IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 282, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento sui fitofarmaci approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come presidi sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985), che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223: "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)", emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) del 24 luglio 1986, n. 86/362/CEE, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) del 24 luglio 1986, n. 86/363/CEE, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) del 16 maggio 1988, n. 88/298/CEE recante modifica dell'allegato II delle direttive numeri 76/895/CEE e 86/362/CEE che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui e nei cereali; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) del 6 marzo 1989, n. 89/186/CEE recante modifica dell'allegato II della direttiva n. 76/895 che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli; Visti i decreti del Ministro della sanita' relativi alle registrazioni di presidi sanitari emanati nel periodo dal 1 luglio 1984 al 31 marzo 1990; Vista l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990, n. 705/627, recante: "Divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti"; Ritenuto di dover provvedere, per il recepimento delle citate direttive comunitarie, alla modificazione della ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, nonche' al suo aggiornamento e adeguamento in relazione alla ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 e alle registrazioni di presidi sanitari, rilasciate ai sensi del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, per quanto concerne la fissazione dei limiti di tolleranza di residui di antiparassitari e di rinviare ad un separato provvedimento l'adozione di alcune precisazioni di carattere interpretativo e applicativo; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sopracitato; Sentito il Consiglio superiore della sanita': Dispone: Articolo unico 1. Sono approvati i limiti di tolleranza di residui di riportati negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza i quali sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985. 2. Sono approvati i limiti di tolleranza di residui di antiparassitari riportati nell'allegato 1-bis della presente ordinanza riferiti ai prodotti di origine animale specificati nell'allegato 1-ter. Sono approvati per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato 3 della presente ordinanza, il quale sostituisce l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985. 4. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 1990 Il Ministro: DE LORENZO