IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il proprio decreto 12 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1987, con il  quale,  in  applicazione
dell'art.  12  della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state emanate
disposizioni  relative  al  funzionamento  e  alle  procedure   della
commissione  medica superiore e delle commissioni mediche periferiche
di guerra;
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,  n.  291,
con   il  quale  sono  state  disposte  nuove  norme  in  materia  di
accertamento dell'invalidita' civile e si e' stabilito che le domande
intese  ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle
leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni,  27  maggio
1970,  n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, sono esaminate  dalle  commissioni  mediche
periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  che  all'uopo assumono la
denominazione di "commissioni mediche per le  pensioni  di  guerra  e
d'invalidita'  civile  -  e  dalla commissione medica superiore - che
all'uopo assume la denominazione di "commissione medica  superiore  e
d'invalidita' civile";
  Considerato  che, in applicazione dell'art. 4, comma 8, della legge
11 luglio 1980, n. 312, e della circolare 14 ottobre 1988,  n.  23900
del  Ministro  per  la  funzione  pubblica (Gazzetta Ufficiale n. 262
dell'8 novembre 1988) il personale delle amministrazioni dello  Stato
interessate   viene   cumulativamente  inquadrato  nei  vari  profili
professionali e nelle relative qualifiche funzionali  previste  dalla
legge;
  Ritenuto  che,  a  fini  dichiarativi,  occorre  precisare  che  le
commissioni mediche periferiche di guerra  e  la  commissione  medica
superiore hanno assunto, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n.
173 convertito, con modificazione, nella legge  26  luglio  1988,  n.
291, la nuova denominazione, rispettivamente, di "commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita'  civile"  e  di
"commissione  medica  superiore e d'invalidita' civile" e che occorre
tenere conto dei nuovi inquadramenti del  personale  ministeriale  al
fine  di precisare la qualifica funzionale massima di cui deve essere
in  possesso  il  funzionario  da  preporsi  alla  segreteria   delle
commissioni mediche suddette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazione,  nella  legge  26
luglio 1988, n. 291, le denominazioni commissioni mediche periferiche
di guerra  e  commissione  medica  superiore  contenute  nel  decreto
ministeriale  12  maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174  del  28   luglio   1987,   devono   leggersi,   rispettivamente,
"commissioni   mediche  periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e
d'invalidita' civile" e "commissione medica  superiore  d'invalidita'
civile".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 12 della legge n. 656/1/986 e' il
          seguente:
             "Art.  12.  -  1.  L'ultimo  comma  dell'articolo 20 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1981,
          n. 834, e' sostituito dai seguenti:
             'Il  personale della segreteria della commissione medica
          superiore  e'  fornito  dalla  Direzione   generale   delle
          pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla
          direzione della segreteria della commissione  e'  assegnato
          un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non
          superiore all'ottava.
             Il  Ministro  del  tesoro,  entro sei mesi dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  emanera',  con
          proprio  decreto, le norme relative al funzionamento e alle
          procedure  della  commissione  medica  superiore  e   delle
          commissioni  mediche  periferiche  di  guerra ai fini di un
          maggior coordinamento e snellimento della loro attivita''".
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 291/1988
          e' il seguente:
             "Art.  3  (Norme  per il riconoscimento dell'invalidita'
          civile). 1. Le domande per ottenere la pensione,  l'assegno
          o  l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e
          successive  modificazioni,  30  marzo  1971,  n.   118,   e
          successive  modificazioni,  e  11  febbraio  1980, n. 18, e
          successive modificazioni,  devono  essere  presentate  alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  -  che
          assumono la denominazione "commissioni mediche  periferiche
          per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
          all'articolo  105  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   23   dicembre   1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni. La certificazione medica  da  allegare  alla
          domanda  presentata  ai sensi della legge 11 febbraio 1980,
          n. 18, e  successive  modificazioni,  dovra'  contenere  la
          dicitura:   "Persona  impossibilitata  a  deambulare  senza
          l'aiuto permanente di un accompagnatore",  oppure  "Persona
          che  necessita  di assistenza continua non essendo in grado
          di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni
          esaminano  le  domande secondo le disposizioni recate dalle
          leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle  relative
          alle   piu'   gravi   forme   di  invalidita'  e,  per  gli
          accertamenti sanitari occorrenti, possono  avvalersi  delle
          strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o di quelle
          della  Sanita'   militare.   Le   commissioni,   effettuata
          l'istruttoria   di   competenza,  trasmettono  il  relativo
          verbale di visita all'interessato ed il  relativo  verbale,
          con  gli  allegati,  alla  competente  prefettura, la quale
          provvede  alla  definizione  della   pratica   secondo   le
          disposizioni di legge vigenti".
             - Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980
          e' il seguente:
             "Il   personale   le  cui  attribuzioni,  in  base  alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le  nuove  qualifiche,  dai profili professionali di cui al
          precedente  articolo  3,  e'  inquadrato  nelle  qualifiche
          medesime,  anche  in  soprannumero.   Ove manchi una esatta
          corrispondenza  di  mansioni,  si  ha  riguardo,  ai   fini
          dell'inquadramento,  al  profilo  assimilabile della stessa
          qualifica".