IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi
accademici di questa  Universita'  intese  ad  ottenere  la  modifica
dell'art.  100  dello  statuto  medesimo  elevando  il  numero  degli
studenti da ammettere alla scuola di  specializzazione  in  igiene  e
medicina preventiva da dieci a venti per ciascun anno di corso per un
totale di ottanta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  propria nota n. 24819 del 19 settembre 1989 con la quale
sono state trasmesse al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  le  delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio universitario nazionale,
nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento  del  numero
degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene
e medicina preventiva da dieci a dodici per ciascun  anno  di  corso,
anziche'  venti  unita'  come  proposto  nelle  delibere sopracitate,
trasmesso con nota ministeriale n. 1066 del 31 marzo 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art.  100  relativo  alla  scuola di specializzazione in igiene e
medicina preventiva, nell'ultimo comma, e' modificato come segue:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in
dodici  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un totale di quarantotto
specializzandi".
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Ancona, 2 maggio 1990
                                                    Il rettore: BRUNI