IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227; Visto l'art. 1, comma 4- bis, del suindicato decreto con cui e' stato previsto che gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono effettuare, per conto dei soggetti non residenti indicati nell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri attuativi da stabilire con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che la finalita' delle disposizioni del citato comma 4- bis e' di evitare che vengano effettuati attraverso non residenti trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti, in elusione agli obblighi previsti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Decreta: Art. 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non residenti nel territorio dello Stato, che versano denaro nei propri conti devono fornire, anche in copia, agli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, la relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia stato precedentemente importato, ovvero, in tutti gli altri casi, la documentazione concernente l'operazione sottostante. La stessa disposizione si applica alle operazioni di acquisto di titoli o valori mobiliari regolate in denaro. Analoga attestazione o documentazione deve essere fornita dai soggetti non residenti sopra menzionati che chiedono il trasferimento all'estero di denaro, titoli o valori mobiliari consegnati ai predetti intermediari.