IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1990 recante misure tecniche
concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;
  Vista  l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del T.A.R. Lazio con
la quale e' stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto  30  marzo
1990;
  Considerato  che la predetta ordinanza e' stata impugnata da questa
amministrazione  davanti  al  Consiglio  di   Stato,   che   dovrebbe
pronunciarsi nella udienza della VI sezione del 27 luglio 1990;
  Considerato  che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato,
occorre dare esecuzione alla suddetta ordinanza,  vietando  la  pesca
del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e fino al 28
luglio 1990 e' vietata la pesca del pesce spada e  dell'alalunga  con
reti da posta derivante.
  I  contravventori  alla  disposizione  di  cui  al comma precedente
saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione.
   Roma, 18 luglio 1990
                                                 Il Ministro: VIZZINI