IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 929, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la nota n. 6133 del 18 luglio 1990 con la quale il sindaco di
Amatrice  denuncia  lo  stato  di  grave  inquinamento  dei  numerosi
acquedotti  delle  frazioni  di  quel  comune,  che obbliga il comune
stesso, per motivi igienico-sanitari,  ad  interrompere  l'erogazione
dell'acqua, con notevole disagio per la popolazione;
  Vista  la  stessa  nota  con la quale il sindaco del cennato comune
richiede un finanziamento di 700 milioni occorrente per  l'esecuzione
di quelle opere sufficienti a fronteggiare tale grave situazione;
  Vista  la  nota n. 1319 del 18 luglio 1990 con la quale il prefetto
di  Rieti  denuncia   la   particolare   delicatezza   del   problema
rappresentato dal sindaco del comune di Amatrice;
  Ritenuto  che  tale  grave  situazione configura una vera e propria
emergenza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
  Ravvisata la necessita' e l'urgenza di provvedere con un intervento
finanziario di L. 600.000.000 a parziale copertura del  finanziamento
richiesto, al fine di assicurare il superamento dell'emergenza idrica
e la tutela dell'igiene e salute pubblica in quel comune;
  Considerata la particolare delicatezza del problema rappresentato e
l'urgenza di provvedere stante il  considerevole  afflusso  turistico
determinato dalla stagione in corso;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' concesso al comune di Amatrice un contributo straordinario di L.
600.000.000  a  parziale  copertura  delle  spese   necessarie   alla
esecuzione  delle  opere  atte  al  disinquinamento  degli acquedotti
indicati nella nota n. 6133 in data 18 luglio  1990  del  sindaco  di
Amatrice.