IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumita', dovuti a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 1986 con la quale veniva assegnata alla regone Lazio la somma di L. 5.700.000.000 da utilizzare nel comune di Cassino per interventi tesi al consolidamento del movimento franoso incombente sull'abitato; Vista la nota n. 7203 datata 21 marzo 1990 del comune di Cassino nella quale si evidenziano i rischi derivati dal mancato pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, iniziati nell'autunno 1989, per il ventilato fermo degli stessi con il permanere dello stato di pericolo per l'abitato, oltre agli interessi moratori per inadempienza contrattuale; Visto il proprio telex n. 53395/OO.PP. del 3 aprile 1990 con il quale si sollecita la regione Lazio all'erogazione dei fondi richiesti dal comune di Cassino con la nota sopracitata prospettando, in alternativa, il trasferimento dei fondi direttamente al comune; Vista la nota n. 663-684-853 datata 31 maggio 1990 della regione Lazio assessorato lavori pubblici, nella quale si evidenzia che dal 1 gennaio 1990 e' intervenuta la perenzione amministrativa per i fondi relativi all'ordinanza in questione; Visto il proprio telex n. 55048/OO.PP datato 5 giugno 1990 con il quale viene fissato un termine perentorio di quindici giorni per l'accreditamento delle somme richieste, pena il trasferimento dei fondi direttamente al comune di Cassino; Vista la nota n. 20049 datata 9 agosto 1990 del comune di Cassino che segnala la mancata erogazione di fondi con conseguente sospensione dei lavori da parte della ditta esecutrice nonche' il permanere dello stato di pericolo sull'abitato; Considerato che la regione Lazio, con nota n. 9705 datata 5 maggio 1987, aveva ritenuto opportuno affidare direttamente al comune di Cassino le somme suddette al fine di perseguire un piu' rapida esecuzione delle opere; Ravvisato che le richieste del sopra citato comune sono giustamente motivate dalla necessita' di far riprendere i lavori necessari all'eliminazione dello stato di pericolo per l'abitato e per evitare, altresi', gravosi interessi moratori per ritardati pagamenti; Ritenuto necessario aderire alle richieste del comune di Cassino atte ad eleminare i rischi su citati; Considerato anche che il termine fissato nel sopra citato telex n. 55048/OO.PP. del 5 giugno 1990 e' andato perento, ne' e' prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento amministrativo, da parte della regione, teso a sanare la situazione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico L'art. 1 dell'ordinanza n. 850/FPC/ZA del 6 dicembre 1986 e' cosi' modificato: "Per gli interventi di cui in premessa e' assegnato al comune di Cassino un contributo di L. 5.700.000.000". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 1990 Il Ministro: LATTANZIO