IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 20 aprile 1988 con la quale e' stata approvata la proposta relativa al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia; Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1 giugno 1988; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989 in merito al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore, la scuola per tecnici specializzati in cosmetologia assume la nuova denominazione di scuola per tecnici cosmetici. Con il titolo V, dopo l'art. 581 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola per tecnici specializzati in cosmetologia che assume la nuova denominazione: Scuola per tecnici cosmetici Art. 582. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo. La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo. Art. 583. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti. Art. 584. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" di Roma. Art. 585. - L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dal precedente art. 158, e' subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Art. 586. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia e istologia generale e della cute; chimica, biochimica e biochimica clinica (*); chimica dei prodotti cosmetici; fisica (*); microbiologia e microbiologia clinica (*). 2 Anno: cosmetologia applicata; dermatologia estetica; etica medica (*); farmacologia e tossicologia cosmetologica; fisioterapia dermatologica; massoterapia; nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi; nozioni di patologia dermatologica. 3 Anno: controllo di qualita' microbiologico e tossicologico; cosmetologia applicata correttiva e decorativa; legislazione cosmetica; nozioni di chirurgia estetica; nozioni di dermatologia correttiva; tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 587. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza in: laboratorio di chimica; laboratorio di fisica; laboratorio di cosmetologia; ambulatori di dermatologia. La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 588. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 7 giugno 1990 Il rettore: BAUSOLA