IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota n. 3339 in data 2 settembre 1987 con la quale il presidente della regione Abruzzo rappresenta l'esigenza di ritenere prioritario l'intervento nel comune di Villa Santa Maria il cui centro abitato e' ubicato ai piedi di una incombente parete rocciosa che presenta molteplici e profonde discontinuita' in progressiva accentuazione con distacco di elementi rocciosi; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 settembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita' nella rupe sovrastante il nucleo abitato; Vista la nota n. 1289 in data 17 aprile 1990 con la quale il sindaco di Villa Santa Maria segnala che le abbondanti precipitazioni piovose del giorno precedente hanno provocato notevoli ed anomali scollamenti e caduta massi dalla parete rocciosa sovrastante l'abitato e richiede un intervento tempestivo valutato in lire 1.500.000.000; Ravvisata la necessita', pur in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire un immediato, sia pure parziale intervento teso alla realizzazione di opere che possano eliminare le situazioni di maggiore pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa il comune di Villa Santa Maria e' autorizzato all'esecuzione delle opere tese alla eliminazione delle situazioni piu' gravi di pericolo incombente sulla rupe sovrastante l'abitato.