IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'  di medicina e
chirurgia "A. Gemelli" del 20 aprile  1988  con  la  quale  e'  stata
approvata  la proposta relativa al riordinamento della scuola diretta
a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia;
  Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 1› giugno
1988;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale  nell'adunanza  del  18  febbraio   1989   in   merito   al
riordinamento  della  scuola  diretta  a  fini  speciali  per tecnici
specializzati in cosmetologia;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  552 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali, all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore,  la scuola per tecnici specializzati in
cosmetologia assume la nuova  denominazione  di  scuola  per  tecnici
cosmetici.  Con  il  titolo  V,  dopo l'art. 581 e con lo spostamento
della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti
nuovi  articoli,  relativi  al riordinamento della scuola per tecnici
specializzati in cosmetologia che assume la nuova denominazione:
                     Scuola per tecnici cosmetici
  Art.  582.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici cosmetici presso l'Universita' cattolica del Sacro  Cuore  di
Milano.
   La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  una  completa preparazione
teorico-pratica agli allievi per  l'esercizio  della  professione  di
tecnico cosmetologo.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.
  Art.  583.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un  numero  massimo  di  iscritti  determinati  in
quindici  studenti  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un totale di
quarantacinque studenti.
  Art. 584. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia "A. Gemelli" di Roma.
  Art.  585. - L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento
dell'esame previsto  dal  precedente  art.  158,  e'  subordinato  al
superamento  di  un  esame  medico  e  di  un  esame  attitudinale  e
psicodiagnostico.
  Art. 586. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia e istologia generale e della cute;
   chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
   chimica dei prodotti cosmetici;
   fisica (*);
   microbiologia e microbiologia clinica (*).
 2› Anno:
   cosmetologia applicata;
   dermatologia estetica;
   etica medica (*);
   farmacologia e tossicologia cosmetologica;
   fisioterapia dermatologica;
   massoterapia;
   nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
   nozioni di patologia dermatologica.
 3› Anno:
   controllo di qualita' microbiologico e tossicologico;
   cosmetologia applicata correttiva e decorativa;
   legislazione cosmetica;
   nozioni di chirurgia estetica;
   nozioni di dermatologia correttiva;
   tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  587.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
in:
   laboratorio di chimica;
   laboratorio di fisica;
   laboratorio di cosmetologia;
   ambulatori di dermatologia.
  La  frequenza,  per  complessive  quattrocento  ore  annue, avviene
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni  allievo  un  adeguato  periodo  di  esperienza  e di formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  588.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 7 giugno 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA