IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990 in corso di registrazione, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunita' europea - secondo semestre 1990; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle sue versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete di argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunita' europea - secondo semestre 1990, entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "ordinaria" e di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma. Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla Direzione della Zecca. A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuera' decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990 Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 311