IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare
l'art.  5,  comma  4, che prevede l'adozione di un programma volto ad
individuare  un  sistema  integrato   di   aree   di   stoccaggio   e
pretrattamento,  di impianti di smaltimento e di discariche necessari
alla copertura  del  fabbisogno  programmato  ed  a  fronteggiare  le
situazioni  piu' urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare
dei rifiuti tossici e nocivi;
  Viste  le  note  trasmesse al Ministero dell'ambiente dalle imprese
con piu' di cento addetti, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  della
citata legge n. 475 del 1988;
  Visti   i   programmi  di  investimento  notificati  dalle  imprese
realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti  industriali
al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
n. 475 del 1988;
  Visti  i  piani  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti, compresivi dei
programmi di smaltimento dei rifiuti speciali trasmessi dalle regioni
e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente;
  Viste  le  stime  della  quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti,
della  capacita'  di  smaltimento  degli   impianti   autorizzati   e
funzionanti   nonche'   quelle  relative  al  fabbisogno  residuo  di
smaltimento, trasmesse dalle regioni e  dalle  province  autonome  al
Ministero  dell'ambiente ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge
n. 475 del 1988;
  Viste  le  elaborazioni  effettuate dal Ministero dell'ambiente per
valutare, relativamente alle diverse tipologie di rifiuti di  origine
industriale,  su  base annua e per ciascuna regione, le produzioni di
rifiuti e i fabbisogni  di  smaltimento  non  coperti  dalle  attuali
disponibilita' di impianti;
  Considerato  che  ciascuna  regione  e  provincia autonoma, tenendo
conto del fabbisogno di smaltimento attualmente scoperto debba  porre
in  essere  tutte  le iniziative in grado di portare alla diminuzione
del fabbisogno e/o all'aumento della capacita' di smaltimento;
  Ritenuto  inoltre  che per far fronte alle situazioni piu' urgenti,
rivolte in particolare allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi,
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  individui  il  numero e la
potenzialita'  degli  impianti  che  devono  essere  localizzati  nel
proprio territorio;
  Visto  che  l'art.  5, comma 5, della legge n. 475 del 1988 prevede
che ogni regione e provincia autonoma, tenendo  conto  dei  piani  di
smaltimento  di  cui  alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,
individui   le   aree   del  proprio  territorio  da  destinare  alla
realizzazione di un sistema integrato di cui al comma 4 dello  stesso
art. 5;
  Ritenuto  che  al  fine di definire il sistema integrato di aree di
stoccaggio  e  pretrattamento,  di  impianti  di  smaltimento  e   di
discariche,  e'  necessario  aggiornare  il fabbisogno programmato di
smaltimento, tenendo conto di tutte le azioni in grado di favorire la
minor produzione ed il maggior recupero dei rifiuti;
  Ritenuto  che  le  aree  destinate  alla  realizzazione del sistema
integrato   debbano   essere   individuate   tenendo   conto    della
distribuzione sul territorio degli impianti che producono, recuperano
e smaltiscono i rifiuti, delle caratteristiche quali-quantitative dei
rifiuti, dell'esigenza di ridurre i trasporti al fine di contenerne i
costi ed i rischi,  dell'economia  di  costruzione  e  di  esercizio,
verificando   altresi'   la   possibilita'   di   adottare  soluzioni
impiantistiche policentriche  per  limitare  l'impatto  ambientale  e
sociale  degli  interventi e rendere compatibili gli impianti con gli
aspetti geomorfologici e paesaggistici del territorio nonche' con  la
presenza dei centri abitati;
  Considerato  che  il  sistema  integrato di smaltimento deve essere
costituito da impianti esistenti e  programmati  pubblici  e  privati
localizzati  anche  in  piu' siti purche' funzionalmente correlati ed
efficacemente  interconnessi,  correttamente  rapportati  al  sistema
industriale ed energetico con riferimento al ruolo di questo non solo
nella produzione dei rifiuti ma anche nel recupero;
  Considerato  che il sistema dovra' comprendere oltre alle strutture
per la classificazione e  caratterizzazione  dei  rifiuti  anche  gli
impianti  necessari  per  effettuare  il  trattamento preliminare, lo
stoccaggio  provvisorio,  i  vari  trattamenti  chimici,   fisici   e
biologici   nonche'  quelli  di  termodistruzione,  inertizzazione  e
stoccaggio definitivo;
  Considerato  che  per ogni tipologia di impianto, e particolarmente
per quelli di termodistruzione e inertizzazione,  esistono,  oltre  a
dimensioni   ottimali   dipendenti   da   considerazioni   di  tutela
ambientale, dimensioni minime tali da assicurare la corretta gestione
sotto   il   profilo   tecnico-economico  e  che,  pertanto,  per  lo
smaltimento di  talune  tipologie  di  rifiuti  prodotte  in  piccole
quantita'  puo' ravvisarsi la necessita' di ricorrere ad impianti con
bacino di utenza interregionale;
  Sentite  le  regioni  e province autonome le quali in risposta alla
nota del Ministero dell'ambiente del 29 aprile 1988, si sono espresse
con  note  del 12 maggio 1989 e del 24 maggio 1989 la regione Puglia,
del 15 maggio 1989 la regione Umbria e  la  regione  Friuli,  del  15
maggio  1989,  del  17  maggio  1989  e del 26 maggio 1989 la regione
Veneto, del 15 maggio 1989 e del 20 maggio 1989 la provincia autonoma
di  Trento,  del  16  maggio  1989  la  regione Calabria e la regione
Abruzzo, del 17 maggio  1989  la  regione  Sardegna  e  la  provincia
autonoma  di  Bolzano,  del 23 maggio 1989 la regione Emilia-Romagna,
del 25 maggio 1989 la regione Molise, del 26 maggio 1989  la  regione
Piemonte,   del   27  maggio  1989  la  regione  Basilicata,  nonche'
nell'ambito della riunione collegiale tenutasi, con la partecipazione
di  tutte  le  regioni  e  province  autonome,  presso  il  Ministero
dell'ambiente in data 18 maggio 1989;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 3 agosto 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal
fabbisogno di smaltimento di  rifiuti  industriali  non  soddisfatto,
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  oltre  alle azioni tese a
ridurre la produzione dei rifiuti e  ad  aumentare  le  occasioni  di
recupero:
    a)  assume  iniziative  in  grado  di portare ad un aumento della
attuale capacita' di smaltimento;
    b)  individua,  distintamente  per  tipologie  di  impianti  e di
rifiuti  da  smaltire,  i  fabbisogni  quantitativi  complessivi   di
smaltimento da soddisfare per fronteggiare le situazioni piu' urgenti
e le dimensioni degli impianti necessari a tale scopo;
    c)  adotta  gli atti necessari per la localizzazione degli stessi
impianti;
    d)  determina  le  tipologie  di  impianti  per  i quali sussista
l'opportunita' di realizzare sistemi di smaltimento interregionali.
  2.  Le  regioni  e le province autonome individuano gli impianti da
realizzare in attuazione del programma  d'emergenza,  ricorrendo  ove
occorre  ad  intese  interregio  nali,  sulla base degli strumenti di
pianificazione regionale, dei criteri e delle indicazioni di  cui  al
presente  decreto  e relativi allegati, tenendo conto della riduzione
del fabbisogno di smaltimento in relazione alla minor produzione e al
maggiore  recupero  nonche'  dell'aumento del potenziale conseguibile
con le altre azioni indicate nell'art. 2.
  3.  Il  fabbisogno  non  soddisfatto  di  smaltimento  dei  rifiuti
speciali nonche' tossici e nocivi e' riportato, per ciascuna  regione
e provincia autonoma nell'allegato 1 al presente decreto.