IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1989, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano; Vista la delibera in data 5 luglio 1990 della consulta per la difesa del mare concernente le proposte di modifica al citato decreto 21 luglio 1989, per cio' che riguarda la delimitazione dell'area marina di tutela per le isole di Capraia, Giannutri, Gorgona e Montecristo, la estensione delle zone di tutela a mare dell'isola di Capraia e le attivita' consentite in dette zone, nonche' le proposte di modifica per quanto disposto a proposito dell'accesso dei visitatori lungo i sentieri esistenti; Ritenuto che le decisioni assunte dalla consulta per la difesa del mare possano essere accolte in quanto, per l'isola di Capraia, determinano di fatto una non significativa modifica della zona di tutela a mare e delle relative misure di salvaguardia dell'ambiente marino, consentendo di meglio contemperare, in via transitoria, e in attesa cioe' degli approfondimenti e delle relative piu' puntuali indicazioni che discenderanno dalla predisposizione del piano del parco, le esigenze di un equilibrato mantenimento delle attivita' locali del piccolo turismo e della pesca, con le preliminari finalita' di tutela relative alla fase di perimetrazione provvisoria del parco; Vista l'ordinanza in data 11 gennaio 1990 del T.A.R. Toscana, di sospensione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto 21 luglio 1989, nella parte in cui sono consentite le attivita' di caccia; Considerato che l'art. 20, lettera b) della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dispone, tra l'altro, il divieto dell'esercizio venatorio nei parchi nazionali, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; Ravvisata la necessita' di dover modificare il testo del citato decreto 21 luglio 1989, art. 2, comma 1, nella parte relativa alle attivita' venatorie per la considerazione sia di quanto sopra riportato sia del particolare rilievo che assumono, tra le finalita' costitutive del Parco dell'Arcipelago Toscano, il mantenimento degli equilibri ecologici nonche' delle tradizioni popolari locali; Ritenuto per quanto concerne l'isola di Montecristo, di dover mantenere, in attesa dell'istituzione dell'organismo di gestione del parco, un adeguato livello delle attivita' di gestione e vigilanza sull'isola medesima, nulla innovando, in via transitoria, rispetto alla situazione preesistente alla istituzione del parco; Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. Per l'isola di Capraia, la perimetrazione provvisoria delle zone di tutela a mare disposta con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile in data 21 luglio 1989, e' modificata secondo le indicazioni appresso elencate: zona A di riserva integrale: si estende da Punta del Trattoio a Punta della Manza fino ad una distanza di mille metri dalla costa; zona B di protezione: si estende da Punta della Civitata a Punta della Teia fino ad una distanza di tre miglia dalla costa e da Punta del Trattoio a Punta della Manza per la distanza compresa fra i mille metri e le tre miglia dalla costa; zona C di promozione: si estende da Punta della Teia a Punta della Civitata fino ad una distanza di tre miglia dalla costa. 2. In tali zone, a parziale modifica del gia' citato decreto interministeriale in data 21 luglio 1989, si applica la seguente regolamentazione: nella zona A e' proibito il transito di barche a motore non elettrico e l'attracco di natanti di qualsiasi genere; e' consentito l'accesso dei bagnanti; in tale zona e' comunque proibita qualsiasi attivita' di pesca, nonche' l'asportazione o il danneggiamento di organismi animali e vegetali ed il prelievo di materiali dal fondo; l'uso della barca a motore e' consentito per esigenze specifiche e determinazioni dell'autorita' marittima anche in ordine alla valorizzazione e alla didattica naturalistica; nelle zone B e C e' consentita la pesca professionale ai soli pescatori professionisti residenti, con le nasse, con il palamito con un numero di ami non superiore ai 200 e con due reti da posta al tramaglio di 350 metri cadauno, o piu', secondo quanto stabilito stagionalmente dall'autorita' marittima, sentito l'ICRAP, sulla base delle effettive entita' delle attivita' in atto; nella zona B e' consentita la pesca sportiva con l'uso di lenza e bolentino ai residenti ed ai non residenti, per questi ultimi previa autorizzazione della competente autorita' marittima; la stessa autorita' marittima controllera' che il numero di permessi sia compatibile con la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, sentito l'ICRAP; nella sola zona C puo' essere esercitata la pesca sportiva con lenza e bolentino senza autorizzazione. 3. Per una definitiva regolamentazione delle attivita' di pesca e' previsto uno studio seguito da monitoraggio sulla piccola pesca costiera al fine di attuare criteri gestionali basati su presupposti scientifici. 4. Per la stessa isola di Capraia, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 21 luglio 1989, l'accesso dei visitatori lungo il sentiero per il Monte Arpagna e' consentito sino alla Piana dello Zenobito.