IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 282, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visti  gli  articoli  5,  ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  regolamento sui fitofarmaci approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
257  del  19  settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i
prodotti  disciplinati  e  sottoposti  a  registrazione, come presidi
sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o
destinati  ad  usi  diversi,  che hanno composizione analoga a quelli
impiegati  in  agricoltura  e  che  possono, sia pure indirettamente,
contaminare le colture edibili;
  Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  250 del 23 ottobre 1985), che fissa le
quantita'  massime  di  residui  delle  sostanze  attive  dei presidi
sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223:  "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291,
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei   preparati   pericolosi  (antiparassitari)",  emanato  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  (CEE)  del 24 luglio 1986, n.
86/362/CEE,   che   fissa   le   quantita'   massime  di  residui  di
antiparassitari sui e nei cereali;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  (CEE)  del 24 luglio 1986, n.
86/363/CEE,   che   fissa   le   quantita'   massime  di  residui  di
antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  (CEE)  del 16 maggio 1988, n.
88/298/CEE  recante  modifica dell'allegato II delle direttive numeri
76/895/CEE  e  86/362/CEE che fissano le quantita' massime di residui
di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui
e nei cereali;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  (CEE)  del  6  marzo 1989, n.
89/186/CEE  recante  modifica  dell'allegato  II  della  direttiva n.
76/895  che  fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari
consentite sugli e negli ortofrutticoli;
  Visti   i   decreti   del  Ministro  della  sanita'  relativi  alle
registrazioni  di  presidi  sanitari emanati nel periodo dal 1 luglio
1984 al 31 marzo 1990;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990, n. 705/627, recante:
"Divieti   e  nuove  prescrizioni  concernenti  l'impiego  di  alcune
sostanze attive diserbanti";
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  per  il  recepimento delle citate
direttive    comunitarie,    alla   modificazione   della   ordinanza
ministeriale   6   giugno   1985,  nonche'  al  suo  aggiornamento  e
adeguamento  in relazione alla ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 e
alle  registrazioni  di  presidi  sanitari,  rilasciate  ai sensi del
regolamento  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
3  agosto 1968, n. 1255, per quanto concerne la fissazione dei limiti
di  tolleranza  di  residui  di  antiparassitari  e di rinviare ad un
separato provvedimento l'adozione di alcune precisazioni di carattere
interpretativo e applicativo;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sopracitato;
  Sentito il Consiglio superiore della sanita':

                              Dispone:
                           Articolo unico

  1.  Sono  approvati  i limiti di tolleranza di residui di riportati
negli  elenchi  di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza i
quali  sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 6
giugno 1985.
  2.   Sono   approvati   i   limiti  di  tolleranza  di  residui  di
antiparassitari   riportati   nell'allegato   1-bis   della  presente
ordinanza   riferiti  ai  prodotti  di  origine  animale  specificati
nell'allegato 1-ter.
  Sono  approvati  per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei
presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato
3  della  presente  ordinanza,  il  quale  sostituisce  l'allegato  3
dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985.
  4.  Restano  ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza
ministeriale 6 giugno 1985.
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 18 luglio 1990
                                              Il Ministro: DE LORENZO