IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi  sui  dissesti
idrogeologici;
  Vista  la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  n.  3339  in data 2 settembre 1987 con la quale il
presidente della regione Abruzzo rappresenta l'esigenza  di  ritenere
prioritario  l'intervento  nel  comune  di  Villa  Santa Maria il cui
centro abitato e' ubicato ai piedi di una incombente parete  rocciosa
che  presenta  molteplici  e  profonde  discontinuita' in progressiva
accentuazione con distacco di elementi rocciosi;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 settembre
1989  nel  quale  il  gruppo  nazionale   difesa   dalle   catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita' nella rupe sovrastante il nucleo abitato;
  Vista  la  nota  n.  1289  in  data  17 aprile 1990 con la quale il
sindaco di Villa Santa Maria segnala che le abbondanti precipitazioni
piovose  del  giorno  precedente  hanno provocato notevoli ed anomali
scollamenti  e  caduta  massi  dalla  parete   rocciosa   sovrastante
l'abitato  e  richiede  un  intervento  tempestivo  valutato  in lire
1.500.000.000;
  Ravvisata  la  necessita', pur in considerazione dei limitati fondi
disponibili, di consentire un immediato, sia pure parziale intervento
teso  alla realizzazione di opere che possano eliminare le situazioni
di maggiore pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le finalita' di cui in premessa il comune di Villa Santa Maria
e' autorizzato all'esecuzione  delle  opere  tese  alla  eliminazione
delle  situazioni  piu'  gravi  di  pericolo  incombente  sulla  rupe
sovrastante l'abitato.