IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10
settembre 1982, n. 889 (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 333 del 1› dicembre
1982);
  Vista  la  decisione della commissione n. 89/15 CEE del 15 dicembre
1988, relativa al mantenimento delle importazioni  di  animali  e  di
carni   fresche  provenienti  da  alcuni  Paesi  terzi  e  successive
modifiche;
  Visto  il decreto ministeriale del 20 febbraio 1989, modificato dal
decreto  ministeriale  7  maggio  1990  (pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 16 maggio 1990);
  Preso  atto  che  le autorita' dei Paesi terzi indicati in allegato
hanno  inviato  sufficienti  informazioni  sulla  loro   legislazione
relativa  all'utilizzo  di  sostanze  ad azione estrogena, androgena,
gestagena e tireostatica e sul piano  in  cui  vengono  precisate  le
garanzie  offerte  da detti Paesi in materia di controlli dei residui
delle stesse sostanze;
  Vista  la decisione della commissione del 14 giugno 1990, n. 90/338
CEE, che modifica la decisione n. 89/15 CEE sopracitata;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1990, citato in
premessa, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.