IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 14 marzo 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica; Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in tecnica enologica. Con il titolo XV, dopo l'art. 671 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecnica enologica. Scuola in tecnica enologica Art. 672. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della enologia. La scuola rilascia il diploma di "tecnico enologo". Art. 673. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 674. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 675. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 675. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale); chimica enologica (annuale); microbiologia enologica (annuale); enzimologia (semestrale), ed inoltre quattro corsi opzionali. 2 Anno: tecnologia enologica (annuale); macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale); controllo di qualita': analisi strumentale e analisi sensoriale (semestrale); nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale); legislazione vitivinicola (semestrale), ed inoltre due corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali): approvvigionamenti e mercato; automazione del ciclo produttivo; chimica delle fermentazioni; condizionamento e imballaggio; detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; elementi di viticoltura; materiali enologici; organizzazione aziendale e marketing; tecniche di filtrazione e stabilizzazione; utilizzazione dei sottoprodotti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 676. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 677. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 678. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 679. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 680. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 maggio 1990 Il rettore: BAUSOLA