IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e di montagna; Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 984/77 che, ai fini dell'utilizzazione e della valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, prevede fra l'altro la preventiva individuazione delle zone di intervento; Vista la delibera CIPAA 13 dicembre 1979, con la quale e' stato adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 984/1977 ed in particolare la delimitazione delle aree di intervento indicate nel Piano di settore relativo ai terreni di collina e di montagna; Viste le delibere CIPAA 6 aprile 1983 e 28 novembre 1985 e CIPE 28 maggio 1987, con le quali sono state approvate talune modificazioni ed aggiornamenti alla delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni collinari e montani di cui sopra; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione e in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, 26 settembre 1981, n. 537, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni; Visto l'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che conferma l'adozione della delimitazione di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 ai fini della concessione di agevolazioni contributive nelle aziende agricole; Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10098 del 9 febbraio 1990 e la successiva nota n. 10390 del 4 giugno 1990, concernente alcune modifiche alla piu' volte citata delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni di collina e di montagna che riguardano le regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna; Considerato che la regione Sicilia propone di ricomprendere nella delimitazione di cui al piu' volte citato art. 15 anche la parte collinare dei comuni il cui territorio risultava gia' parzialmente incluso a suo tempo dal CIPAA ai sensi della legge n. 1102/1971 e che tale proposta puo' rappresentare una modifica ai criteri su delimitazioni a suo tempo definite; Ravvisata l'opportunita' di acquisire in proposito il parere della Conferenza Stato-regioni; Delibera: E' approvato l'aggiornamento della delimitazione delle aree di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 per le regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna riportato negli allegati che e' parte integrante della presente delibera. La decorrenza delle agevolazioni contributive e' fissata dalla data della presente delibera con l'eccezione dei comuni delle regioni Campania e Sicilia per le quali - trattandosi di prima individuazione delle porzioni di territorio da classificare svantaggiato ai sensi del citato art. 15 - la decorrenza e' fissata con riferimento alla delibera CIPAA 6 aprile 1983. Si prende atto della costituzione nella regione Sardegna del comune di Castadias formato con parti di territorio di altri comuni gia' a suo tempo interamente delimitati a norma dell'art. 15 in questione. E' istituito un gruppo di lavoro al quale parteciperanno rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il compito di ridefinire i criteri di individuazione delle zone di collina e di montagna di cui al citato art. 15 della legge n. 984/77. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica costituira' il gruppo con proprio decreto sulla base delle designazioni dei Ministri competenti. Il gruppo riferira' al CIPE entro sei mesi dalla data della sua effettiva costituzione. Roma, 28 giugno 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO