IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del consiglio della facolta' di ingegneria del 29 novembre 1989, alla deliberazione del senato accademico del 21 dicembre 1989 e alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 dicembre 1989; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 2005 del 2 giugno 1990 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 10 aprile 1990, al riordinamento dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Viste le deliberazioni della facolta' di ingegneria del 29 giugno 1990, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 4 e 6 luglio 1990, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e del Ministero; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 108 (ex 96) a 119 (ex 107) relativi ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: TITOLO XI FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 108 (Corsi di laurea, durata degli studi, iscrizioni). - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree: nel settore civile: in ingegneria civile; nel settore industriale: in ingegneria elettrica; in ingegneria meccanica; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica. La durata degli studi e' di cinque anni. I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 109 (Indirizzi dei corsi di laurea). - Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 108 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facolta' nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. Indirizzi del corso di laurea in: Ingegneria civile: 1) edile; 2) idraulica; 3) strutture; 4) trasporti. Ingegneria elettrica: 1) automazione industriale; 2) energia. Ingegneria meccanica: 1) costruzioni; 2) energia; 3) materiali. Ingegneria elettronica: 1) calcolatori elettronici; 2) controlli automatici; 3) microelettronica; 4) strumentazione; 5) telecomunicazioni. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria" con la specificazione del corso di laurea seguito. Art. 110 (Annualita', articolazione dei curricula). - Il consiglio di facolta' puo' decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, e' prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attivita' didattico-formativa (teorica e teorico-pratica), comprensive delle attivita' didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). L'attivita' didattico-formativa e' organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari, di durata intera (80-120 ore annue) o di durata ridotta (40-60 ore annue), corrispondenti ad una annualita' se di durata intera ed a mezza annualita' se di durata ridotta, o da corsi ufficiali integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al piu' tre, professori di ruolo che fanno tutti parte della commissione di esame. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalita' esterne, possono essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); l'equivalente in frazione di annualita' di ciascuno di tali moduli didattici viene stabilito di volta in volta dalla facolta', all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. Art. 111 (Iscrizioni agli anni di corso, esame di laurea). - Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualita', scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a: 3 annualita' per l'iscrizione al secondo anno; 8 annualita' per l'iscrizione al terzo anno; 13 annualita' per l'iscrizione al quarto anno; 18 annualita' per l'iscrizione al quinto anno. Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovra' iscriversi come ripetente: se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha pero' superato il previsto numero minimo di esami, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 113-116 e superato i relativi esami per il numero di annualita' fissato dal consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea competente. Il numero minimo di annualita' non potra' essere inferiore a ventinove. Sino alla concorrenza massima di due annualita' gli insegnamenti e gli esami relativi possono essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 110, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, con le relative prove di accertamento. Entro il primo trienno lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparazione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o piu' relatori, di regola scelti tra i docenti della facolta'. Art. 112 (Manifesto annuale degli studi, piani ufficiali degli studi). - Il consiglio di facolta', all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, i piani ufficiali degli studi di ciascun corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualita' obbligatorie di cui agli articoli 113-116 sia per quelle eventualmente obbligatorie sul piano della facolta', sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle eventualmente a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualita' che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 4. Le denominazioni degli insegnamenti sono assunte tra quelle indicate, per ciascun raggruppamento disciplinare, nell'art. 117. Il manifesto annuale degli studi definisce inoltre: le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticita'); l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo; le modalita' di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera; eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta; la durata (annualita' o semi-annualita'), nonche' le discipline afferenti ad annualita' integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 110; le modalita' dell'esame di laurea. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento e quindi di docente. Art. 113 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria civile). Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 111, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 annualita' A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilita' 5-6 2 annualita' B011 - Fisica generale 7 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 8 1 annualita' C060 - Chimica 9 1 annualita' H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale 10 1 annualita' H110 - Disegno 11 1 annualita' H011 - Idraulica 12 1 annualita' H071 - Scienza delle costruzioni 13 1 annualita' H081 - Architettura tecnica 14-15 2 annualita' I042 - Macchine e sistemi energetici I050 - Fisica tecnica I070 - Meccanica applicata alle macchine I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici 16 1 annualita' I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 17 1 annualita' H072 - Tecnica delle costruzioni 18 1 annualita' H060 - Geotecnica 19 1 annualita' H012 - Costruzioni idrauliche e marittime H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti 20 1 annualita' H050 - Topografia e cartografia 21 1 annualita' H040 - Trasporti H141 - Analisi e pianificazione urbanistica H143 - Tecnica urbanistica I240 - Automatica Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo edile: 22 1 annualita' H082 - Progettazione edilizia H100 - Composizione architettonica 23 1 annualita' H120 - Storia dell'architettura 24 1 annualita' H081 - Architettura tecnica H083 - Produzione edilizia per l'indirizzo idraulica: 22 1 annualita' H011 - Idraulica 23 1 annualita' H012 - Costruzioni idrauliche e marittime 24 1 annualita' H060 - Geotecnica H071 - Scienza delle costruzioni H072 - Tecnica delle costruzioni H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti per l'indirizzo strutture: 22 1 annualita' H071 - Scienza delle costruzioni 23 1 annualita' H072 - Tecnica delle costruzioni 24 1 annualita' H012 - Costruzioni idrauliche e marittime H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti H060 - Geotecnica H081 - Architettura tecnica H082 - Progettazione edilizia per l'indirizzo trasporti: 22 1 annualita' H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti 23 1 annualita' H040 - Trasporti 24 1 annualita' H012 - Costruzioni idrauliche e marittime H060 - Geotecnica H071 - Scienza delle costruzioni H072 - Tecnica delle costruzioni H081 - Architettura tecnica H141 - Analisi e pianificazione urbanistica Art. 114 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria elettrica). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 annualita' A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilita' 5 1 annualita' B011 - Fisica generale 6 1 annualita' B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia 7 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 8 1 annualita' C060 - Chimica 9 1 annualita' H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale 10 1 annualita' H071 - Scienza delle costruzioni H072 - Tecnica delle costruzioni 11 1 annualita' I070 - Meccanica applicata alle macchine I090 - Disegno industriale 12 1 annualita' I050 - Fisica tecnica 13 1 annualita' I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche 14 1 annualita' I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 15 1 annualita' I210 - Elettronica I240 - Automatica 16 1 annualita' I180 - Macchine ed azionamenti elettrici 17 1 annualita' I210 - Elettronica I240 - Automatica 18 1 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche 19 1 annualita' I190 - Sistemi elettrici per l'energia 20 1 annualita' I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine I090 - Disegno industriale Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo automazione industriale: 21 1 annualita' I240 - Automatica 22 1 annualita' I180 - Macchine ed azionamenti elettrici 23 1 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche per l'indirizzo energia: 21 1 annualita' I190 - Sistemi elettrici per l'energia 22 1 annualita' I180 - Macchine ed azionamenti elettrici 23 1 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche I240 - Automatica Art. 115(Annualita' del corso di laurea in ingegneria meccanica). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 annualita' A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilita' 5 1 annualita' B011 - Fisica generale 6 1 annualita' B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia 7 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 8 1 annualita' C060 - Chimica 9 1 annualita' H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale 10 1 annualita' H071 - Scienza delle costruzioni 11 1 annualita' I070 - Meccanica applicata alle macchine 12 1 annualita' I050 - Fisica tecnica 13 1 annualita' I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici 14 1 annualita' I042 - Macchine e sistemi energetici 15 1 annualita' I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali 16 1 annualita' I210 - Elettronica I240 - Automatica 17 1 annualita' I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine 18 1 annualita' I090 - Disegno industriale 19 1 annualita' H011 - Idraulica 20 1 annualita' I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 21 1 annualita' I110 - Impianti industriali meccanici 22 1 annualita' I042 - Macchine e sistemi energetici I060 - Misure meccaniche e termiche I070 - Meccanica applicata alle macchine Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo costruzioni: 23-24 2 annualita' I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine 25 1 annualita' I070 - Meccanica applicata alle macchine per l'indirizzo energia: 23 1 annualita' I042 - Macchine e sistemi energetici 24 1 annualita' I050 - Fisica tecnica 25 1 annualita' I060 - Misure meccaniche e termiche I070 - Meccanica applicata alle macchine per l'indirizzo materiali: 23 1 annualita' I130 - Metallurgia 24-25 2 annualita' B030 - Struttura della materia I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali Art. 116 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria elettronica). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 111 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 annualita' A021 - Analisi matematica A012 - Geometria A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata A022 - Calcolo delle probabilita' 5 1 annualita' B011 - Fisica generale 6 1 annualita' B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia 7 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 8 1 annualita' C060 - Chimica 9 1 annualita' H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale P012 - Economia politica 10 1 annualita' H071 - Scienza delle costruzioni I042 - Macchine e sistemi energetici I050 - Fisica tecnica I070 - Meccanica applicata alle macchine 11 1 annualita' I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche 12 1 annualita' I210 - Elettronica 13 1 annualita' I230 - Telecomunicazioni 14 1 annualita' I240 - Automatica 15 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 16 1 annualita' I210 - Elettronica 17 1 annualita' I230 - Telecomunicazioni 18 1 annualita' I220 - Campi elettromagnetici 19 1 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche 20 1 annualita' I210 - Elettronica I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 21 1 annualita' I240 - Automatica Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo calcolatori elettronici: 22-23 2 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 24 1 annualita' I210 - Elettronica I240 - Automatica per l'indirizzo controlli automatici: 22-23 2 annualita' I240 - Automatica 24 1 annualita' I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni I210 - Elettronica per l'indirizzo microelettronica: 22-23 2 annualita' I210 - Elettronica 24 1 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche per l'indirizzo strumentazione: 22-23 2 annualita' I200 - Misure elettriche ed elettroniche 24 1 annualita' I200 - Elettronica I220 - Campi elettromagnetici per l'indirizzo telecomunicazioni: 22-23 2 annualita' I230 - Telecomunicazioni 24 1 annualita' I220 - Campi elettromagnetici Art. 117 (Nomi degli insegnamenti attivabili). - Gli insegnamenti che possono essere impartiti nella facolta' di ingegneria, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, sono articolati in raggruppamenti disciplinari inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono riportati nell'allegato al presente decreto. Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facolta' dell'Universita' di Catania. Art. 118 (Norme transitorie). - All'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti gia' iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purche' tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. I competenti consigli di corso di laurea stabiliranno le condizioni in base alle quali il curriculum didattico gia' seguito sara' reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, per i corsi di laurea gia' attivati, o istituiti in sostituzione di corsi gia' attivati, la facolta' potra' scegliere gli insegnamenti di non piu' di cinque delle annualita' comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualita' di settore facendo riferimento, anziche' alle prescrizioni di cui alle tabelle B e C del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, a raggruppamenti dichiarati affini ad essi dalla facolta'. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 12 luglio 1990 Il rettore: RODOLICO