In  ottemperanza  a  quanto disposto dal regolamento CEE n. 1695/90
del 21 giugno  1990  (pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
Comunita'  europee n. L 158 del 23 giugno 1990) che introduce, per il
periodo  dal  23  marzo  1990  al  31  dicembre   1991,   restrizioni
quantitative  all'importazione  di  taluni prodotti tessili originari
del Pakistan, si comunica quanto segue.
  Le  importazioni  dal Pakistan di abiti interi per donna o ragazza,
di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (cat. 26 AMF -
NCDSA  61.04  4100;  4200; 4300; 4400; 62.04 4100; 4200; 4300; 4400),
per merce spedita da detto Paese a decorrere dal 24 giugno 1990, sono
sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale, con il sistema
del duplice controllo, nell'ambito dei seguenti limiti  quantitativi:
   anno 1990 (23/3-31/12)  . . . . . . . . . . . . . .  pezzi 430.000
   anno 1991   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   669.000
  Gli   operatori   interessati,  per  ottenere  l'autorizzazione  di
importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente  compilata
sugli  appositi  moduli  reperibili  presso  le camere di commercio e
completa  del  Mod.-01  per  la  protocollazione,  al  Ministero  del
commercio  con  l'estero  -  Direzione generale delle importazioni ed
esportazioni - Divisione III - Roma.
  Le  domande debbono essere corredate dall'originale del certificato
di esportazione rilasciato dalle competenti autorita'  pakistane,  ai
sensi  del  punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE
n.  4136/86  del  22  dicembre  1986,  pubblicato   nella   "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 387 del 31 dicembre 1986.
  I prodotti spediti dal Pakistan nel periodo dal 23 marzo 1990 al 23
giugno 1990 dovranno  essere  dedotti  dal  limite  quantitativo  per
l'anno 1990 e, se non ancora sdoganati, potranno essere importati per
diretta concessione delle dogane  purche'  siano  accompagnati  dalla
polizza  di  carico  o  da  altro  documento  comprovante l'effettiva
spedizione nel periodo indicato.
  La  presente circolare integra la circolare n. 15/88 del 9 febbraio
1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1988.
  E'  in  corso  di  modifica  il  decreto ministeriale n. 589 del 24
dicembre 1987 nel senso sopra indicato.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI