IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800; Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989 "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988 e 2 settembre 1989; Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1990, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie; Sentita la commissione centrale per la musica; Decreta: La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1990, e' cosi' determinata: Art. 1. Stagioni liriche tradizionali: 1) quota base a recita, ivi compresi i balletti . L. 75.000.000 quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%) " 45.000.000 2) quota maggiorata a recita . . . . . . . . . . " 95.000.000 quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%) " 57.000.000 La quota a recita sara' maggiorata per le recite direttamente prodotte con l'impiego del coro, per le quali e' prevista l'utilizzazione di artisti italiani e comunitari. Analoga maggiorazione e' prevista per le recite scambiate tra teatri coproduttori, a condizioni che venga dimostrato un numero complessivo di turni di prova non inferiore a venti. I bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota a recita maggiorata.