IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto 12 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1987, con il quale, in applicazione dell'art. 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state emanate disposizioni relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale sono state disposte nuove norme in materia di accertamento dell'invalidita' civile e si e' stabilito che le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono esaminate dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra che all'uopo assumono la denominazione di "commissioni mediche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile - e dalla commissione medica superiore - che all'uopo assume la denominazione di "commissione medica superiore e d'invalidita' civile"; Considerato che, in applicazione dell'art. 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della circolare 14 ottobre 1988, n. 23900 del Ministro per la funzione pubblica (Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988) il personale delle amministrazioni dello Stato interessate viene cumulativamente inquadrato nei vari profili professionali e nelle relative qualifiche funzionali previste dalla legge; Ritenuto che, a fini dichiarativi, occorre precisare che le commissioni mediche periferiche di guerra e la commissione medica superiore hanno assunto, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 173 convertito, con modificazione, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, la nuova denominazione, rispettivamente, di "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile" e di "commissione medica superiore e d'invalidita' civile" e che occorre tenere conto dei nuovi inquadramenti del personale ministeriale al fine di precisare la qualifica funzionale massima di cui deve essere in possesso il funzionario da preporsi alla segreteria delle commissioni mediche suddette; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazione, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, le denominazioni commissioni mediche periferiche di guerra e commissione medica superiore contenute nel decreto ministeriale 12 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1987, devono leggersi, rispettivamente, "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile" e "commissione medica superiore d'invalidita' civile".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 656/1/986 e' il seguente: "Art. 12. - 1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti: 'Il personale della segreteria della commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore all'ottava. Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggior coordinamento e snellimento della loro attivita''". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 291/1988 e' il seguente: "Art. 3 (Norme per il riconoscimento dell'invalidita' civile). 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovra' contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti". - Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 e' il seguente: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica".