IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che reca le disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo; Visto, in particolare, il comma 9 che demanda a tabelle di equipollenza l'individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti dai contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa; Sentito il comitato di vigilanza del Fondo volo; Decreta: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa sono equipollenti alle qualifiche di riferimento individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana. Roma, 9 luglio 1990 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro dei trasporti BERNINI