IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,  recante  norme
per  fronteggiare  pericoli  incombenti  per la pubblica incolumita',
dovuti a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;
 Vista  la  propria  ordinanza  n.  850/FPC/ZA  del  6  dicembre 1986
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre  1986  con
la   quale  veniva  assegnata  alla  regone  Lazio  la  somma  di  L.
5.700.000.000 da utilizzare nel comune di Cassino per interventi tesi
al consolidamento del movimento franoso incombente sull'abitato;
  Vista  la  nota  n. 7203 datata 21 marzo 1990 del comune di Cassino
nella quale si evidenziano i rischi derivati  dal  mancato  pagamento
alla  ditta esecutrice dei lavori, iniziati nell'autunno 1989, per il
ventilato fermo degli stessi con il permanere dello stato di pericolo
per   l'abitato,  oltre  agli  interessi  moratori  per  inadempienza
contrattuale;
  Visto  il  proprio  telex  n. 53395/OO.PP. del 3 aprile 1990 con il
quale  si  sollecita  la  regione  Lazio  all'erogazione  dei   fondi
richiesti dal comune di Cassino con la nota sopracitata prospettando,
in alternativa, il trasferimento dei fondi direttamente al comune;
  Vista  la  nota  n. 663-684-853 datata 31 maggio 1990 della regione
Lazio assessorato lavori pubblici, nella quale si evidenzia  che  dal
1›  gennaio  1990  e'  intervenuta la perenzione amministrativa per i
fondi relativi all'ordinanza in questione;
  Visto  il  proprio telex n. 55048/OO.PP datato 5 giugno 1990 con il
quale viene fissato un termine  perentorio  di  quindici  giorni  per
l'accreditamento  delle  somme  richieste,  pena il trasferimento dei
fondi direttamente al comune di Cassino;
  Vista  la  nota n. 20049 datata 9 agosto 1990 del comune di Cassino
che  segnala  la  mancata  erogazione  di   fondi   con   conseguente
sospensione  dei  lavori  da  parte della ditta esecutrice nonche' il
permanere dello stato di pericolo sull'abitato;
  Considerato  che la regione Lazio, con nota n. 9705 datata 5 maggio
1987, aveva ritenuto opportuno affidare  direttamente  al  comune  di
Cassino  le  somme  suddette  al  fine  di  perseguire un piu' rapida
esecuzione delle opere;
  Ravvisato che le richieste del sopra citato comune sono giustamente
motivate dalla  necessita'  di  far  riprendere  i  lavori  necessari
all'eliminazione dello stato di pericolo per l'abitato e per evitare,
altresi', gravosi interessi moratori per ritardati pagamenti;
  Ritenuto  necessario  aderire  alle richieste del comune di Cassino
atte ad eleminare i rischi su citati;
  Considerato  anche che il termine fissato nel sopra citato telex n.
55048/OO.PP. del 5 giugno 1990 e' andato perento, ne' e' prevedibile,
in  tempi  brevi,  un  provvedimento  amministrativo,  da parte della
regione, teso a sanare la situazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'art.  1 dell'ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 e' cosi'
modificato:
  "Per  gli  interventi  di cui in premessa e' assegnato al comune di
Cassino un contributo di L. 5.700.000.000".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 agosto 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO