IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 333 del 1 dicembre 1982); Vista la decisione della commissione n. 89/15 CEE del 15 dicembre 1988, relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1989, modificato dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 16 maggio 1990); Preso atto che le autorita' dei Paesi terzi indicati in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzo di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica e sul piano in cui vengono precisate le garanzie offerte da detti Paesi in materia di controlli dei residui delle stesse sostanze; Vista la decisione della commissione del 14 giugno 1990, n. 90/338 CEE, che modifica la decisione n. 89/15 CEE sopracitata; Decreta: Art. 1. L'allegato di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1990, citato in premessa, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.