IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  28  giugno  1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;
  Visto  l'art.  1,  comma  4- bis, del suindicato decreto con cui e'
stato previsto che gli intermediari  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
medesimo  articolo  possono  effettuare,  per  conto dei soggetti non
residenti indicati  nell'art.  4,  comma  1,  dello  stesso  decreto,
trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero
complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi  o  altri
introiti  realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
criteri  attuativi  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze;
  Considerato che la finalita' delle disposizioni del citato comma 4-
bis e' di evitare che vengano  effettuati  attraverso  non  residenti
trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti,
in elusione agli obblighi previsti dal decreto-legge 28 giugno  1990,
n. 167;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati
nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
residenti nel territorio dello Stato, che versano denaro  nei  propri
conti  devono  fornire,  anche  in  copia,  agli  intermediari di cui
all'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito   nella   legge   4  agosto  1990,  n.  227,  la  relativa
attestazione doganale, qualora il denaro  sia  stato  precedentemente
importato,  ovvero,  in  tutti  gli  altri  casi,  la  documentazione
concernente  l'operazione  sottostante.  La  stessa  disposizione  si
applica  alle  operazioni  di  acquisto  di titoli o valori mobiliari
regolate in denaro.
  Analoga  attestazione  o  documentazione  deve  essere  fornita dai
soggetti non residenti sopra menzionati che chiedono il trasferimento
all'estero  di  denaro,  titoli  o  valori  mobiliari  consegnati  ai
predetti intermediari.