AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Trasferimenti attraverso intermediari
  1.  Le  aziende  di  credito  e  gli  istituti di credito speciale,
abilitati ai sensi del testo unico delle norme di  legge  in  materia
valutaria,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo  1988,  n.  148,  devono  mantenere  evidenza,  anche  mediante
rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da o verso l'estero di
denaro, titoli o valori mobiliari, di importo  superiore  a  lire  20
milioni,  effettuati,  anche  attraverso movimentazione di conti, per
conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e  soggetti
indicati  all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917  (a), residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il
codice  fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore
del quale  e'  effettuato  il  trasferimento,  nonche'  la  data,  la
causale,   l'importo   del   trasferimento  medesimo  e  gli  estremi
identificativi degli eventuali conti di destinazione.
  2.   Analoghe   evidenze   devono   essere  mantenute  da  societa'
finanziarie  e  fiduciarie  e  da  intermediari,  diversi  da  quelli
indicati  al  comma  1,  che  per ragioni professionali effettuano il
trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.
  3.  Le  evidenze  di  cui  ai  commi  1  e 2 devono essere tenute a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria  per  cinque  anni;  la
stessa Amministrazione puo' richiedere i dati e le notizie relative a
detti trasferimenti secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
cui all'articolo 7.
  4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si  applicano
altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o  valori  mobiliari
esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti
di cui all'articolo 5  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
aziende di credito, gli istituti di  credito  speciale  e  gli  altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
(( 4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono          ))
(( effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4,    ))
(( comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti ))
(( dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o     ))
(( ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in    ))
(( Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da        ))
(( stabilire con decreto del Ministro delle finanze.               ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  5   Redditi  prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          uguali se non risultano determinate diversamente  dall'atto
          pubblico   o   dalla   scrittura   privata  autenticata  di
          costituzione o da altro atto pubblico o  scrittura  privata
          autenticata  di  data  anteriore  all'inizio del periodo di
          imposta.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)   le   associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)   si   considerano   residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo
          230- bis del codice civile, limitatamente al 49  per  cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)   che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado".