IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificato, da
ultimo, con l'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
agosto 1981, n. 499;
  Visto  l'allegato  I  "Tasse accessorie" alle "Condizioni e tariffe
per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" nel  quale  la
misura  delle  tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali
ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria e' fissata  in
lire  mille  per quintale indivisibile, per ogni 24 ore indivisibili,
col minimo di lire duemila;
 Visto  il  proprio  decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 giugno 1983,  con  il  quale  il  diritto  di
magazzinaggio  per  le  merci  in temporanea custodia o sotto diretta
custodia della dogana e' stato elevato a lire quattrocento  per  ogni
giorno  di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale con un
minimo di lire ottocento;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  la  misura  del  diritto di
magazzinaggio dovuto per la giacenza di  merci  nei  magazzini  delle
dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei
locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  1  del decreto ministeriale 9 giugno 1983 e' sostituito dal
seguente:
  "E'  elevata  a  lire  mille per ogni giorno di giacenza e per ogni
quintale  o  frazione  di  quintale  la   misura   del   diritto   di
magazzinaggio  per  le  merci  in temporanea custodia o sotto diretta
custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo  e  secondo
delle  disposizioni  preliminari  alla  tariffa  dei dazi doganali di
importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.
  In  ogni  caso,  l'importo  minimo  da corrispondere per diritto di
magazzinaggio non puo' essere inferiore a lire duemila".