. Monte: La Monte Titoli S.p.a. sub-depositaria dei titoli e gerente il sistema di custodia e amministrazione accentrata. Regolamento Consob: Il regolamento emesso dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10.1 della legge M.T. Regolamento dei servizi: Il presente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali. Tab.: Tabulato. Titoli ammessi al Monte o nel sistema: I titoli determinati nel regolamento Consob idonei ad essere oggetto di sub-deposito presso il Monte, ai sensi degli articoli 2 e 10della legge M.T. PREMESSA Il presente regolamento dei servizi: - puo' essere integrato o modificato con delibera del consiglio di amministrazione del Monte, approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; - costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano la partecipazione dei depositari al Monte; - costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano i rapporti con gli emittenti. In caso di integrazione o modifica del regolamento dei servizi, i depositari possono recedere mediante apposita comunicazione fatta pervenire al Monte entro un mese dalla data di pubblicazione dell'integrazione o modifica. Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dal ricevimento da parte del Monte della comunicazione, fatto salvo il perfezionamento delle operazioni in corso. Il Monte ha facolta' di emanare circolari applicative o disposizioni di servizio in ordine ai punti specificati dal presente regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' approvare, su richiesta del Monte, disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento. La richiesta del Monte viene formulata dal presidente su delibera del comitato esecutivo. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' STRUTTURA E POTERI Art. I Direzione generale La direzione della societa' e' affidata al direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione della societa'. Le attribuzioni e i poteri del direttore generale sono determinati dallo statuto e dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale assiste il presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli organi della societa' e partecipa, con poteri propositivi, alle riunioni del comitato esecutivo. E' responsabile degli atti compiuti sulla base delle deleghe conferitegli e del buon andamento della gestione sociale in relazione agli indirizzi fissati dai competenti organi amministrativi; in tale contesto assicura il coordinamento delle attivita' che fanno capo alle diverse aree che costituiscono la struttura organizzativa della societa'. Il direttore generale e' coadiuvato da un dirigente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere attribuiti poteri di firma anche individuali. Analoghi poteri possono essere attribuiti, congiuntamente o disgiuntamente, ai responsabili di cui all'art. II, limitatamente alle materie di propria competenza.