IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 44 del 13 luglio 1990 con il quale
e' stato dichiarato il carattere  di  eccezionalita'  della  siccita'
verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della
regione Calabria;
  Vista  la  nota  con  la  quale  la regione Calabria chiede che sia
concessa agli istituti di credito  l'autorizzazione  a  prorogare  le
rate  in  scadenza  delle  operazioni  di  credito  agrario, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato  dall'art.
8  della  legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte
incidenza dei danni sui  bilanci  economici  delle  aziende  agricole
colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-90;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate   con  le  aziende  agricole  danneggiate  dalla  siccita'
nell'annata agraria 1989-90, ricadenti nei  territori  della  regione
Calabria,  che  abbiano  subito un danno in misura non inferiore alla
perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.