IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq; Vista l'istanza del 4 agosto 1990 presentata dalle societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil Italiana S.p.a. tendente ad ottenere una deroga per loro e per le proprie controllate, collegate o partecipate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, le societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil Italiana S.p.a. e le loro controllate, collegate o partecipate alla data del 4 agosto 1990, sono autorizzate, con effetto dalla data dell'istanza presentata dalle stesse societa', a continuare le operazioni per il regolare svolgimento dell'attivita' rientrante nell'ordinaria amministrazione, fermo restando il divieto di effettuare trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura, che siano in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS