IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2-  bis  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
il  quale stabilisce che il fondo che sara' stanziato dallo Stato per
il finanziamento dei maggiori oneri  connessi  con  l'attuazione  del
contratto  1988-90 ai dipendenti degli enti locali e' ripartito tra i
comuni, le  province  e  le  comunita'  montane,  secondo  i  criteri
stabiliti  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sentite  l'Unione  delle  province   d'Italia
(U.P.I.),  l'Associazione  nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e
l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed   enti   della   montagna
(U.N.C.E.M.);
  Visto  che  gli  oneri  contrattuali  da  considerare riguardano il
periodo 1988-90, con esclusione di  quelli  che  pur  originando  dal
contratto sono riconosciuti economicamente dall'anno 1991;
  Rilevato  che tali oneri saranno individuati con successivo decreto
ministeriale ai fini della ripartizione dei fondi per l'anno 1991;
  Rilevato  che, ai fini di prevedere i relativi capitoli al bilancio
statale cui imputare l'assegnazione  del  contributo,  e'  necessario
determinare  separatamente  per  ciascuna  categoria di enti (comuni,
province e comunita' montana) il complessivo onere;
  Considerato  che  appare  opportuno,  in  base alle richieste delle
associazioni di categoria, fissare criteri di  riparto  collegati  al
reale fabbisogno discendente dall'applicazione del citato contratto;
  Ravvisato  che  per  l'applicazione  del  citato  principio possono
essere utilizzati i costi medi contrattuali per ciascuna tipologia di
ente ed il numero degli addetti;
  Considerato che i costi medi contrattuali per profili professionali
sono determinati in  base  agli  oneri  discendenti  dall'accordo  di
comparto  intervenuto  tra  il  Governo  ed i sindacati del personale
degli enti locali, nonche' le associazioni degli enti stessi;
  Considerato  che  il  numero  dei dipendenti in servizio ed il loro
livello di retribuzione e' stato rilevato dal censimento  effettuato,
alla  data del 30 giugno 1988, dalla Direzione centrale dei segretari
comunali  e  provinciali  e  del  personale  degli  enti  locali  del
Ministero dell'interno;
  Considerato  che  per gli enti inadempienti alla fornitura dei dati
del censimento il numero degli addetti puo' essere rideterminato  per
ogni  effetto di legge prendendo a riferimento il personale esistente
in enti della stessa provincia aventi analoga dimensione  demografica
e caratteristiche simili;
  Considerato  che non e' possibile tenere conto dei comuni che hanno
in quella sede comunicato l'inesistenza di personale;
  Considerato  che dai dati del citato censimento sono stati ricavati
i costi medi per dipendente, per ogni tipologia di enti;
  Rilevato,  quindi,  che  l'onere  contrattuale  per singolo ente e'
costituito dal prodotto tra il costo medio della tipologia cui l'ente
appartiene ed il numero degli addetti come sopra individuati;
  Preso  atto  che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale
all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre  tipologie  di
enti  ed  alle  relative percentuali da utilizzare per il riparto del
contributo  erariale:  comuni  88,07397461%;  province  10,90930515%;
comunita' montane 1,01672024%;
  Ritenuto  necessario  determinare  per  ogni  ente un parametro per
miliardo di lire per consentire il calcolo  immediato  delle  singole
spettanze  in  occasione  di  ogni  attribuzione  erariale di fondi a
copertura del costo del rinnovo contrattuale 1988-90;
  Visto   il   parere  favorevole  espresso  da  U.P.I.,  A.N.C.I.  e
U.N.C.E.M. in merito all'adozione dei  criteri  e  della  metodologia
sopra esposta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fondo  per  il  finanziamento  dei  maggiori oneri connessi con
l'attuazione del contratto 1988-90 relativo al comparto del personale
degli  enti locali e' ripartito con le seguenti percentuali: province
10,90930515%, comuni 88,07397461%, comunita' montane 1,01672024%.