IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi  sui  dissesti
idrogeologici;
  Vista  la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Visto  il  telex  n.  6586  datato  10 settembre 1988 del comune di
Capaci con il quale si richiede un sopralluogo da  parte  del  gruppo
nazionale  per  la difesa dalle catastrofi idrogeologiche a causa del
pericolo determinato dalla instabilita' di grossi  massi  sul  pendio
sovrastante l'abitato;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 23 settembre
1988 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Visto  il  telex  n.  7104  datato  26 settembre 1988 del comune di
Capaci con il quale viene quantificato in L. 4.000.000.000  il  costo
presunto di intervento;
  Vista  la  nota  n.  0154  datata  20  febbraio  1989 della regione
siciliana con la quale  si  sollecitano  interventi  a  tutela  della
pubblica e privata incolumita' nell'abitato nel comune di Capaci;
  Vista la nota n. 6461 datata 3 agosto 1990 del comune di Capaci con
la quale si  segnala  l'aggravarsi  del  fenomeno  franoso  oltre  ad
aggiornare il costo presuntivo di intervento in L. 6.000.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la  necessita'  di  consentire  comunque  un  immediato
intervento teso alla  realizzazione  delle  opere  piu'  urgenti  per
l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il  comune  di Capaci e'
autorizzato  all'esecuzione  delle  opere  piu'  urgenti  tese   alla
eliminazione  di  pericolo  incombente,  per  dissesto idrogeologico,
accertato nell'abitato del comune medesimo.