IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE  n. 78/631, n.
81/187  e  n.  84/291  in  materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura  dei  preparati  pericolosi (antiparassitari), ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visti  gli  articoli  8  e  10 del predetto decreto legislativo che
mantiene  la  categoria  dei  preparati  antiparassitari come presidi
medico-chirurgici,  demandando al Ministro della sanita' l'emanazione
di  norme  necessarie per l'adeguamento dei prodotti gia' autorizzati
alle  disposizioni  del precitato decreto legislativo unitamente alla
fissazione  di  termini  per  consentire,  in  sede  di produzione le
etichette  e  gli  imballaggi  conformi  alla  normativa  previgente,
nonche'    per    lo    smaltimento   delle   scorte   in   sede   di
commercializzazione;
  Visto  il  regolamento  di attuazione dell'art. 189 del testo unico
delle  leggi  sanitarie,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita';
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  titolari  delle  registrazioni  di presidi medico-chirurgici
devono  procedere  alla classificazione dei prodotti gia' autorizzati
alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, in applicazione delle disposizioni
contenute nel Capo II dello stesso decreto presidenziale.
  2.  I  presidi  medico-chirurgici che, sulla base dell'applicazione
del  decreto  indicato  al comma 1 risultano non pericolosi, dovranno
essere  valutati  alla  stregua  dei  criteri fissati dal decreto del
Ministro  della  sanita'  17  ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   311   del   12   novembre   1984,   concernente   la
classificazione,   l'imballaggio   e  l'etichettatura  dei  preparati
solventi.
  3.  Gli  imballaggi e l'etichettatura dei presidi medico-chirurgici
devono  corrispondere ai requisiti fissati dal capo III e dal capo IV
del   decreto   presidenziale   indicato   al  comma  1,  nonche'  le
indicazioni,   in   quanto   applicabili,   riportate   nel   decreto
ministeriale  20  dicembre  1989 pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 141 del 20 febbraio 1988.