IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1968,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto  31  luglio  1984,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246 del 6 settembre 1984,
concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi,  dei
fermenti  lattici  utilizzabili  nella preparazione degli integratori
medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie  enteriche
degli  animali  nonche'  il  decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983,  recante  l'elenco  dei
fermenti lattici medesimi, modificato con i decreti seguenti:
   19 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17/1985;
   2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96/1985;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco  dei  principi  attivi
ammessi  nella  preparazione  degli integratori medicati per mangimi,
destinati alla terapia di  alcune  malattie  degli  animali,  con  le
relative  dosi  di  impiego e indicazioni terapeutiche, la durata del
trattamento,  le  condizioni  di  impiego,   nonche'   i   tempi   di
interruzione  dall'ultimo  trattamento al fine di evitare l'eventuale
presenza di residui nelle carni e negli  altri  prodotti  di  origine
animale;
  Visto,  infine, il decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 21 maggio 1969, recante  l'elenco  dei  principi
attivi   ammessi  nella  preparazione  di  integratori  medicati  per
mangimi, destinati alla chemioprofilassi  di  alcune  malattie  degli
animali;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
 Visto  l'art.  6,  sub  c),  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  26  aprile  1983  e  successive modifiche,
recante norme in materia di  fermenti  lattici  per  mangimi,  citato
nelle  premesse,  e' integrato conformemente all'allegato al presente
decreto.