IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo che sara' stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-90 ai dipendenti degli enti locali e' ripartito tra i comuni, le province e le comunita' montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto che gli oneri contrattuali da considerare riguardano il periodo 1988-90, con esclusione di quelli che pur originando dal contratto sono riconosciuti economicamente dall'anno 1991; Rilevato che tali oneri saranno individuati con successivo decreto ministeriale ai fini della ripartizione dei fondi per l'anno 1991; Rilevato che, ai fini di prevedere i relativi capitoli al bilancio statale cui imputare l'assegnazione del contributo, e' necessario determinare separatamente per ciascuna categoria di enti (comuni, province e comunita' montana) il complessivo onere; Considerato che appare opportuno, in base alle richieste delle associazioni di categoria, fissare criteri di riparto collegati al reale fabbisogno discendente dall'applicazione del citato contratto; Ravvisato che per l'applicazione del citato principio possono essere utilizzati i costi medi contrattuali per ciascuna tipologia di ente ed il numero degli addetti; Considerato che i costi medi contrattuali per profili professionali sono determinati in base agli oneri discendenti dall'accordo di comparto intervenuto tra il Governo ed i sindacati del personale degli enti locali, nonche' le associazioni degli enti stessi; Considerato che il numero dei dipendenti in servizio ed il loro livello di retribuzione e' stato rilevato dal censimento effettuato, alla data del 30 giugno 1988, dalla Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali del Ministero dell'interno; Considerato che per gli enti inadempienti alla fornitura dei dati del censimento il numero degli addetti puo' essere rideterminato per ogni effetto di legge prendendo a riferimento il personale esistente in enti della stessa provincia aventi analoga dimensione demografica e caratteristiche simili; Considerato che non e' possibile tenere conto dei comuni che hanno in quella sede comunicato l'inesistenza di personale; Considerato che dai dati del citato censimento sono stati ricavati i costi medi per dipendente, per ogni tipologia di enti; Rilevato, quindi, che l'onere contrattuale per singolo ente e' costituito dal prodotto tra il costo medio della tipologia cui l'ente appartiene ed il numero degli addetti come sopra individuati; Preso atto che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre tipologie di enti ed alle relative percentuali da utilizzare per il riparto del contributo erariale: comuni 88,07397461%; province 10,90930515%; comunita' montane 1,01672024%; Ritenuto necessario determinare per ogni ente un parametro per miliardo di lire per consentire il calcolo immediato delle singole spettanze in occasione di ogni attribuzione erariale di fondi a copertura del costo del rinnovo contrattuale 1988-90; Visto il parere favorevole espresso da U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in merito all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta; Decreta: Art. 1. Il fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-90 relativo al comparto del personale degli enti locali e' ripartito con le seguenti percentuali: province 10,90930515%, comuni 88,07397461%, comunita' montane 1,01672024%.