IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  proprio decreto n. 192818 in data 20 giugno 1990, con il
quale e' stata disposta un'emissione di certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  della durata di cinque anni, fino all'importo
massimo di nominali lire 3.000  miliardi,  con  godimento  1›  luglio
1990,  al  prezzo  fisso  di L.  97,25%, interamente assegnati con il
sistema   dell'asta   marginale   riferita   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione";
  Visto  il  proprio decreto n. 192881 in data 6 luglio 1990, con cui
e'  stata  disposta  la  riapertura  delle  sottoscrizioni   relative
all'emissione  dei  suddetti  certificati  di credito del Tesoro fino
all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni  relative  alla
cennata emissione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'   disposta   un'ulteriore
riapertura    delle   sottoscrizioni   relative   all'emissione   dei
certificati di credito del  Tesoro  quinquennali,  con  godimento  1›
luglio 1990, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1990 citato
nelle premesse, per un  ammontare  nominale  massimo  di  lire  4.000
miliardi.