IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del 23 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del  30  dicembre
1989,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato  previste dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata,
per l'anno 1990, nella misura dell'1% per  le  operazioni  di  durata
fino  a  diciotto  mesi  e  nella misura dell'1,05% per le operazioni
oltre i diciotto mesi.
  Visto  il  proprio  decreto  del  26  giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  5  luglio
1990,  con  il quale il tasso di riferimento e' stato fissato, per il
bimestre luglio-agosto 1990, nella misura del  13,25%  di  cui  1%  a
titolo  di  maggiorazione  forfettaria, per le operazioni primarie di
durata fino a diciotto mesi e del 14,10%, di cui 1,05%  a  titolo  di
maggiorazione   forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
settembre-ottobre 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il  bimestre  settembre-ottobre
1990, nelle seguenti misure:
   12,70%  annuo  posticipato,  di  cui  1% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   13,45%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 agosto 1990
                                                   Il Ministro: CARLI