IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificato, da ultimo, con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499; Visto l'allegato I "Tasse accessorie" alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" nel quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria e' fissata in lire mille per quintale indivisibile, per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire duemila; Visto il proprio decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana e' stato elevato a lire quattrocento per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale con un minimo di lire ottocento; Ritenuta la necessita' di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 1983 e' sostituito dal seguente: "E' elevata a lire mille per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni. In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non puo' essere inferiore a lire duemila".