IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  21  luglio  1989, recante la
perimetrazione provvisoria e le misure  provvisorie  di  salvaguardia
del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;
  Vista  la  delibera  in  data  5  luglio 1990 della consulta per la
difesa del mare concernente le proposte di modifica al citato decreto
21  luglio  1989,  per  cio'  che riguarda la delimitazione dell'area
marina di tutela per  le  isole  di  Capraia,  Giannutri,  Gorgona  e
Montecristo,  la estensione delle zone di tutela a mare dell'isola di
Capraia e le attivita' consentite in dette zone, nonche' le  proposte
di   modifica  per  quanto  disposto  a  proposito  dell'accesso  dei
visitatori lungo i sentieri esistenti;
  Ritenuto  che le decisioni assunte dalla consulta per la difesa del
mare possano essere  accolte  in  quanto,  per  l'isola  di  Capraia,
determinano  di  fatto  una  non significativa modifica della zona di
tutela a mare e delle relative misure di  salvaguardia  dell'ambiente
marino,  consentendo di meglio contemperare, in via transitoria, e in
attesa cioe' degli approfondimenti e  delle  relative  piu'  puntuali
indicazioni  che  discenderanno  dalla  predisposizione del piano del
parco, le esigenze di un  equilibrato  mantenimento  delle  attivita'
locali  del  piccolo  turismo  e  della  pesca,  con  le  preliminari
finalita' di tutela relative alla fase di perimetrazione  provvisoria
del parco;
  Vista  l'ordinanza  in  data 11 gennaio 1990 del T.A.R. Toscana, di
sospensione delle disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
predetto  decreto  21 luglio 1989, nella parte in cui sono consentite
le attivita' di caccia;
  Considerato che l'art. 20, lettera b) della legge 27 dicembre 1977,
n. 968, dispone, tra l'altro, il divieto dell'esercizio venatorio nei
parchi   nazionali,   fatte   salve  le  finalita'  della  rispettiva
costituzione;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dover modificare il testo del citato
decreto 21 luglio 1989, art. 2, comma 1, nella  parte  relativa  alle
attivita'  venatorie  per  la  considerazione  sia  di  quanto  sopra
riportato sia del particolare rilievo che assumono, tra le  finalita'
costitutive  del Parco dell'Arcipelago Toscano, il mantenimento degli
equilibri ecologici nonche' delle tradizioni popolari locali;
  Ritenuto  per  quanto  concerne  l'isola  di  Montecristo, di dover
mantenere, in attesa dell'istituzione dell'organismo di gestione  del
parco,  un  adeguato  livello delle attivita' di gestione e vigilanza
sull'isola medesima, nulla innovando, in  via  transitoria,  rispetto
alla situazione preesistente alla istituzione del parco;
  Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti
il 16 ottobre 1989, con il quale  al  Sottosegretario  di  Stato  on.
Piero  Mario  Angelini  sono stati delegati gli affari concernenti la
conservazione della natura;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'isola di Capraia, la perimetrazione provvisoria delle zone
di tutela a mare disposta con decreto del Ministro  dell'ambiente  di
concerto  con  il  Ministro della marina mercantile in data 21 luglio
1989, e' modificata secondo le indicazioni appresso elencate:
   zona  A  di  riserva integrale: si estende da Punta del Trattoio a
Punta della Manza fino ad una distanza di mille metri dalla costa;
  zona  B  di  protezione: si estende da Punta della Civitata a Punta
della Teia fino ad una distanza di tre miglia dalla costa e da  Punta
del Trattoio a Punta della Manza per la distanza compresa fra i mille
metri e le tre miglia dalla costa;
   zona C di promozione: si estende da Punta della Teia a Punta della
Civitata fino ad una distanza di tre miglia dalla costa.
  2.  In  tali  zone,  a  parziale  modifica  del gia' citato decreto
interministeriale in data 21 luglio  1989,  si  applica  la  seguente
regolamentazione:
   nella  zona  A  e'  proibito  il  transito  di barche a motore non
elettrico e l'attracco di natanti di qualsiasi genere; e'  consentito
l'accesso  dei  bagnanti; in tale zona e' comunque proibita qualsiasi
attivita' di pesca, nonche' l'asportazione  o  il  danneggiamento  di
organismi  animali  e vegetali ed il prelievo di materiali dal fondo;
l'uso della barca a motore e' consentito per  esigenze  specifiche  e
determinazioni   dell'autorita'   marittima   anche  in  ordine  alla
valorizzazione e alla didattica naturalistica;
   nelle  zone  B  e  C  e' consentita la pesca professionale ai soli
pescatori professionisti residenti, con le nasse, con il palamito con
un  numero  di  ami  non  superiore ai 200 e con due reti da posta al
tramaglio di 350 metri cadauno,  o  piu',  secondo  quanto  stabilito
stagionalmente  dall'autorita' marittima, sentito l'ICRAP, sulla base
delle effettive entita' delle attivita' in atto;
   nella  zona B e' consentita la pesca sportiva con l'uso di lenza e
bolentino ai residenti ed ai non residenti, per questi ultimi  previa
autorizzazione   della  competente  autorita'  marittima;  la  stessa
autorita' marittima  controllera'  che  il  numero  di  permessi  sia
compatibile  con  la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse,
sentito l'ICRAP;
   nella  sola  zona  C  puo' essere esercitata la pesca sportiva con
lenza e bolentino senza autorizzazione.
  3.  Per una definitiva regolamentazione delle attivita' di pesca e'
previsto uno studio  seguito  da  monitoraggio  sulla  piccola  pesca
costiera  al fine di attuare criteri gestionali basati su presupposti
scientifici.
  4.  Per  la  stessa isola di Capraia, a parziale modifica di quanto
previsto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto  interministeriale  21
luglio  1989, l'accesso dei visitatori lungo il sentiero per il Monte
Arpagna e' consentito sino alla Piana dello Zenobito.