IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1990 recante misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti; Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del T.A.R. Lazio con la quale e' stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990; Considerato che la predetta ordinanza e' stata impugnata da questa amministrazione davanti al Consiglio di Stato, che dovrebbe pronunciarsi nella udienza della VI sezione del 27 luglio 1990; Considerato che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, occorre dare esecuzione alla suddetta ordinanza, vietando la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante; Decreta: Art. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 28 luglio 1990 e' vietata la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante. I contravventori alla disposizione di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 18 luglio 1990 Il Ministro: VIZZINI