IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi, dei fermenti lattici utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali nonche' il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici medesimi, modificato con i decreti seguenti: 19 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17/1985; 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96/1985; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi di impiego e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonche' i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Visto, infine, il decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 21 maggio 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 26 aprile 1983 e successive modifiche, recante norme in materia di fermenti lattici per mangimi, citato nelle premesse, e' integrato conformemente all'allegato al presente decreto.