1. Premessa.
   Com'e'   noto,   le   norme   vigenti  in  Italia  in  materia  di
registrazione dei presidi sanitari sono:
    l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla
legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente  la  disciplina  igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
    il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento  sui  fitofarmaci  e  presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223, relativo all'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187
e  n.  84/291, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  alla  classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
    la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e
la disciplina dell'imballaggio e  dell'etichettatura  delle  sostanze
pericolose  e  dei  preparati  pericolosi, modificata con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927;
    il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 dicembre 1985 sulla
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle  sostanze  pericolose,  modificato  ed  integrato  con  decreto
ministeriale 25 luglio 1987, n. 555, e con  decreto  ministeriale  20
dicembre 1989, in attuazione di direttive CEE;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1988, n.
141, concernente modificazioni all'art. 8 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  24  novembre  1981,  n.  927,  e recepimento delle
direttive CEE n. 83/467 e n. 83/431 che adeguano per la quinta  e  la
settima  volta  al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle  sostanze  e  dei
preparati pericolosi.
   Inoltre, il Consiglio dell'OCSE ha affrontato gli aspetti relativi
alla  tutela  della  proprieta'  dei  dati  adottando  il   documento
"Raccomandazioni  OCSE  sulla protezione dei diritti della proprieta'
dei dati" (C83, 96, Final). Infine,  la  commissione  della  CEE  nel
febbraio  1989  ha  presentato al Consiglio un proposta modificata di
direttiva del Consiglio  relativa  all'immissione  nel  commercio  di
prodotti  fitosanitari;  tale  proposta  e' attualmente all'esame del
COREPER.
   In  considerazione della rapida evoluzione delle norme vigenti nel
settore  e  delle  procedure  amministrative  relative,  si   ravvisa
l'esigenza  di  emanare la presente circolare allo scopo di portare a
conoscenza delle  imprese  interessate  a  produrre  istanze  dirette
all'ottenimento  di  registrazioni di presidi sanitari i criteri e le
modalita' cui attenersi nella predisposizione delle istanze  e  delle
relative documentazioni.
2. Domanda di registrazione.
   La domanda deve essere presentata in originale su carta da bollo e
in due copie su carta semplice secondo il fac-simile  allegato  sotto
il n. 1.
3. Schede a fini statistici.
   La  domanda  di cui al precedente punto 2 deve essere accompagnata
dalle schede di cui all'allegato 2 restituite su supporto cartaceo  e
magnetico   compatibile   con   elaboratore   PC  Olivetti  M290.  Le
caratteristiche di detto supporto  magnetico  saranno  rese  note  da
questo Ministero a richiesta degli interessati.
4. Documentazione.
   Le  domande di cui al punto 2 sono corredate di una documentazione
in bollo rispondente all'allegato 3 per quanto riguarda il  principio
attivo   (*)  e  all'allegato  4  per  quanto  riguarda  il  prodotto
formulato.
  Per  quanto  riguarda il principio attivo la documentazione fornita
deve, in particolare, comprendere:
    un  dossier  tecnico che fornisca i dati necessari per valutare i
prevedibili rischi, immediati  o  ritardati,  che  la  sostanza  puo'
provocare per l'uomo e per l'ambiente e che contenga almeno i dati ed
i risultati degli studi indicati nell'allegato 3, unitamente  ad  una
descrizione  dettagliata e completa degli studi compiuti e dei metodi
impiegati, con un riferimento bibliografico agli stessi;
    la  classificazione  ed etichettatura proposte per la sostanza in
conformita' al decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1981,  n.  927, concernente recepimento della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979,  recante  la
sesta   modifica   alla   direttiva   n.  67/548/CEE,  relativa  alla
classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle  sostanze  e
dei   preparati   pericolosi,  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 141/1988.
   Qualora   sia   ritenuto   non   necessario  dal  punto  di  vista
scientifico, o in considerazione della natura della sostanza e  degli
usi  proposti,  fornire talune informazioni, ovvero risulti dal punto
di vista tecnico impossibile fornire informazioni, occorre presentare
una giustificazione adeguata.
   Copia  non  bollata  della documentazione prevista dall'allegato 3
deve essere inviata all'Istituto superiore di sanita', Laboratorio di
tossicologia  applicata,  contestualmente  all'inoltro della copia in
bollo  al  Ministero  della  sanita'.  Altra  copia  non  bollata  e'
trattenuta  dal  richiedente  la  registrazione  a  disposizione  del
Ministero della sanita'.
   Per  quanto  riguarda  il  prodotto  formulato,  la documentazione
fornita deve, in particolare, comprendere:
    un   dossier  tecnico  che  fornisca  i  dati  necessari  per  la
valutazione dell'efficacia e  dei  prevedibili  rischi,  immediati  o
ritardati, che il prodotto puo' comportare per l'uomo e l'ambiente, e
che contenga almeno  i  dati  e  i  risultati  degli  studi  indicati
nell'allegato 4, unitamente ad una descrizione dettagliata e completa
degli studi compiuti e  dei  metodi  impiegati,  con  un  riferimento
bibliografico ai medesimi;
    la  classificazione  ed  etichettatura  proposte in conformita' a
quanto indicato al successivo punto 5.
   Qualora   sia   ritenuto   non   necessario  dal  punto  di  vista
scientifico, o in considerazione della natura della sostanza e  degli
usi  proposti,  fornire talune informazioni, ovvero risulti dal punto
di vista tecnico impossibile fornire informazioni, occorre presentare
una giustificazione adeguata.
   Le  prove  indicate  nell'allegato  3  o  nell'allegato  4 vengono
effettuate secondo i metodi descritti nell'allegato V del decreto del
Ministero  della  sanita' 3 dicembre 1985 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985), cosi' come integrato
dall'allegato  II  del decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre
1989 (supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  15
febbraio  1990) o, in caso di metodo non appropriato o non descritto,
si deve giustificare il ricorso  ad  altri  metodi.  Le  prove  vanno
eseguite   in   conformita'  alle  disposizioni  della  direttiva  n.
86/609/CEE e conformemente al decreto del Ministro della  sanita'  26
giugno 1986 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 1986) recante applicazione dei principi di  buone  pratiche
di  laboratorio  sulle  sostanze  chimiche  e criteri per il rilascio
delle  autorizzazioni  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 927/81.
   La  documentazione  relativa  a  ciascuna  sezione  indicata negli
allegati  3  e  4  deve  essere  preceduta  da  un  riassunto   delle
informazioni  contenute  nella documentazione stessa. Detti riassunti
vengono  anche  forniti  su  supporto   magnetico   compatibile   con
elaboratore  PC  Olivetti  M290.  Le caratteristiche di tale supporto
magnetico saranno rese note da questo  Ministero  a  richiesta  degli
interessati.
   Qualora  i  dati  presentati  non siano di proprieta' del soggetto
richiedente la registrazione, la domanda di cui al punto 2 deve anche
essere  corredata  da  formale  e responsabile dichiarazione in bollo
relativa all'assenza di ogni impedimento alla utilizzazione dei  dati
stessi al fine della registrazione.
   Nel  caso  di  domande  di  registrazione  di  formulati a base di
principi attivi (*) di  cui  all'allegato  5,  non  e'  richiesta  la
presentazione  dei  dati  di  cui  agli  allegati  3  e  4, mentre e'
necessaria la presentazione dei dati di cui all'allegato 4- bis.
5. Classificazione, etichettatura e imballaggio.
   La  classificazione  dei  presidi  sanitari viene effettuata sulla
base della tossicita' acuta secondo i  criteri  e  i  metodi  di  cui
all'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 223 del
1988. In caso  di  classificazione  basata  su  metodi  sperimentali,
questi ultimi devono essere prescelti, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223  del  1988,
fra  quelli  di  cui  all'allegato  V  del decreto del Ministro della
sanita'  3  dicembre  1985  (supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale  n.  305  del  30  dicembre  1985),  cosi'  come  integrato
dall'allegato IIdel decreto del Ministro della  sanita'  20  dicembre
1989  (supplementoordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  38 del 15
febbraio 1990).
   Per i presidi sanitari contenenti una o piu' delle sostanze di cui
all'allegato 6, e' consentita la classificazione mediante  il  metodo
di  calcolo di cui, rispettivamente, agli allegati I e II del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1988,  purche'   le
suddivisioni  in  classi e sottoclassi e i valori di tossicita' acuta
adottati siano quelli indicati nel citato allegato 6.
   Alla etichettatura dei presidi sanitari si provvede in conformita'
a quanto previsto dagli articoli 5 e 6  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  223, e sulla base di quanto
specificato di seguito. Le imprese interessate provvedono,  altresi',
all'invio  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione  generale  per
l'igiene degli alimenti e  la  nutrizione,  di  due  esemplari  della
etichetta  di  ciascun prodotto in fac-simile di quelle che compaiono
sulle confezioni, timbrati e firmati sul retro,  e  di  un  esemplare
riprodotto  in  dimensioni unificate (210 x 297 mm) e corredato della
indicazione del o degli stabilimenti di produzione e  della  o  delle
taglie degli imballaggi autorizzati.
   I  presidi  sanitari  devono  riportare  in  etichetta,  in quanto
applicabili, le  indicazioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, nonche' quelle di cui:
     a) all'allegato I - sez. III del regolamento sui fitofarmaci
        approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1255
        del 1968;
     b) all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
        n. 391 del 1980;
     c) al decreto ministeriale 3 dicembre 1985,cosi come
        integrato dal decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555;
     d) all'allegato 6 alla presente circolare.
   Ai  fini  dell'etichettatura  dei  presidi  sanitari sono altresi'
utilizzati i criteri generali fissati per le  sostanze  pericolose  e
per  i  preparati  pericolosi nell'allegato al decreto del Presidente
della Repubblica n. 141 del 1988.
   Le  informazioni  per  il  medico di cui al citato regolamento sui
fitofarmaci n. 1255 del 1968, da riportare in etichetta  per  ciascun
prodotto, sono conformi a quelle di cui all'allegato 7.
   Sugli  imballaggi  le  cui  dimensioni  ridotte  o  il cui tipo di
confezionamento non consentano un'etichettatura conforme all'art.  6,
commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del
1988, i requisiti di etichettatura si intendono rispettati  se  sulle
confezioni stesse compaiono almeno le seguenti indicazioni:
      a) ragione sociale o denominazionedell'Impresa titolare della
         registrazione;
      b) denominazione commerciale del presidio sanitario;
      c) composizione qualitativa e quantitativa del presidio
         sanitario
      d) numero e data di registrazione;
      e) classe tossicologica di appartenenza, simbolo e
         indicazione di pericolo prescritti;
      f) indicazioni d'impiego;
      g) l'avvertenza di leggere il foglio illustrativo unito a
         ciascuna  confezione  e  che  deve  recare  tutte  le  altre
         indicazioni prescritte.
   I  soggetti  interessati  provvedono  a far pervenire al Ministero
della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti  e  la
nutrizione - Div. V, la dichiarazione di conformita' degli imballaggi
ai requisiti di cui all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
   Per  quanto  riguarda  i  presidi  che  non  ricadono nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del
1988,  valgono  le  prescrizioni  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 1255 del 1968, nonche' quanto sopra indicato in  ordine
agli imballaggi di dimensioni ridotte.
6. Stabilimenti di produzione.
   Al  fine dell'ottenimento della autorizzazione alla produzione dei
presidi sanitari, i soggetti interessati sono tenuti a far  pervenire
alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione -
Ministero della sanita', contestualmente alla domanda, da  presentare
in  originale  su  carta  da  bollo  e in due copie su carta semplice
secondo il fac-simile allegato sotto il n. 8, la scheda di cui al  n.
2)  dell'allegato  2,  restituita  su  supporto  cartaceo e magnetico
compatibile con elaboratore PC Olivetti M 290. Le caratteristiche  di
detto  supporto  magnetico  saranno  rese  note da questo Ministero a
richiesta degli interessati.
   La  relazione  tecnica indicata nel suddetto fac-simile di domanda
va redatta secondo l'indice riportato in allegato 9.
   La  domanda  deve essere anche corredata da dichiarazione relativa
alla  applicabilita'  o  meno  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 175 del 1988, e, in caso affermativo,
all'assolvimento dei relativi obblighi.
   La  competenza ad effettuare i sopralluoghi ispettivi, strumentali
al rilascio di dette autorizzazioni ed alla verifica periodica  della
sussistenza  delle  condizioni di idoneita' per il mantenimento delle
autorizzazioni gia' rilasciate, ferme restando le attribuzioni  e  le
competenze  di  altre  amministrazioni centrali o periferiche, spetta
alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la  nutrizione,
stante  la  pluriennale  esperienza  e,  considerata la necessita' di
usufruire di una sperimentata e consolidata professionalita',data  la
specificita' del settore.
   La   Direzione   generale,   per  le  suddette  ispezioni,  potra'
richiedere, di volta in  volta,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  la
collaborazione   di   altri   servizi  del  Ministero,  dell'Istituto
superiore  per  la  prevenzione  e  la   sicurezza   del   lavoro   e
dell'Istituto superiore di sanita'.
7. Revisione.
   Il  Ministero  della  sanita'  da' inizio con effetto immediato al
programma sistematico di revisione dei principi attivi gia' in uso  e
delle  relative  formulazioni,  tenendo presente da un lato l'aspetto
della  loro  validita'  attuale  sotto   il   profilo   dell'utilita'
fitoiatrica  e  dall'altro  gli  aspetti  di  sicurezza  sanitaria  e
ambientale.
   Nell'allegato  10 e' riportato un elenco di sostanze attive per le
quali le  imprese  titolari  di  registrazioni  di  prodotti  che  le
riguardano  sono  invitate  a far pervenire a questo Ministero, entro
novanta giorni  dalla  data  della  presente  circolare,  le  proprie
deduzioni sulla validita' e attualita' dell'uso in agricoltura. Dette
deduzioni saranno valutate dalla commissione per i  presidi  sanitari
entro i successivi sessanta giorni al fine di decidere se mantenere o
meno la registrazione dei prodotti che le contengono.
   Inoltre,  nel  periodo  1991-93  saranno  oggetto  di revisione le
sostanze di cui allegato 11, nonche' quelle di  cui  all'allegato  10
per  le  quali  sia  stato,  sulla  base  delle  deduzioni  ricevute,
confermato   l'interesse   agronomico.   Le   imprese   titolari   di
registrazioni basate sulle sostanze attive elencate nell'allegato 11,
sono invitate a rendere noto, in modo separato o congiunto, entro  il
31 dicembre 1990, per le sostanze attive da revisionare entro il 1991
ed entro il 30 giugno 1991 e 31 dicembre 1991, rispettivamente per le
sostanze  attive  da  revisionare  entro il 1992 e 1993, al Ministero
della sanita' la loro  disponibilita'  a  fornire  la  documentazione
mancante  rispetto a quella dell'allegato 3, da accertarsi sulla base
di   un   esame   congiunto   con   il   Ministero   della   sanita'.
L'individuazione  dell'ulteriore  documentazione da prodursi da parte
delle imprese sara', altresi',  associata  al  tempo  necessario  per
ciascun tipo di dati.
   Per  le  sostanze  attive per le quali la revisione si e' conclusa
positivamente, il Ministero della sanita' provvede a richiedere  alle
Imprese   interessate   i   dati  necessari  all'aggiornamento  delle
registrazioni concesse.  Qualora  i  dati  presentati  non  siano  di
proprieta'  del  soggetto titolare della registrazione, l'interessato
e' tenuto ad allegare formale e responsabile dichiarazione  in  bollo
relativa  all'assenza di ogni impedimento alla utilizzazione dei dati
stessi per il fine in questione.
   Nei  casi nei quali le Imprese titolari di registrazioni non siano
disponibili a fornire i dati richiesti, il  Ministero  della  sanita'
provvede  alla  sospensione dell'efficacia delle registrazioni per un
periodo di cinque anni, coincidente con il periodo  di  cancellazione
delle sostanze dall'elenco di cui all'allegato 5. Entro detto periodo
di tempo si provvede al riesame delle registrazioni sospese  ai  fini
della loro riconferma al termine dei cinque anni.
   Le  sostanze elencate nell'allegato 5, per le quali si e' concluso
positivamente  l'esame  di  revisione,  sono  depennate   dall'elenco
stesso,  per esservi reinserite dopo cinque anni dalla cancellazione,
mentre  per  quelle  per  le  quali  la  revisione  si  e'   conclusa
negativamente si provvede alla revoca delle registrazioni.
8. Conclusioni.
   Le  modalita'  e  i  criteri  riportati  nelle  precedenti sezioni
vengono  applicati  alle  domande  di  registrazione   pervenute   al
Ministero  della  sanita'  successivamente  alla  data della presente
circolare. Per quanto riguarda le domande di  registrazione  giacenti
presso il Ministero della sanita', si rende, tuttavia,
    necessario,  nei casi che rientrano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  223  del  1988,  che  le
imprese provvedano ove non l'abbiano gia' fatto a far pervenire entro
novanta giorni  dalla  data  della  presente  circolare  proposte  di
classificazione,   etichettatura   ed   imballaggio   conformi   alle
prescrizioni del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
223 del 1988;
    opportuno,  al fine di accelerare l'iter di esame, che le imprese
provvedano a verificare per i principi attivi in attesa  di  esame  e
relativi formulati la rispondenza delle documentazioni gia' acquisite
agli atti  del  Ministero  della  sanita'  a  quanto  indicato  negli
allegati  3 e 4 e, in caso di necessita', a fornire ogni integrazione
utile.
                                            Il Ministro: DE LORENZO
 
             (*)  In  questo  contesto principio attivo significa sia
          sostanza attiva fitosanitaria (antiparassitaria) sia agente
          protettivo,   sia   sinergizzante   o   comunque  favorente
          l'attivita' di protezione nei riguardi dei vegetali.