IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con  il  quale
si  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti petroliferi fino all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in data 4  settembre  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Fino   al   30  novembre  1990  le  aliquote  dell'imposta  di
fabbricazione e  della  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui
seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
    a) da L. 86.257 a L. 84.259 per ettolitro, alla temperatura di 15
›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.625,70 a L. 8.425,90 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 80 miliardi, si provvede  a  valere  sulle  maggiori
entrate  derivanti dall'attuazione dei decreti emanati in forza della
legge 9 ottobre 1987, n. 417, e del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n.
165.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.