Si  comunica  che con regolamento della commissione delle Comunita'
europee in corso di  pubblicazione  -  al  quale  si  rinvia  per  le
disposizioni  non  richiamate  nella  presente  circolare  - e' stato
istituito    un     contingente     tariffario     comunitario     di
quarantaduemilaseicento   capi   per   l'importazione   di  vacche  e
giovenche, escluse quelle da macello, di alcune razze di montagna.
  Il contingente e' stato ripartito in due quote:
   la    prima    pari    all'85%    della    quantita'    e    cioe'
trentaseimiladuecentodieci  capi  e'   riservata   agli   importatori
tradizionali,  che  possono  dimostrare di aver importato gli animali
previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1987-89;
   la    seconda    pari    al    15%   della   quantita'   e   cioe'
seimilatrecentonovanta capi e' riservata agli  importatori,  iscritti
alla  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che,
al momento della domanda, o si  impegnano  a  mantenere  gli  animali
nelle  stalle  di  cui  hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di
bestiame vivo da almeno dodici mesi.
  Le  domande  non  possono  concernere una quantita' ne' superiore a
cinquanta capi ne' inferiore a cinque capi.
  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda  l'importatore potra'
richiedere il titolo di partecipazione che  verra'  rilasciato  sulla
costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.033,4)
per capo. Detti titoli non sono cedibili.
  Le  domande  di  partecipazione  al contingente debbono pervenire a
questo Ministero - Direzione  generale  importazioni  esportazioni  -
Divisione II, entro e non oltre il 4 agosto 1990.
  Per la data di arrivo al Ministero fara' fede quella risultante dal
timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.
  Oltre   l'anzidetto   termine   finale   non   saranno   consentite
integrazioni o presentazioni di documenti  a  corredo  delle  domande
presentate.
  Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal
titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.
  Coloro  che  intendono  partecipare  alla  quota  dell'85%, debbono
presentare   idonea   documentazione   attestante   le   importazioni
effettuate nel triennio 1987-89, a valere sugli analoghi contingenti,
di cui ai regolamenti CEE numeri 1726/86, 1867/87, 1706/88 e 1787/89,
ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti.
  In   luogo   di   detta   documentazione   possono  presentare  una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui si allega uno
schema,  resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Alla  citata  dichiarazione  dovranno  essere allegate le fotocopie
delle relative bollette.
  Coloro  che  nelle precedenti ripartizioni hanno gia' presentato le
summenzionate fotocopie possono limitarsi ad allegare  alla  distinta
concernente il triennio soltanto la copia delle bollette 1989.
  Coloro  che  intendono  partecipare  alla  quota  del  15%  debbono
dichiarare sotto la  propria  responsabilita',  nella  domanda,  alla
quale  deve  essere allegato il certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
   o  di  assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di
cui hanno l'uso;
   ovvero  di  esercitare  il  commercio  di  bestiame vivo da almeno
dodici mesi anteriori  alla  data  della  domanda;  tale  dato  sara'
riscontrabile sul predetto certificato.
  Essi  dovranno altresi' autenticare, ai sensi della citata legge n.
15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato  titolo
di partecipazione.
  I  sottoscrittori  delle  domande  restano  impegnati a mantenere a
disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli,
la  documentazione  originale  sulla  quale  sono  basate  le domande
stesse.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI