IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni; Visto l'art. 19- bis del citato testo unico, come inserito dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad adeguare gli articoli dal 25 al 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia nonche' a criteri di uniforme pianificazione cui devono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, n. 1440/156, che dispone la sostituzione degli articoli dal 25 al 76 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con quelli contenuti nell'allegato I, e delle figure dei segnali stradali dal n. 1 al n. 65 delle tabelle allegate al citato Regolamento con quelle contenute nell'allegato II del suddetto decreto; Considerata la necessita' di emanare, tramite un disciplinare tecnico, le norme cui gli enti proprietari devono attenersi per determinare i livelli di qualita' delle pellicole retroriflettenti; Visto il parere favorevole sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 683 emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1989; Decreta: Il disciplinare tecnico sulle modalita' di determinazione dei livelli di qualita' delle pellicole retroriflettenti allegato al presente e' approvato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 1990 Il Ministro: PRANDINI