IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 28 febbraio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 55, concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per "strumentisti di sala operatoria". Dopo l'art. 92, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per "strumentisti di sala operatoria". NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria Art. 93. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria. La scuola rilascia il diploma di "strumentista di sala operatoria". Art. 94. - La scuola ha la durata di anni due e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale); queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno, per un totale di venti studenti. Art. 95. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Chieti e l'istituto di patologia chirurgica. Art. 96. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica. Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Tecnica di assistenza pre-operatoria, operatoria e postoperatoria: anatomia umana (*); strumentario chirurgico; preparazione del tavolo operatorio; strumentazione infermieristica I; strumentazione infermieristica II; assistenza al ricoverato nella fase pre- e postoperatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia; c) ortopedia e traumatologia. Legislazione e igiene ospedaliera: legislazione ospedaliera; medicina legale ed etica professionale; i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione); metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria; concetto di asepsi; igiene ospedaliera; concetto di epidemiologia generale; infezioni nosocomiali di interesse chirurgico. 2 Anno: Tecnica di assistenza pre- e post-operatoria: assistenza al ricoverato nella fase pre- e postoperatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia ed ostetricia; c) ortopedia e traumatologia. Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio: principali soccorsi ed interventi di urgenza; anestesia e rianimazione. Gli insegnamenti contrassegnati con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Art. 98. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/sale operatorie: semeiotica chirurgica; patologia chirurgica; clinica chirurgica; clinica ortopedica e traumatologica; clinica ostetrica e ginecologica; clinica urologica; clinica chirurgica cardiovascolare. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 99. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 29 maggio 1990 Il rettore: CRESCENTI