IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste  le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio
1988, 11 agosto 1989 "Interventi a favore delle attivita' musicali  e
di  danza  in  Italia",  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988
e 2 settembre 1989;
  Ritenuto   di   determinare,   per  l'esercizio  finanziario  1990,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita la commissione centrale per la musica;
                               Decreta:
   La  quota  a  recita,  per  l'esercizio finanziario 1990, e' cosi'
determinata:
                               Art. 1.
Stagioni liriche tradizionali:
 
   1) quota base a recita, ivi compresi i balletti   .  L. 75.000.000
quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%)    "  45.000.000
    2) quota maggiorata a recita   . . . . . . . . . .  "  95.000.000
quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%)    "  57.000.000
 
  La  quota  a  recita  sara'  maggiorata  per le recite direttamente
prodotte  con  l'impiego  del  coro,  per  le   quali   e'   prevista
l'utilizzazione   di   artisti   italiani   e   comunitari.   Analoga
maggiorazione  e'  prevista  per  le  recite  scambiate  tra   teatri
coproduttori, a condizioni che venga dimostrato un numero complessivo
di  turni  di  prova  non  inferiore  a  venti.  I  bilanci  dovranno
evidenziare  entrate  diverse dal contributo statale non inferiore al
70% della quota a recita maggiorata.