IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede l'adozione di un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato ed a fronteggiare le situazioni piu' urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare dei rifiuti tossici e nocivi; Viste le note trasmesse al Ministero dell'ambiente dalle imprese con piu' di cento addetti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 475 del 1988; Visti i programmi di investimento notificati dalle imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 475 del 1988; Visti i piani per lo smaltimento dei rifiuti, compresivi dei programmi di smaltimento dei rifiuti speciali trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente; Viste le stime della quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti, della capacita' di smaltimento degli impianti autorizzati e funzionanti nonche' quelle relative al fabbisogno residuo di smaltimento, trasmesse dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 475 del 1988; Viste le elaborazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente per valutare, relativamente alle diverse tipologie di rifiuti di origine industriale, su base annua e per ciascuna regione, le produzioni di rifiuti e i fabbisogni di smaltimento non coperti dalle attuali disponibilita' di impianti; Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma, tenendo conto del fabbisogno di smaltimento attualmente scoperto debba porre in essere tutte le iniziative in grado di portare alla diminuzione del fabbisogno e/o all'aumento della capacita' di smaltimento; Ritenuto inoltre che per far fronte alle situazioni piu' urgenti, rivolte in particolare allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ciascuna regione e provincia autonoma individui il numero e la potenzialita' degli impianti che devono essere localizzati nel proprio territorio; Visto che l'art. 5, comma 5, della legge n. 475 del 1988 prevede che ogni regione e provincia autonoma, tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, individui le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di un sistema integrato di cui al comma 4 dello stesso art. 5; Ritenuto che al fine di definire il sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche, e' necessario aggiornare il fabbisogno programmato di smaltimento, tenendo conto di tutte le azioni in grado di favorire la minor produzione ed il maggior recupero dei rifiuti; Ritenuto che le aree destinate alla realizzazione del sistema integrato debbano essere individuate tenendo conto della distribuzione sul territorio degli impianti che producono, recuperano e smaltiscono i rifiuti, delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti, dell'esigenza di ridurre i trasporti al fine di contenerne i costi ed i rischi, dell'economia di costruzione e di esercizio, verificando altresi' la possibilita' di adottare soluzioni impiantistiche policentriche per limitare l'impatto ambientale e sociale degli interventi e rendere compatibili gli impianti con gli aspetti geomorfologici e paesaggistici del territorio nonche' con la presenza dei centri abitati; Considerato che il sistema integrato di smaltimento deve essere costituito da impianti esistenti e programmati pubblici e privati localizzati anche in piu' siti purche' funzionalmente correlati ed efficacemente interconnessi, correttamente rapportati al sistema industriale ed energetico con riferimento al ruolo di questo non solo nella produzione dei rifiuti ma anche nel recupero; Considerato che il sistema dovra' comprendere oltre alle strutture per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti anche gli impianti necessari per effettuare il trattamento preliminare, lo stoccaggio provvisorio, i vari trattamenti chimici, fisici e biologici nonche' quelli di termodistruzione, inertizzazione e stoccaggio definitivo; Considerato che per ogni tipologia di impianto, e particolarmente per quelli di termodistruzione e inertizzazione, esistono, oltre a dimensioni ottimali dipendenti da considerazioni di tutela ambientale, dimensioni minime tali da assicurare la corretta gestione sotto il profilo tecnico-economico e che, pertanto, per lo smaltimento di talune tipologie di rifiuti prodotte in piccole quantita' puo' ravvisarsi la necessita' di ricorrere ad impianti con bacino di utenza interregionale; Sentite le regioni e province autonome le quali in risposta alla nota del Ministero dell'ambiente del 29 aprile 1988, si sono espresse con note del 12 maggio 1989 e del 24 maggio 1989 la regione Puglia, del 15 maggio 1989 la regione Umbria e la regione Friuli, del 15 maggio 1989, del 17 maggio 1989 e del 26 maggio 1989 la regione Veneto, del 15 maggio 1989 e del 20 maggio 1989 la provincia autonoma di Trento, del 16 maggio 1989 la regione Calabria e la regione Abruzzo, del 17 maggio 1989 la regione Sardegna e la provincia autonoma di Bolzano, del 23 maggio 1989 la regione Emilia-Romagna, del 25 maggio 1989 la regione Molise, del 26 maggio 1989 la regione Piemonte, del 27 maggio 1989 la regione Basilicata, nonche' nell'ambito della riunione collegiale tenutasi, con la partecipazione di tutte le regioni e province autonome, presso il Ministero dell'ambiente in data 18 maggio 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 1990; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal fabbisogno di smaltimento di rifiuti industriali non soddisfatto, ciascuna regione e provincia autonoma, oltre alle azioni tese a ridurre la produzione dei rifiuti e ad aumentare le occasioni di recupero: a) assume iniziative in grado di portare ad un aumento della attuale capacita' di smaltimento; b) individua, distintamente per tipologie di impianti e di rifiuti da smaltire, i fabbisogni quantitativi complessivi di smaltimento da soddisfare per fronteggiare le situazioni piu' urgenti e le dimensioni degli impianti necessari a tale scopo; c) adotta gli atti necessari per la localizzazione degli stessi impianti; d) determina le tipologie di impianti per i quali sussista l'opportunita' di realizzare sistemi di smaltimento interregionali. 2. Le regioni e le province autonome individuano gli impianti da realizzare in attuazione del programma d'emergenza, ricorrendo ove occorre ad intese interregio nali, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale, dei criteri e delle indicazioni di cui al presente decreto e relativi allegati, tenendo conto della riduzione del fabbisogno di smaltimento in relazione alla minor produzione e al maggiore recupero nonche' dell'aumento del potenziale conseguibile con le altre azioni indicate nell'art. 2. 3. Il fabbisogno non soddisfatto di smaltimento dei rifiuti speciali nonche' tossici e nocivi e' riportato, per ciascuna regione e provincia autonoma nell'allegato 1 al presente decreto.