IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;
  Vista  l'istanza del 4 agosto 1990 presentata dalle societa' Kuwait
Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait  Oil  Italiana  S.p.a.  tendente  ad
ottenere  una deroga per loro e per le proprie controllate, collegate
o partecipate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4  agosto
1990, n. 216;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  In  deroga  al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, le societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil
Italiana  S.p.a.  e le loro controllate, collegate o partecipate alla
data del 4 agosto 1990, sono  autorizzate,  con  effetto  dalla  data
dell'istanza  presentata  dalle  stesse  societa',  a  continuare  le
operazioni per  il  regolare  svolgimento  dell'attivita'  rientrante
nell'ordinaria   amministrazione,   fermo   restando  il  divieto  di
effettuare trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura,  che
siano  in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni
altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1990
                         Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
           DE MICHELIS