IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n.  128 del 4 giugno 1987, che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi  sui  dissesti
idrogeologici;
  Vista  la propria ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  l'ordinanza  n.  1750/FPC  datata 22 giugno 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1989, con  la  quale  si
concede  un  primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione
del pericolo incombente nel comune di Celenza Valfortore;
  Visto  il  telex n. 2197 datato 3 agosto 1990 del comune di Celenza
Valfortore  con   il   quale   viene   richiesto,   a   completamento
dell'intervento  in  atto,  un  finanziamento di L. 1.000.000.000 per
l'eliminazione totale del pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la  necessita'  di  consentire  comunque  un  ulteriore
immediato intervento teso alla realizzazione delle opere piu' urgenti
per   l'eliminazione   del   pericolo   incombente  per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui in premessa il comune di Celenza Valfortore
e' autorizzato alla prosecuzione delle opere piu' urgenti  tese  alla
eliminazione di pericolo incombente accertato nell'abitato del comune
medesimo e gia' disposte parzialmente  con  la  citata  ordinanza  n.
1750/FPC del 22 giugno 1989.