Si comunica che con regolamento della commissione delle Comunita' europee in corso di pubblicazione - al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - e' stato istituito un contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi per l'importazione di vacche e giovenche, escluse quelle da macello, di alcune razze di montagna. Il contingente e' stato ripartito in due quote: la prima pari all'85% della quantita' e cioe' trentaseimiladuecentodieci capi e' riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1987-89; la seconda pari al 15% della quantita' e cioe' seimilatrecentonovanta capi e' riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi. Le domande non possono concernere una quantita' ne' superiore a cinquanta capi ne' inferiore a cinque capi. A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potra' richiedere il titolo di partecipazione che verra' rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.033,4) per capo. Detti titoli non sono cedibili. Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 4 agosto 1990. Per la data di arrivo al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate. Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti. Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1987-89, a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1726/86, 1867/87, 1706/88 e 1787/89, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti. In luogo di detta documentazione possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui si allega uno schema, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla citata dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie delle relative bollette. Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno gia' presentato le summenzionate fotocopie possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto la copia delle bollette 1989. Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilita', nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso; ovvero di esercitare il commercio di bestiame vivo da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sara' riscontrabile sul predetto certificato. Essi dovranno altresi' autenticare, ai sensi della citata legge n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione. I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse. p. Il Ministro: GIORGIERI