LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
138, e le successive modificazioni;
  Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
  Visto  il  "Regolamento  per le negoziazioni dei titoli non ammessi
alla quotazione ufficiale nelle borse valori" approvato  con  propria
delibera  n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera
n. 2725 del 19 febbraio 1987;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al predetto
regolanento;
                               Delibera
  Art. 5. - Il primo comma e' modificato come segue:
  "A   domanda   degli   emittenti   possono   essere   ammessi  alle
negoziazioni, nelle riunioni di uno o piu' mercati ristretti,  titoli
di  societa'  azionarie  e  di  altri enti emittenti che presentino i
seguenti requisiti:
   1)  patrimonio  netto  dell'emittente  non  inferiore a lire 1.000
milioni;
   2)  bilancio  dell'ultimo  esercizio,  approvato  e pubblicato, in
utile;
   3) conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ad una
societa'  iscritta  all'albo  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
   4)  diffusione  dei titoli tra il pubblico in misura non inferiore
al 10% dell'ammontare complessivo della categoria di appartenenza".
  Art. 6. - L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  prospetto informativo, che gli emittenti i titoli ammessi alle
negoziazioni del mercato ristretto sono  tenuti  a  pubblicare,  deve
essere   redatto,   per   quanto   compatibile,  secondo  gli  schemi
dell'allegato D del  regolamento  per  l'ammissione  di  titoli  alla
quotazione  ufficiale  nelle  borse valori adottato dalla Commissione
con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel  supplemento
ordinario  n.  48  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - serie
generale - n. 147 del 26 giugno 1989".
  Il nono comma e' sostituito dal seguente:
  "Con  la  delibera di ammissione di cui al primo comma del presente
articolo la Commissione delibera il nulla  osta  al  deposito  presso
l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto e stabilisce
altresi' la data di inizio delle negoziazioni,  comunque  subordinata
alla  pubblicazione  su almeno un giornale a diffusione nazionale, di
un avviso redatto secondo lo schema di cui all'allegato  al  presente
regolamento,  recante  la  notizia  dell'avvenuta  pubblicazione  del
prospetto    informativo.    Contestualmente    alla    pubblicazione
dell'avviso,   il   prospetto   deve  essere  messo  gratuitamente  a
disposizione del pubblico presso i  comitati  dei  mercati  ristretti
nonche'   presso  la  sede  dell'emittente  e  presso  gli  organismi
incaricati del servizio finanziario per conto  di  quest'ultimo,  con
l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta".
  Art. 18. - Al secondo comma e' soppresso l'inciso: "anche".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Le  modifiche  al  regolamento  introdotte  con  la delibera stessa
entreranno  in  vigore  il  quindicesimo   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 24 luglio 1990.
                                                  Il presidente: PIGA