IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  regolamento  per  la  fabbricazione  e l'emissione delle
monete e dei biglietti a debito dello  Stato  approvato  con  decreto
ministeriale  30  luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
298 del 29 ottobre 1983;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990 in
corso di registrazione, concernente l'emissione di  monete  d'argento
da  L.  500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della
Comunita' europea - secondo semestre 1990;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle sue versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire  ed incrementare la vendita delle monete in questione
anche  attraverso  l'acquisto  diretto  presso  gli  sportelli  della
sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
                               Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
effettuare  le  prenotazioni  delle  monete  di  argento  da  L.  500
celebrative  della  Presidenza italiana del Consiglio della Comunita'
europea - secondo semestre 1990, entro il 31 dicembre 1990,  mediante
il  versamento  di  L.  25.000  (IVA  inclusa)  per ogni moneta nella
versione "ordinaria" e di L. 50.000 (IVA  inclusa)  per  ogni  moneta
nella  versione  "proof"  sul  conto  corrente  postale  n.  59231001
intestato all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  "Emissione
numismatica" - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.
  Al  fine  di  rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni
suddette, presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico  e  Zecca
dello  Stato, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo
di cauta custodia, adeguati quantitativi delle  monete  in  questione
alla Direzione della Zecca.
  A  fronte  della  cessione  delle  monete  come  sopra ricevute, la
Direzione della Zecca effettuera' decadali versamenti alla  Tesoreria
centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 311