IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990; Sulla proposta delle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il primo comma dell'art. 250 dello statuto di questa Universita' relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e' modificato come segue: Art. 250. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia per l'indirizzo in "dermatologia e venereologia"; per l'indirizzo in "dermatologia cosmetologica" gli specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 8 maggio 1990 Il rettore: DOZZA