IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la istanza in data 14 febbraio 1990 con la quale la "Letco Liberian Eastern Timber Corporation (Letco)" ha chiesto che sia dichiarata la insussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e quella di Liberia, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1623; Considerato che, a seguito di accertamenti svolti dal Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Monrovia, risulta che nella Repubblica di Liberia, secondo una prassi costante, pur con esclusivo riguardo a rapporti posti in essere per diritto privato, non si assoggetta in modo assoluto, fuori da ogni valutazione di opportunita' o provvedimento autorizzativo, uno Stato estero alla giurisdizione cognitiva od esecutiva del giudice liberiano se non quando sia intervenuto espresso consenso di detto Stato; che, diversamente, secondo la normativa vigente in Italia, l'esperimento di misure cautelari od esecutive su beni di Stati esteri, a prescindere dal consenso di questi ultimi, che puo' anche mancare, e' possibile quando esso, previa valutazione discrezionale di motivi di convenienza, che tengano anche conto delle ragioni di salvaguardia del diritto del privato istante, sia stato autorizzato dal Ministro di grazia e giustizia; che, pertanto, stante la incompatibilita' dei due sistemi, va ritenuta la insussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia; Decreta: Dichiara la insussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1623. Roma, 28 luglio 1990 Il Ministro: VASSALLI