IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                         PRESIDENTE DELEGATO
              DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1989 recante le nuove  direttive  alle  regioni  a  statuto
ordinario  in  materia  di distribuzione automatica di carburanti per
uso di autotrazione;
  Visto  il  provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP in
data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito,
presso  la Cassa conguaglio G.P.L. il "Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti" ed il Presidente del  CIP  e'
stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti
di  energia   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  un  comitato  tecnico  per la ristrutturazionedella
rete di distribuzione carburanti;
  Visto  il  decreto  17  gennaio  1990  con  il  quale  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente  delegato
del  CIP  ha  istituito  presso  la Direzione generale delle fonti di
energia   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  il  comitato  tecnico per la ristrutturazione della
rete di distribuzione carburanti;
  Considerata l'opportunita' di stabilire le modalita' di svolgimento
delle attivita' del predetto comitato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il   comitato   tecnico  per  la  ristrutturazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti per autotrazione ha il compito di:
   1)  verificare  l'attuazione  dei  programmi  di  ristrutturazione
elaborati  dalle  singole  aziende,  considerati  anche  nella   loro
articolazione globale;
   2) determinare il livello degli indennizzi che la cassa conguaglio
corrispondera'  ai  gestori,  sulla  base  degli  anni  residui   del
contratto  di  comodato, del margine percepito nell'ultimo periodo di
attivita' e dell'erogato dell'impianto stesso;
   3) determinare il livello degli indennizzi che la cassa conguaglio
corrispondera'  ai  titolari  di  concessioni  revocate  sulla   base
dell'art.  16  comma  12  del  decreto-legge  26 ottobre 1970, n. 745
(legge 18 dicembre 1970, n. 1034);
   4)  riferire  annualmente  al  CIP  sullo stato di avanzamento del
processo  di  razionalizzazione  della  rete  nazionale   nella   sua
articolazione   regionale,   anche   in   relazione   alle  strutture
distributive dell'area CEE.