IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 929, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la nota n. 6133 del 18 luglio 1990 con la quale il sindaco di Amatrice denuncia lo stato di grave inquinamento dei numerosi acquedotti delle frazioni di quel comune, che obbliga il comune stesso, per motivi igienico-sanitari, ad interrompere l'erogazione dell'acqua, con notevole disagio per la popolazione; Vista la stessa nota con la quale il sindaco del cennato comune richiede un finanziamento di 700 milioni occorrente per l'esecuzione di quelle opere sufficienti a fronteggiare tale grave situazione; Vista la nota n. 1319 del 18 luglio 1990 con la quale il prefetto di Rieti denuncia la particolare delicatezza del problema rappresentato dal sindaco del comune di Amatrice; Ritenuto che tale grave situazione configura una vera e propria emergenza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di provvedere con un intervento finanziario di L. 600.000.000 a parziale copertura del finanziamento richiesto, al fine di assicurare il superamento dell'emergenza idrica e la tutela dell'igiene e salute pubblica in quel comune; Considerata la particolare delicatezza del problema rappresentato e l'urgenza di provvedere stante il considerevole afflusso turistico determinato dalla stagione in corso; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' concesso al comune di Amatrice un contributo straordinario di L. 600.000.000 a parziale copertura delle spese necessarie alla esecuzione delle opere atte al disinquinamento degli acquedotti indicati nella nota n. 6133 in data 18 luglio 1990 del sindaco di Amatrice.