IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, n. 401, con cui e' stata vietata la pesca, la detenzione ed il commercio del dattero di mare e del dattero bianco, per un periodo di due anni, fino al 28 settembre 1990; Considerato che gli istituti scientifici incaricati di procedere a valutazioni sullo stato delle risorse in questione (laboratorio di biologia marina di Bari e bioservice di Napoli) in attuazione delle disposizioni del citato decreto, hanno segnalato la necessita' - ai fini della salvaguardia dell'ambiente marino e delle risorse stesse - di rinnovare il divieto di pesca dei datteri almeno per il biennio occorrente per portare a compimento gli studi stessi; Viste le conformi indicazioni fornite dal laboratorio di biologia marina dell'Universita' di Bologna in Fano, dalla stazione zoologica di Napoli, dall'Icrap e dall'istituto di zoologia dell'Universita' di Genova, sullo stato delle risorse, nonche' sul grave problema ambientale di eliminazione di substrato calcareo e distruzione delle biocenosi esistenti; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima; Decreta: Art. 1. Il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 20 agosto 1988, e' prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 28 settembre 1990.