IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Visto il telex n. 6586 datato 10 settembre 1988 del comune di Capaci con il quale si richiede un sopralluogo da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche a causa del pericolo determinato dalla instabilita' di grossi massi sul pendio sovrastante l'abitato; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 23 settembre 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Visto il telex n. 7104 datato 26 settembre 1988 del comune di Capaci con il quale viene quantificato in L. 4.000.000.000 il costo presunto di intervento; Vista la nota n. 0154 datata 20 febbraio 1989 della regione siciliana con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumita' nell'abitato nel comune di Capaci; Vista la nota n. 6461 datata 3 agosto 1990 del comune di Capaci con la quale si segnala l'aggravarsi del fenomeno franoso oltre ad aggiornare il costo presuntivo di intervento in L. 6.000.000.000; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire comunque un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere piu' urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa il comune di Capaci e' autorizzato all'esecuzione delle opere piu' urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'abitato del comune medesimo.