IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  istanza  in data 14 febbraio 1990 con la quale la "Letco
Liberian Eastern Timber  Corporation  (Letco)"  ha  chiesto  che  sia
dichiarata  la  insussistenza della condizione di reciprocita' fra la
Repubblica  italiana  e  quella  di  Liberia,  ai  sensi  del   regio
decreto-legge  30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio
1926, n. 1623;
  Considerato  che,  a  seguito  di accertamenti svolti dal Ministero
degli affari  esteri  per  il  tramite  dell'ambasciata  d'Italia  in
Monrovia, risulta che nella Repubblica di Liberia, secondo una prassi
costante, pur con esclusivo riguardo a rapporti posti in  essere  per
diritto  privato,  non  si assoggetta in modo assoluto, fuori da ogni
valutazione di opportunita' o provvedimento autorizzativo, uno  Stato
estero   alla   giurisdizione  cognitiva  od  esecutiva  del  giudice
liberiano se non quando sia intervenuto espresso  consenso  di  detto
Stato;  che,  diversamente,  secondo  la normativa vigente in Italia,
l'esperimento di misure cautelari  od  esecutive  su  beni  di  Stati
esteri,  a  prescindere dal consenso di questi ultimi, che puo' anche
mancare, e' possibile quando esso, previa  valutazione  discrezionale
di  motivi  di  convenienza, che tengano anche conto delle ragioni di
salvaguardia del diritto del privato istante, sia  stato  autorizzato
dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia;  che,  pertanto,  stante  la
incompatibilita' dei due sistemi, va ritenuta la insussistenza  della
condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Liberia;
                               Decreta:
  Dichiara  la  insussistenza della condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia, ai sensi  e  per  gli
effetti  del  regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito
in legge 15 luglio 1926, n. 1623.
   Roma, 28 luglio 1990
                                                Il Ministro: VASSALLI