LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49; Visto il "Regolamento per le negoziazioni dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori" approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto regolanento; Delibera Art. 5. - Il primo comma e' modificato come segue: "A domanda degli emittenti possono essere ammessi alle negoziazioni, nelle riunioni di uno o piu' mercati ristretti, titoli di societa' azionarie e di altri enti emittenti che presentino i seguenti requisiti: 1) patrimonio netto dell'emittente non inferiore a lire 1.000 milioni; 2) bilancio dell'ultimo esercizio, approvato e pubblicato, in utile; 3) conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ad una societa' iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; 4) diffusione dei titoli tra il pubblico in misura non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo della categoria di appartenenza". Art. 6. - L'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Il prospetto informativo, che gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto sono tenuti a pubblicare, deve essere redatto, per quanto compatibile, secondo gli schemi dell'allegato D del regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Commissione con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989". Il nono comma e' sostituito dal seguente: "Con la delibera di ammissione di cui al primo comma del presente articolo la Commissione delibera il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto e stabilisce altresi' la data di inizio delle negoziazioni, comunque subordinata alla pubblicazione su almeno un giornale a diffusione nazionale, di un avviso redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente regolamento, recante la notizia dell'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso i comitati dei mercati ristretti nonche' presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta". Art. 18. - Al secondo comma e' soppresso l'inciso: "anche". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le modifiche al regolamento introdotte con la delibera stessa entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 24 luglio 1990. Il presidente: PIGA