IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento
degli   interventi   pubblici  nei  settori  della  zootecnia,  della
produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione,
delle  grandi  colture  mediterranee,  della  vitivinicoltura e della
utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e di montagna;
  Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 984/77 che, ai
fini dell'utilizzazione e della valorizzazione dei terreni di collina
e di montagna, prevede fra l'altro la preventiva individuazione delle
zone di intervento;
  Vista  la  delibera  CIPAA  13 dicembre 1979, con la quale e' stato
adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi
dell'art.   3   della   legge   n.  984/1977  ed  in  particolare  la
delimitazione  delle aree di intervento indicate nel Piano di settore
relativo ai terreni di collina e di montagna;
  Viste  le delibere CIPAA 6 aprile 1983 e 28 novembre 1985 e CIPE 28
maggio  1987,  con le quali sono state approvate talune modificazioni
ed  aggiornamenti  alla  delimitazione  delle  aree di intervento nel
settore dei terreni collinari e montani di cui sopra;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986, n. 752, concernente interventi
programmati  in  agricoltura,  che  si  propone il fine di assicurare
continuita'  pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica
nel  settore agricolo e in quello forestale, ed in particolare l'art.
2,  comma  1,  che  attribuisce  al  CIPE le funzioni precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  e  in materia di politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge,
con  modificazioni,  26 settembre 1981, n. 537, concernente norme per
il  contenimento  della  spesa  previdenziale  e  l'adeguamento delle
contribuzioni;
  Visto  l'art.  9  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, che conferma
l'adozione  della  delimitazione  di  cui  all'art. 15 della legge n.
984/1977 ai fini della concessione di agevolazioni contributive nelle
aziende agricole;
  Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n.
10098  del 9 febbraio 1990 e la successiva nota n. 10390 del 4 giugno
1990,   concernente   alcune   modifiche   alla   piu'  volte  citata
delimitazione  delle  aree  di  intervento nel settore dei terreni di
collina  e di montagna che riguardano le regioni Piemonte, Lombardia,
Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna;
  Considerato  che  la regione Sicilia propone di ricomprendere nella
delimitazione  di  cui  al  piu'  volte citato art. 15 anche la parte
collinare  dei  comuni  il cui territorio risultava gia' parzialmente
incluso a suo tempo dal CIPAA ai sensi della legge n. 1102/1971 e che
tale   proposta   puo'  rappresentare  una  modifica  ai  criteri  su
delimitazioni a suo tempo definite;
  Ravvisata  l'opportunita' di acquisire in proposito il parere della
Conferenza Stato-regioni;
                              Delibera:
  E'  approvato l'aggiornamento della delimitazione delle aree di cui
all'art.  15  della  legge  n.  984/1977  per  le  regioni: Piemonte,
Lombardia,   Toscana,   Campania,   Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna
riportato  negli  allegati  che  e'  parte  integrante della presente
delibera.
  La decorrenza delle agevolazioni contributive e' fissata dalla data
della  presente  delibera  con  l'eccezione  dei comuni delle regioni
Campania e Sicilia per le quali - trattandosi di prima individuazione
delle  porzioni  di  territorio da classificare svantaggiato ai sensi
del  citato  art.  15 - la decorrenza e' fissata con riferimento alla
delibera CIPAA 6 aprile 1983.
  Si prende atto della costituzione nella regione Sardegna del comune
di  Castadias  formato con parti di territorio di altri comuni gia' a
suo tempo interamente delimitati a norma dell'art. 15 in questione.
  E'   istituito   un   gruppo  di  lavoro  al  quale  parteciperanno
rappresentanti  del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, del
Ministero   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  del
Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, con il compito di ridefinire i
criteri  di individuazione delle zone di collina e di montagna di cui
al citato art. 15 della legge n. 984/77.
  Il   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica
costituira'   il   gruppo   con  proprio  decreto  sulla  base  delle
designazioni dei Ministri competenti.
  Il  gruppo  riferira'  al  CIPE entro sei mesi dalla data della sua
effettiva costituzione.
   Roma, 28 giugno 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO