IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 28 febbraio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Nell'art.  55,  concernente  l'elenco  delle  scuole dirette a fini
speciali istituite presso l'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, e'
aggiunta  la scuola diretta a fini speciali per "strumentisti di sala
operatoria".
  Dopo  l'art.  92,  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli  successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi   articoli,
relativi  alla  istituzione  della scuola diretta a fini speciali per
"strumentisti di sala operatoria".
 
                         NORMATIVA SPECIFICA
 
                    Scuola diretta a fini speciali
                 per strumentisti di sala operatoria
  Art.  93.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali per
strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli studi  "G.
D'Annunzio" di Chieti.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare tecnici strumentisti di sala
operatoria.
  La scuola rilascia il diploma di "strumentista di sala operatoria".
   Art.  94.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  anni  due  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale);  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno, per un totale di venti studenti.
  Art.  95. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita'  di  Chieti  e  l'istituto  di  patologia
chirurgica.
  Art.  96.  -  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  secondo  grado
che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o
di ostetrica.
  Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
  Tecnica  di assistenza pre-operatoria, operatoria e postoperatoria:
   anatomia umana (*);
   strumentario chirurgico;
   preparazione del tavolo operatorio;
   strumentazione infermieristica I;
   strumentazione infermieristica II;
   assistenza al ricoverato nella fase pre- e postoperatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia;
     c) ortopedia e traumatologia.
   Legislazione e igiene ospedaliera:
   legislazione ospedaliera;
   medicina legale ed etica professionale;
   i     servizi     chirurgici     (caratteristiche     strutturali,
climatizzazione);
   metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
   concetto di asepsi;
   igiene ospedaliera;
   concetto di epidemiologia generale;
   infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.
2› Anno:
  Tecnica di assistenza pre- e post-operatoria:
   assistenza al ricoverato nella fase pre- e postoperatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia ed ostetricia;
     c) ortopedia e traumatologia.
  Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:
   principali soccorsi ed interventi di urgenza;
   anestesia e rianimazione.
  Gli  insegnamenti  contrassegnati  con  l'asterisco  sono di regola
mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.
  Art.  98.  -  Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/ambulatori/sale operatorie:
   semeiotica chirurgica;
   patologia chirurgica;
   clinica chirurgica;
   clinica ortopedica e traumatologica;
   clinica ostetrica e ginecologica;
   clinica urologica;
   clinica chirurgica cardiovascolare.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue
avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale
da  assicurare  ad  ogni studente un adeguato periodo di esperienza e
formazione professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  99.  -  Lo  studente  viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 29 maggio 1990
                                                Il rettore: CRESCENTI