Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio e con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, entrambi in corso di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, e' stato disposto, a decorrere dal 7 agosto 1990, il divieto: 1) della introduzione nel territorio della Comunita' di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait, con esclusione di quelli esportati prima del 7 agosto 1990; 2) dell'esportazione verso tali Paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunita' o proveniente dalla Comunita'. Pertanto sono sospesi tutte le eventuali autorizzazioni e tutti gli altri atti amministrativi relativi all'importazione da detti Paesi o all'esportazione verso detti Paesi, gia' concessi e tuttora in corso di validita'. Eccezioni sono previste nel citato regolamento relativamente a taluni prodotti per usi strettamente medici e per i prodotti alimentari destinati a fini umanitari nell'ambito di operazioni di aiuto di urgenza. In base ai suddetti provvedimenti comunitari sono inoltre vietate: 1) qualsiasi attivita' o transazione commerciale, compresa qualsiasi operazione relativa a transazioni gia' concluse o parzialmente eseguite, le quali abbiano per oggetto o per effetto di favorire l'esportazione di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait; 2) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso: a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Irak o in Kuwait, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attivita' commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'Irak o del Kuwait; 3) qualsiasi attivita' che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture. p. Il Ministro: GIORGIERI