IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito  in  legge  2  giugno   1939,   n.   739,   che   consente
all'amministrazione  scolastica  di  istituire  scuole ad ordinamento
speciale;
  Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli
istituti professionali;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali alberghieri elencati nella tabella  A  annessa
al presente decreto;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali per il  commercio  elencati  nella  tabella  B
annessa al presente decreto;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali femminili elencati nella tabella C annessa  al
presente decreto;
  Considerato  che  la classificazione e la denominazione formale dei
predetti  istituti  professionali  non  e'  sempre  coerente  con  la
terminologia  che  si  e'  andata  consolidando,  in  relazione  alla
evoluzione  del  sistema  produttivo,  nella  pubblicistica   e   nel
linguaggio   specializzato  e  comune,  determinando  di  conseguenza
ambiguita' ed incertezze interpretative da parte degli utenti;
  Considerato,  altresi' che i contenuti didattici caratterizzanti in
origine i suddetti istituti professionali  sono  venuti  in  parte  a
modificarsi,    in    rapporto    alla   evoluzione   della   realta'
socio-economica e del mercato del  lavoro,  mediante  il  progressivo
aggiornamento  dei programmi di studio realizzato anche attraverso le
procedure di sperimentazione previste dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
  Ritenuto  infine  che  i suddetti istituti professionali, pur nella
specificita'  delle  rispettive  offerte  formative,  possono  essere
ricondotti ad un'unica area da individuarsi nel settore economico dei
servizi nelle sue  articolazioni  dei  servizi  alberghieri  e  della
ristorazione,  dei servizi commerciali turistici e della pubblicita',
e dei servizi sociali;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A   decorrere   dalla  data  del  presente  decreto,  gli  istituti
professionali alberghieri,  elencati  nell'allegata  tabella  A,  gli
istituti  professionali  per  il  commercio,  elencati  nell'allegata
tabella   B,   gli   istituti   professionali   femminili,   elencati
nell'allegata  tabella  C,  assumono  la  denominazione  di  istituti
professionali   di   Stato   per   i   servizi   con   l'indicazione,
rispettivamente,  di  "servizi  alberghieri  e  della  ristorazione";
"servizi  commerciali,  turistici  e  della  pubblicita'";   "servizi
sociali".
  Conseguentemente  le  norme  e  gli  atti  amministrativi che fanno
riferimento alle donominazioni di Istituti professionali,  modificate
con  il  presente  decreto,  si  devono intendere riferiti alle nuove
denominazioni.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 15 luglio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  CARRARO, Ministro del turismo e
                                  dello spettacolo
 Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1990
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 252