IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista l'ordinanza n. 1750/FPC datata 22 giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1989, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Celenza Valfortore; Visto il telex n. 2197 datato 3 agosto 1990 del comune di Celenza Valfortore con il quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un finanziamento di L. 1.000.000.000 per l'eliminazione totale del pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire comunque un ulteriore immediato intervento teso alla realizzazione delle opere piu' urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa il comune di Celenza Valfortore e' autorizzato alla prosecuzione delle opere piu' urgenti tese alla eliminazione di pericolo incombente accertato nell'abitato del comune medesimo e gia' disposte parzialmente con la citata ordinanza n. 1750/FPC del 22 giugno 1989.