IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  8  della  legge 31 ottobre 1988, n. 480, che reca le
disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo delle prestazioni dovute dal Fondo di previdenza per
il personale di volo;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  9  che  demanda  a  tabelle di
equipollenza l'individuazione delle qualifiche di riferimento  per  i
profili   professionali   non   previsti   dai  contratti  collettivi
dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa;
  Sentito il comitato di vigilanza del Fondo volo;
                               Decreta:
  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8
dell'art.  8  della  legge  31  ottobre  1988,  n.  480,  i   profili
professionali  non  previsti nei contratti collettivi dell'azienda di
navigazione aerea maggiormente rappresentativa sono equipollenti alle
qualifiche di riferimento individuate dalle tabelle A, B e C allegate
al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Republica italiana.
   Roma, 9 luglio 1990
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                               DONAT CATTIN
Il Ministro dei trasporti
       BERNINI