IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visti gli articoli 8 e 10 del predetto decreto legislativo che mantiene la categoria dei preparati antiparassitari come presidi medico-chirurgici, demandando al Ministro della sanita' l'emanazione di norme necessarie per l'adeguamento dei prodotti gia' autorizzati alle disposizioni del precitato decreto legislativo unitamente alla fissazione di termini per consentire, in sede di produzione le etichette e gli imballaggi conformi alla normativa previgente, nonche' per lo smaltimento delle scorte in sede di commercializzazione; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Sentito l'Istituto superiore di sanita'; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta: Art. 1. 1. I titolari delle registrazioni di presidi medico-chirurgici devono procedere alla classificazione dei prodotti gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, in applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II dello stesso decreto presidenziale. 2. I presidi medico-chirurgici che, sulla base dell'applicazione del decreto indicato al comma 1 risultano non pericolosi, dovranno essere valutati alla stregua dei criteri fissati dal decreto del Ministro della sanita' 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati solventi. 3. Gli imballaggi e l'etichettatura dei presidi medico-chirurgici devono corrispondere ai requisiti fissati dal capo III e dal capo IV del decreto presidenziale indicato al comma 1, nonche' le indicazioni, in quanto applicabili, riportate nel decreto ministeriale 20 dicembre 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 141 del 20 febbraio 1988.