IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto   il   proprio  decreto  22  dicembre  1986,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 11
ottobre 1986, n. 713, sono  stati  determinati,  tenuto  conto  delle
direttive   comunitarie   adottate  in  materia,  alcuni  metodi  per
controllare  la  composizione  dei  prodotti  cosmetici,  nonche'  le
modalita' da eseguire per il prelievo dei campioni;
  Vista  la  lettera del 23 gennaio 1990 con cui l'Istituto superiore
di sanita' ha segnalato  la  presenza  nell'allegato  2  del  decreto
richiamato,  di  errori  materiali,  che  in  alcuni  casi potrebbero
compromettere l'utilizzabilita' dei metodi analitici;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  apportare  al decreto predetto le
opportune   rettifiche,   al   fine   di   assicurare   la   perfetta
intellegibilita' ed applicabilita' dei testi;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  All'allegato   2   del   decreto  ministeriale  22  dicembre  1986,
concernente modalita' di prelevamento e trattamento dei  campioni  di
prodotti  cosmetici  e  approvazione  di  alcuni  metodi  di  analisi
necessari  per  controllare  la  composizione  di   tali   preparati,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1987, sono apportate le seguenti rettifiche:
   al  punto  5.2.3.  del  capitolo "Identificazione e dosaggio degli
idrossidi di  sodio  e  potassio  liberi"  (pag.  17  della  Gazzetta
Ufficiale),  in  luogo  di  "titolare la soluzione con 0,1 N di acido
cloridrico" leggasi  "titolare  con  la  soluzione  0,1  N  di  acido
cloridrico";
   ai  punti 6.3.4 e 6.3.5 del capitolo "Dosaggio del cloroformio nei
dentifrici" (pag. 21 della Gazzetta Ufficiale), in luogo  di  "3  ml"
leggasi "3 (Micron(l";
   al  punto  7.1.2  dello  stesso  capitolo  (pag. 21 della Gazzetta
Ufficiale) in luogo di "soluzione utilizzata in  6.3.6  (=  1/10  M)"
leggasi  "soluzione  utilizzata in 6.3.5 (= M1)"; dopo l'esplicazione
della voce Ms, e' aggiunta la seguente frase:
    "Mi  =  quantita' di acetonitrile in mg per 10 ml della soluzione
utilizzata in 6.3.5 (= 1/10 M)";
   ai  punti  4.4,  4.7  e  6.2  del  capitolo "Dosaggio dello zinco"
(pagine  22  e  23   della   Gazzetta   Ufficiale),   in   luogo   di
"2-metil-8-ossichinolina" leggasi "2-metil-8idrossichinolina";
   al  punto  6.1  dello  stesso  capitolo  (pag.  23  della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "50 a 100 ml" leggasi "50 a 100 mg";
   al    punto   1   del   capitolo   "Identificazione   e   dosaggio
semiquantitativo di alcuni coloranti di ossidazione nelle tinture per
capelli"   (pag.   32   della   Gazzetta   Ufficiale),  in  luogo  di
"o-toluilendiamina,  m-touilendiamina,   p-toluilendiamina"   leggasi
"o-toluendiamina,  m-toluendiamina,  p-toluendiamina";  in  nota,  in
luogo di "(m.toluilendiamina)" leggasi "(m.toluendiamina)";
   al  punto  4.6  della  parte  B  del  capitolo  "Identificazione e
dosaggio dei nitriti" (pag. 40 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di
"N 1 naftile" leggasi "N-1-naftile";
   al  punto  5.10  dello  stesso  capitolo  (pag.  41 della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "50 ml" leggasi "250 ml";
   al  punto  6.1  dello  stesso  capitolo  (pag.  41  della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "pallone da 250 ml" leggasi "becher (5.10)";
   al  punto  6.6  dello  stesso  capitolo  (pag.  41  della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "10,0 ml di soluzione" leggasi  "10,0  ml  di
soluzione di cloridrato di solfanilamide (4.4) e 6,0 di soluzione";
   al  punto 6.1.9 del capitolo "Determinazione della resorcina negli
shampoo  e  nelle  lozioni  per  capelli"  (pag.  48  della  Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "silicare" leggasi "sililare";
   al  punto  6.2.2.3  del  capitolo  "Determinazione del metanolo in
relazione all'etanolo o all'isopropanolo"  (pag.  51  della  Gazzetta
Ufficiale),  in  luogo  di  "flusso  dell'azoto:  20  ml/min" leggasi
"flusso dell'azoto: 40 ml/min";
  al   punto   6.1   del   capitolo  "Dosaggio  del  diclorometano  e
dell'1,1,1-tricloroetano" (pag.  53  della  Gazzetta  Ufficiale),  in
luogo di "dicloroetano" leggasi "diclorometano";
   ai  punti  4.1, 4.15.1, 4.15.2, 6.1.1.4, 8.1, 8.2 e 9 del capitolo
"Identificazione e dosaggio dell'idrossi-8-chinolina e  suo  solfato"
(pagine  56,  57,  58, 59 e 60 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di
"Idrossi-8-chinolina" leggasi "8-idrossichinolina";
   al punto 7.1 del capitolo "Dosaggio dell'ammoniaca" (pag. 61 della
Gazzetta Ufficiale), in luogo di:
        (10T2 - V1T1) x 17 x 100      (10T2 - V1T1) x 4250
      "-------------------------- = ------------------------";
                   0,4 m                       m
leggasi
        (20T2 - V1T1) x 17 x 100      (20T2 - V1T1) x 4250
      "-------------------------- = ------------------------";
                   0,4 m                       m
  al  punto  4.2.1.17.3  del  capitolo  "Identificazione  e  dosaggio
dell'acido  tioglicolico  nei  prodotti  per  l'arricciatura   e   la
stiratura  dei  capelli  e  nei  depilatori"  (pag. 66 della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "in 10 ml" leggasi "in 100 ml";
   al   punto  5  dello  stesso  capitolo  (pag.  67  della  Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "dosaggdo" leggasi "dosaggio";
   al  punto  5.2.3.2  dello  stesso capitolo (pag. 69 della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "An. Chem." leggasi "Anal. Chem.";
   al  punto  6.1.3  del  capitolo  "Dosaggio  dei solfuri alcalini e
alcalino-terrosi" (pag. 87 della Gazzetta  Ufficiale),  in  luogo  di
"(5.1)" leggasi "(5.2)";
   al  capitolo  "Identificazione  e dosaggio del 4-amminobenzoato di
glicerolo" (pag. 89 della Gazzetta Ufficiale), nel titolo,  in  luogo
di "glicerolo" leggasi "glicerile";
   al  punto  4.14  della  parte  B  del  capitolo "Identificazione e
dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo" (pag. 90  della  Gazzetta
Ufficiale),  nell'ultima casella a destra della tabella riportata, in
luogo di "estere etilico dell'acido amminobenzoico"  leggasi  "estere
etilico dell'acido 4-idrossibenzoico";
   al  punto  6.1.3  dello  stesso  capitolo  (pag. 91 della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "cromatografia" leggasi "cromatografica";
   al  punto  6.3.2  dello  stesso  capitolo  (pag. 91 della Gazzetta
Ufficiale), le parole "i rapporti in ordinata e ponendo  in  ascissa"
dell'ultima riga sono soppresse;
   al  punto  7.2  della  parte  B  del  capitolo  "Identificazione e
dosaggio della chinina" (pag. 96  della  Gazzetta  Ufficiale),  nella
frase  esplicativa  della  lettera  B,  in luogo di "(6.1.1)" leggasi
"(6.1)";
   al  punto  4.5  della  parte  A  del  capitolo  "Identificazione e
dosaggio dei clorati dei metalli alcalini" (pag.  99  della  Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "(2.4)" leggasi "(2.3)";
  al  punto  6  della  parte  B dello stesso capitolo (pag. 100 della
Gazzetta Ufficiale), in luogo di "V' = volume in ml  della  soluzione
di  argento  nitrato  utilizzata  per  titolare  la  soluzione (5.1)"
leggasi "V' = volume in ml della soluzione di argento  nitrato  (3.3)
utilizzata per titolare 20 ml di soluzione (5.1)";
   al  punto 1 della parte A del capitolo "Identificazione e dosaggio
dello iodato di sodio" (pag. 101 della Gazzetta Ufficiale), in  luogo
di "ioduro o iodio" leggasi "ioduro a iodio";
   al punto 5.1.2 della parte B dello stesso capitolo (pag. 102 della
Gazzetta Ufficiale), in luogo di "(4.2)" leggasi "(4.1)";
   al  punto  5.3  della  stessa  parte  B  (pag.  102 della Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "(4.3)" leggasi "(4.2)";
   al  punto  6  della  stessa  parte  B  (pag.  103  della  Gazzetta
Ufficiale), in luogo di "campione in millimetri" leggasi "campione in
millilitri".
  Il  presente decreto sara' pubblicato nell Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1990
                                              Il Ministro: DE LORENZO