IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di operatori economici dei servizi turistici. Dopo l'art. 248 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione: Scuola diretta a fini speciali di operatori economici dei servizi turistici Art. 249. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Messina la scuola diretta a fini speciali di operatori economici dei servizi turistici. La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione scientifica adeguata alla trattazione dei problemi giuridici, economici e tecnici nel settore turistico-alberghiero onde provvedere alla formazione professionale dei quadri preposti allo svolgimento di attivita' private e pubbliche riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici. La scuola rilascia il diploma di "operatori economici dei servizi turistici". Art. 250. - La scuola e' istituita su iniziativa della facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Messina presso la quale ha sede la direzione della scuola. Art. 251. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e quelle acquisite attraverso convenzioni stipulate con enti pubblici e privati), la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti in sessanta per ogni anno di corso e per un totale di centoventi per l'intero corso di studi. Ciascun anno prevede ottocento tra ore di insegnamento ed ore di attivita' pratiche guidate. Art. 252. - Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di istruzione di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 253. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'iscrizione alla scuola medesima, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta ed eventualmente in un colloquio e dalla valutazione (in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di studio richiesto per l'ammissione. Art. 254. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: 1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica italiana; 2) economia del turismo; 3) economia delle imprese turistiche ed alberghiere; 4) lingua straniera (biennale); 5) lingua straniera (biennale). Tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali. 2 Anno: 1) geografia del turismo; 2) analisi statistiche del turismo; 3) marketing turistico; 4) lingua straniera (biennale); 5) lingua straniera (biennale). Tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali. I corsi di lingua straniera frequentabili dagli studenti iscritti alla scuola saranno due e scelti dallo studente all'atto della domanda di iscrizione. Per la scelta degli insegnamenti opzionali all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Risultano, pertanto, introdotte in statuto, da attivarsi eventualmente od alternarsi agli insegnamenti attivati, le seguenti materie: sociologia del turismo; psicologia del turismo; programmazione e controllo nelle imprese turistiche; legislazione alberghiera e delle agenzie di viaggio e turismo; diritto tributario del turismo; elementi di diritto privato e di contrattualistica del turismo; diritto del lavoro turistico; diritto internazionale e della Comunita' economica europea del turismo; pianificazione e assetto turistico del territorio; diritto valutario; diritto dei trasporti e della navigazione; tecnica delle assicurazioni turistiche; contabilita' delle imprese turistiche; economia delle imprese di viaggio e turismo; politica economica del turismo; storia economica del turismo; ragioneria ed analisi dei costi nell'impresa turistica; tecnica pubblicitaria e delle relazioni pubbliche nel turismo; tecnica ed amministrazione turistica alberghiera; storia dell'arte e del folklore; legislazione e tecnica dell'agriturismo; informatica del turismo; tecniche congressuali e relazioni internazionali; economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica; organizzazione del lavoro e tecnologia nelle imprese ricettive e ristorative; teoria dell'informazione e pubblicita' turistica; gestione del personale; geografia regionale ed ambientale; legislazione nell'ambiente; diritto regionale turistico; tecniche congressuali e delle manifestazioni turistiche; organizzazione del turismo sociale; analisi di fattibilita' e gestione di imprese turistico-alberghiere; analisi e contabilita' dei costi; diritto dell'economia e della intermediazione finanziaria; economia e tecnica della pubblicita'. L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo avere sostenuto sedici esami. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio obbligatorio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente. Art. 255. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Gli esami annuali consistono, per ciascuna materia, in una prova orale eventualmente integrata da una prova scritta. Il tirocinio sara' effettuato presso strutture universitarie ovvero presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del turismo a seguito di apposite convenzioni tra questi e l'Universita'. Art. 256. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione composta da cinque membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia cui il tema stesso si riferisce. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di "operatore dei servizi turistici". Art. 257. - L'importo delle tasse, sovratasse e contributi dovuti dagli iscritti nella scuola, e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 258. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 259. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Art. 260. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 261. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 1 febbraio 1990 Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES