IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 agosto 1988, n. 401, con cui e'
stata vietata la pesca, la detenzione ed il commercio del dattero  di
mare  e  del  dattero  bianco, per un periodo di due anni, fino al 28
settembre 1990;
  Considerato  che gli istituti scientifici incaricati di procedere a
valutazioni sullo stato delle risorse in  questione  (laboratorio  di
biologia  marina  di Bari e bioservice di Napoli) in attuazione delle
disposizioni del citato decreto, hanno segnalato la necessita'  -  ai
fini della salvaguardia dell'ambiente marino e delle risorse stesse -
di rinnovare il divieto di pesca dei datteri almeno  per  il  biennio
occorrente per portare a compimento gli studi stessi;
  Viste  le  conformi indicazioni fornite dal laboratorio di biologia
marina dell'Universita' di Bologna in Fano, dalla stazione  zoologica
di Napoli, dall'Icrap e dall'istituto di zoologia dell'Universita' di
Genova,  sullo  stato  delle  risorse,  nonche'  sul  grave  problema
ambientale  di eliminazione di substrato calcareo e distruzione delle
biocenosi esistenti;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la gestione e la conservazione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  divieto  di  pesca,  detenzione e commercio del dattero di mare
(Lithophaga lithophaga) e del dattero  bianco  (Pholas  dactylus)  in
tutte  le  coste  italiane,  di cui al decreto ministeriale 20 agosto
1988, e' prorogato per un biennio  a  decorrere  dalla  data  del  28
settembre 1990.